Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19224 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 21/09/2011), n.19224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1135/2006) proposto da:

SO.GE.PE. s.r.l. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv.to FAVA Antonino del foro di Torino,

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

_- ricorrente –

contro

S.E., Q.R., R.M.,

I.L. e C.G., rappresentati e difesi

dall’Avv.to CARAPELLE Roberto del foro di Torino e dall’Avv.to Mario

Menghini del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta a

margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Vittorio Colonna n. 32;

– controricorrenti –

e contro

P.O., F.R., N.M.A., D.

C.P., M.R., PE.En.

(OMISSIS), e R.M.C. (OMISSIS),

domiciliati l’ultima ed il penultimo presso lo studio dell’Avv.to

Concetta Vergallito del foro di Torino;

– intimati non costituiti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1696

depositata il 20 ottobre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Mario Meneghini, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22, 27, 28, 31 marzo e 2 aprile 2001 Q.R., S.E., P.O., C.G., R.M. e I.L. evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la SO.GE.PE. s.r.l., R.M.C., D.C.P., PE. E., F.R., N.M.A. e M. R., esponendo di essere proprietari di varie unità immobiliari site nello stabile condominiale di (OMISSIS), di cui la SO.GE.PE., operante sotto l’insegna (OMISSIS), conduceva in locazione i locali del piano terra e del primo piano, destinando ne luglio 2000 a cucina-laboratorio i locali del primo piano, in violazione della destinazione d’uso prevista dall’art. 6 del regolamento condominiale, per cui gli attori chiedevano ordinarsi alla società convenuta la cessazione della destinazione dei locali quale laboratorio cucina, con condanna della stessa al ripristino dello status quo ante e al risarcimento dei danni in separato giudizio.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta che nel contestare la domanda attorea precisava che le cucine si trovavano nel piano mezzano, per cui erano fuori dalla previsione dell’art. 6 del regolamento condominiale ed il loro uso era stato autorizzato dal Comune e dalla ASL, costituiti anche il PE. e la R. (il primo eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per non essere proprietario dei locali locati alla SO.GE.PE., di proprietà della R., mentre la seconda riproponeva le difese della società), nella contumacia degli altri convenuti, il Tribunale adito, espletata istruttoria, rigettava la domanda attorea.

In virtù di rituale appello interposto dalla S., dal Q., dalla C., dalla R. e dalla I., con il quale lamentavano che il giudice di prime cure avesse dato una lettura parziale dell’art. 6 del regolamento condominiale (omettendo il primo capoverso), con travisamento delle testimonianze assunte, la Corte di appello di Torino, nella resistenza degli appellati SO.GE.PE., della R. e del PE. (contumaci gli appellati D.C., F., M., P. e N.), in accoglimento del gravame ed in riforma della decisione impugnata, dichiarava contrario all’art. 6 del regolamento condominiale l’uso da parte della SO.GE.PE. della unità immobiliare sita al piano primo dello stabile e per l’effetto la condannava a destinare il bene ad uso conforme al regolamento, con condanna della medesima società al risarcimento dei danni derivati agli appellanti da detto uso illegittimo, da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che stante la natura contrattuale del regolamento condominale, non contestata dalle parti, ad una interpretazione dello stesso, condotta alla stregua dei canoni di cui all’art. 1362 c.c., e segg., doveva ritenersi che l’art. 6 prevedeva un vincolo contrattuale di destinazione d’uso, distinguendo fra il piano interrato, il piano terreno, da un lato, ed i piani superiori, dall’altro, per cui questi ultimi potevano essere adibiti solo ad abitazione, studi professionali, uffici, confinando le attività produttive di beni o servizi, quali quelle dei laboratori, al piano terreno.

Aggiungeva che la domanda attorea doveva trovare accoglimento anche alla stregua dell’art. 6, comma 2, stante la forte rilevanza del decoro dello stabile, inteso come una fruizione tale da conservare concretamente la tradizione storica dello stesso, la cui costruzione era risalente all’ultimo trentennio del sec. XVII. Concludeva affermando che – almeno potenzialmente – la destinazione d’uso dell’immobile aveva determinato pregiudizio alle proprietà finitime.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione la SO.GE.PE., che risulta articolato su tre motivi, al quale hanno resistito la S., il Q., la R., la I. e la C., non costituiti gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con conseguente nullità della sentenza impugnata, per avere la corte di merito emesso pronuncia sui danni nonostante gli appellanti avessero riservato di richiedere il risarcimento in separato giudizio, quindi in difetto di una specifica richiesta di parte.

Non vi è dubbio che il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno si riflette, sul piano processuale, nel principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione (effetto, a sua volta, dei canoni della concentrazione e della correttezza in giudizio). Da ciò consegue che la domanda risarcitoria, fondata sul presunto illecito del convenuto deve, di regola, contenere tutte le possibili voci di danno da esso originate.

Tuttavia ove questo non si verifichi nel procedimento, nel quale venga accertata la responsabilità del danneggiale, ben può il danneggiato fare riserva di agire separatamente per il ristoro di quanto a lui spettante, posto che le singole poste di danno si riferiscono ad una situazione giuridica unitaria (cfr. anche ex plurimis Cass. 2.3.1994 n. 2059; Cass. 14.12.1994 n. 10689; Cass. 14.4.1995 n. 4277; Cass. 3.12.1996 n. 10805; Cass. 28.8.2003 n. 12650; Cass. 26.6.2007 n. 14751; Cass. 17.11.2010 n. 23215).

Orbene, occorre osservare che nella specie il giudice del merito ha interpretato la domanda contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado come diretta a conseguire una condanna generica al risarcimento, da liquidarsi in separato giudizio. Quel giudice ha, altresì, indicato – puntualmente e analiticamente – le ragioni alla luce delle quali è pervenuto alla ricordata conclusione.

Del resto l’accertare se la parte abbia chiesto una pronuncia così sull’an come sul quantum ovvero soltanto una pronuncia di condanna generica investe la interpretazione della domanda e si risolve in una quaestio facti, conseguentemente l’apprezzamento espresso al riguardo dai giudici del merito, se sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. 24 aprile 1974 n. 1183). E la corte ha dato coerente e lineare motivazione del proprio convincimento evidenziando come la originaria domanda di condanna generica fosse accoglibile dal momento che la destinazione d’uso illegittima perpetrata dalla ricorrente aveva determinato, almeno potenzialmente, pregiudizio alle proprietà finitime.

Vieppiù nello stesso ricorso, alla pag. 10, testualmente si legge, dopo la doglianza circa la mancanza nell’atto di citazione in appello di alcun riferimento ad una domanda di risarcimento danni ex art. 278 c.p.c., che alla pag. 7 dell’atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Torino (notificato il 13.3.2001) la domanda è stata così formulata: “con risarcimento dei danni in separato giudizio”.

Pacifico quanto precede, è evidente la inammissibilità della deduzione, atteso che con la stessa parte ricorrente non denunzia la violazione – da parte del giudice a quo – dell’art. 342 c.p.c. o dell’art. 345 c.p.c., ma sostanzialmente l’interpretazione data da quel giudice dell’atto introduttivo del giudizio.

Pertanto sulla scorta di tale dato di fatto, la proposizione della domanda da parte dei controricorrenti in primo grado non poteva essere ritenuta tardiva e correttamente la corte distrettuale ne ha fatto oggetto di espressa pronuncia, non essendovi alcuna novità nella sua proposizione. Ciò per la decisiva ragione che nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado – cui va fatto esclusivo riferimento nell’individuare contenuto e limiti della domanda – la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni è stata proposta senza alcuna specificazione nè quantificazione delle somme pure genericamente pretese, ed è stata quindi evidentemente, ed in maniera corretta, interpretata dal giudice del merito come diretta ad ottenere una condanna generica al pagamento dei danni limitata quindi all'”an”: così intesa la domanda è stata quindi accolta dalla Corte distrettuale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, o comunque la contraddittorietà logica giuridica del ragionamento seguito dalla corte di merito nell’applicare i criteri interpretativi.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la sentenza impugnata posto a fondamento della decisione le risultanze delle prove testimoniali acquisite dal primo giudice, in particolare quelle favorevoli agli attori, così riformando la decisione del giudice di prime cure con motivazione insufficiente e contraddittoria.

La Corte rileva l’infondatezza delle dette complessive censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, sia pure sotto profili diversi, le stesse problematiche, ossia l’interpretazione della clausola di cui all’art. 6 del Regolamento condominiale.

Ciò posto occorre osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, la omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del gravame non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di essa (v., tra le altre, Cass., sentenze n. 5902 del 2002, n. 9057 del 1999, n. 3951 dei 1998).

Nella specie, emerge in modo evidente dall’ordito motivazionale della decisione del giudice distrettuale impugnata, che esso si fonda su di una duplicità di rationes decidendi: per un verso, infatti, vi si rinviene il riferimento al significato dell’art. 6 del regolamento contrattuale, nel combinato disposto dei commi 1 e 2, per cui seppure l’elencazione prevista al comma 1 delle attività che possono essere svolte nei locali posti nei piani superiori dello stabile non va ritenuta esaustiva, deve comunque trattarsi di destinazioni che comportino un contatto con un pubblico non indifferenziato, non potendosi trattare di attività tali da turbare in concreto la tranquillità o il decoro dello stabile (comma 2); per altro verso, viene elevato a ragione autonoma della decisione la assoluta intangibilità del decoro dello stabile condominiale (comma 2), per notori dati storici, la cui edificazione fu seguita direttamente dal Ca., il quale progettò ed attuò l’intera Via (OMISSIS).

Ebbene, mentre sul primo punto della decisione la ricorrente ha articolato la propria censura, non risulta affatto contrastata la seconda argomentazione, tutt’affatto distinta dall’altra, e che, pure, ha assunto nella formazione del convincimento del giudice rilevanza autonoma, in quanto idonea a sorreggere da sola la sentenza impugnata: sicchè, va ritenuta l’inammissibilità del ricorso per il fatto che i motivi in essi sviluppati colpiscono solo una delle due rationes decidendi sulle quali erano basate la sentenza della Corte di appello di Torino, destinata, pertanto, a rimanere comunque ferma.

D’altro canto il motivo sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo: la censura essenzialmente involge la interpretazione del predetto regolamento di natura contrattuale.

Pur denunciando violazione e falsa applicazione dei canoni d’interpretazione del contratto, la ricorrente non specifica quali canoni siano stati in concreto violati e, soprattutto, il punto ed il modo in cui la Corte distrettuale si sia da quei canoni discostata.

Al di là dei dati formali enunciati, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice del gravame, è formulata dalla ricorrente attraverso la proposta di una diversa interpretazione del regolamento in oggetto, così che viene ad investire inammissibilmente il merito delle valutazioni di quel giudice. Invero, al fine di riscontrare l’esistenza degli errori di diritto o dei vizi di ragionamento, che la ricorrente denunci in tema di interpretazione degli atti, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole dell’art. 1362 c.c., e segg., necessitando, invece, la specificazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice di merito si sia da quei canoni discostato, perchè, altrimenti, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dal giudice, e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile (v. ex plurimis v. Cass. 17 gennaio 2003 n. 641; Cass. 3 luglio 2001 n. 8994; Cass. 29 gennaio 2000 n. 1045; Cass. 3 aprile 1999 n. 3249; Cass. 29 maggio 1998 n. 5346; Cass. 2 febbraio 1996 n. 914; Cass. 3 settembre 1994 n. 7641).

Nè alcun pregio può attribuirsi, infine, in proposito, ai rilievi svolti dalla ricorrente sempre sul punto in ordine alla valutazione delle prove testimoniali assunte dal giudice di prime cure, stante la correttezza dell’operazione ermeneutica compiuta dal giudice di merito.

In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA