Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19224 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19224 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 2696-2017 proposto da:
DE GAETANO NATALE, GIUNTA FILIPPA, 1` ,12ANLA MARIA
CONCETTA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 129„
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CERTO, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARIA CORRENTI;

– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIA LE
80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROAL, VIA CESARE BECLUIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli
avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D’AIOI3I0, GIUSEPPE

1
,

45G2

Data pubblicazione: 19/07/2018

PROC. nr . 2696/2017 RG

iNLVTANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO,
ANTONINO SGROI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1042/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 27/07/2016;

del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
che con sentenza del 19- 27 luglio 2016 numero 1042 la Corte di
Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto, che aveva respinto la domanda proposta da NATALE DE GAETANO,
FILIPPA GIUNTA, PAOLA CLEMENTE, MARIA CONCETTA NANIA per
l’accertamento del diritto alla iscrizione negli anni 2006 e 2007 negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dai quali erano stati cancellati
all’esito di accertamenti ispettivi nei confronti del datore di lavoro, ditta
CUTUGNO FELICE CONTI;

che la Corte territoriale riteneva non raggiunta la prova dell’esistenza
dei rapporti di lavoro agricolo, in quanto le dichiarazioli dei testi erano
generiche e prive di riscontri oggettivi ed i medesimi testi avevano un
interesse in causa, perché coinvolti nell’accertamento ispettivo dell’INPS e
legati anche da rapporto di parentela;

che hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza NATALE DE
GAETANO, FILIPPA GIUNTA e MARIA CONCETTA NANIA, articolato in cinclue
motivi, cui l’INPS ha opposto difese con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti— unitamente
al decreto di fissazione dell’udienza— ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.
civ.

CONSIDERATO
che le parti ricorrenti hanno dedotto:

2

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

PROC. nr . 2696/2017 RG

– con il primo motivo: violazione degli articoli 2094 e 230 bis del codice
civile, assumendo che il giudice d’appello aveva erroneamente applicato i
criteri di accertamento del comune rapporto di lavoro subordinato
trascurando la specialità del lavoro subordinato in agricoltura a carattere
stagionale, nel quale non era necessaria la presenza costante del datore di
lavoro ed il rispetto di un orario prestabilito ma era sufficiente la esistenza

riportate le dichiarazioni rese dai testi di causa.
– con il secondo motivo: violazione dell’articolo 2133 codice civile e
dell’articolo 52 decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165.
I ricorrenti, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in punto di
valore probatorio della iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli, hanno
dedotto che nei giudizi di impugnazione della avvenuta cancellazione dal
medesimo elenco l’onere della prova si atteggiava in modo peculiare, in
quanto era l’ INPS a dover contestare specificamente l’esistenza del
rapporto di lavoro mentre il lavoratore era gravato esclusivamente
dell’onere di confutare gli elementi di fatto posti dall’ente previdenziale a
Fondamento della cancellazione. La circostanza che la ditta datrice di lavoro
aveva denunciato un monte di ore lavorative esorbitante rispetto
all’effettiva necessità ettaro-culturale dei l’ondi coltivati non provava la
Fittizietà dei singoli rapporti di lavoro; per contro la loro allegazione di aver
prestato attività di lavoro agricolo dipendente era puntua e e confortata dei
registri di impresa. Hanno assunto che la Corte di merito aveva effettuato
una comparazione meramente formale tra i contrapposti elementi di
prova offerti dalle parti di causa;
– con H terzo motivo— ai sensi dell’articolo 360 numero 5 codice di
procedura civile— omesso esame di un fatto decisivo e contraddittorietà
della motivazione. Hanno esposto che la sentenza aveva fondato la
decisione sulle valutazioni contenute nell’accertamento ispettivo, che
evidenziavano l’eccesso dei salari e delle giornate di lavoro denunciati
rispetto alle colture praticate benchè si trattasse di verifiche ( del 13
novembre 2009) compiute in epoca posteriore al periodo di svolgimento

del sinallagma lavoro- retribuzione (anche n natura). Nel motivo vengono

PROC. nr . 2696/2017 RG

dei rapporti di lavoro e senza considerare che i terreni risultavano
comunque coltivati;
– con il quarto motivo: inesistenza della motivazione, assumendo: che
dalla prova testimoniale non era emersa l’insussistenza della ditta
individuale; che essi avevano risposto specificamente alle domande del
giudice circa l’orario e la sede di lavoro;

che erroneamente il giudice

lavorative svolte e sulla retribuzione;
– con il quinto motivo: omesso esame di un fatto decisivo e motivazione
apparente, esponendo che il giudice di prime cure aveva affermato che essi
non avevano opposto il decreto penale di condanna laddove erano stati
assolti per non aver commesso il fatto con sentenza del 5 ottobre 2016,
che faceva stato nel giudizio civile;

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;
che, invero:
– i primi quattro motivi , che possono essere esaminati congiuntamente
in quanto connessi, anche per la parte in cui denunziano pretese violazioni
di norme di diritto tendono nella sostanza a contestare la valutazione degli
elementi di prova compiuta dal giudice del merito. [n particolare, la
deduzione dell’errore di qualificazione contenuta nel primo motivo è fondata
sui contenuti della prova per testi laddove il vizio di violazione di legge in
senso proprio si sostanzia in un errore relativo alla interpretazione della
norma o alla sua applicazione al fatto accertato dalla sentenza e non può
essere mediato dalla contestazione della
istruttorie. Analogamente, nel secondo motivo

valutazione delle risultanze
il richiamo in rubrica alle

norme ( che peraltro risultanto inconferenti alla vicenda di causa) resta
estraneo al successivo svolgimento argomentativo, nel quale si contesta la
prevalenza attribuita dal giudice dell’appello agli accertamenti ispettivi e la
valutazione di inattendibilità dei testi. Non ha pregio , ooi, a censura di
inesistenza della motivazione svolta nel quarto motivo, ancora una volta
Fondata sulla mancanza dì una adeguata valutazione da parte del giudice
dei merito della prova per testi piuttosto che sulla nianc3ta esposizione in
sentenza delle ragioni della decisione. In sostanza le censure sono tutte

4

dell’appello sosteneva che i testi non avevano saputo riferire sulle giornate

PROC. nr . 2696/2017 RG

riconducibili al paradigma del vizio di motivazione e debbono essere
dichiarate inammissibili; la deducibilità in questa sede del vizio di
motivazione resta preclusa, infatti, dall’articolo 348 ter commi 4 e 5
cod.proc.civ., applicabile ratione temporis,

essendo intervenuta conferma

in appello della sentenza di primo grado per e medesime ragioni di fatto;
– il quinto motivo è inammissibile tanto perchè censura una valutazione

nella sentenza d’appello oggetto di impugnazione tanto perché introduce
in questa sede una questione nuova, concernente la efficacia nel presente
giudizio della sentenza penale, senza adempiere all’onere di specificare se
ed attraverso quali atti tale questione era stata ritualmente introdotta in
causa e sottoposta al giudice dell’appello;

che il ricorso deve essere conclusivamente respinto;
che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’arti co 17 L.
228/2012 ( che ha aggiunti) il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo .,Anificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata

PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento
delle spese, che liquida in 200 per spese ed €1 2.100 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di iegge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 9 maggio 2018

aDENTE

che sarebbe stata compiuta dal Tribunale e che non è contenuta , invece,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA