Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19224 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28194-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI,

rappresentata e difesa dagli avvocati CIMETTI MAURIZIO, PARENTE

GIUSEPPE;

contro

M.R., e per esso gli eredi collettivamente ed

impersonalmente;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1033/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

GIOVANNI ROBERTO.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro M.R., e per essi nei confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio, impugnando la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe che, all’interno di un procedimento nel quale erano state impugnate quattro intimazioni di pagamento, per quel che ancora qui rileva, confermava la sentenza del giudice di primo grado rispetto al difetto di giurisdizione relativo ai crediti sottesi a due delle intimazioni dichiarando, in riforma della decisione impugnata, il difetto di giurisdizione per i crediti relativi alla terza intimazione di pagamento, afferente a crediti di natura previdenziale e, nel resto, confermando la sentenza impugnata che aveva ritenuto prescritti i crediti sottesi alla quarta intimazione.

Su tale ultimo punto la CTR, nel disattendere l’appello proposto dall’ufficio che aveva sostenuto l’applicazione del termine di prescrizione decennale in relazione alla natura dei crediti (IVA e IRAP), ha ritenuto applicabili i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016, non potendosi per l’effetto considerare il termine di prescrizione decennale in caso di mancata impugnazione e conseguente definitività dell’atto fiscale relativo ad un credito attivato nei confronti del contribuente.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 2946 c.c. Avrebbe errato la CTR nel non applicare il termine di prescrizione decennale, non decorso in relazione alla natura dei tributi portati dalla cartella – IRPEF e IRAP-, dovendosi rettamente intendere i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016.

La censura è fondata.

Risulta dalla sentenza impugnata che la cartella di pagamento propedeutica all’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente e per la quale è ancora controversia era relativa ad IRAP e IVA.

Orbene, ha errato la CTR nel ritenere che per accogliere l’eccezione di prescrizione formulata dal contribuente fosse decisiva la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 23397/2016.

Vale infatti la pena di rammentare che tale pronunzia, con affermazione riferibile a tutti gli atti in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo, ha ritenuto che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”.

Tali principi, infatti, vanno rettamente intesi, nel senso che “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (v. anche Cass. n. 20425 del 2017; cfr. Cass. n. 9906 del 2018).

Orbene, hanno errato i giudici di appello nel ritenere che tale pronunzia potesse determinare l’applicazione del termine di prescrizione breve in relazione alla definitività della cartella recante i crediti IVA e IRAP, applicandosi a detti tributi il termine ordinario di prescrizione – cfr. Cass.n. 18804/2018, Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07 e Cass. n. 16713/16)-.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata merita va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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