Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19224 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. I, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5886/2019 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38,

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta da S.L., cittadino (OMISSIS).

A sostegno della decisione ha evidenziato, per quel che interessa,: il difetto di credibilità delle dichiarazioni rese dall’appellante, il quale ha riferito di essere fuggito a causa di litigi con la seconda moglie del padre che l’avrebbe accusato di gravi crimini, fornendo una rappresentazione generica e riguardante vicende private.

Sulla protezione sussidiaria ha affermato che l’appellante si è limitato a dedurre genericamente la grave violazione di diritti umani e una condizione di grave instabilità politica e sociale senza fornire alcun serio elemento riguardo alla propria posizione personale di esposizione a rischio. Tali deduzioni, sempre ad avviso della Corte, risulterebbero contraddette dall’esame del sito di Amnesty International 2016/2017 dal quale poteva rilevarsi che le violenze riscontrabili erano dovute a ragioni politiche od ideologiche.

Infine la domanda relativa alla protezione umanitaria è stata ritenuta generica.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non vi sono difese della parte intimata.

Nel primo motivo viene dedotto l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla situazione di pericolosità e violenza generalizzata in (OMISSIS). Tale esame è mancato del tutto secondo il ricorrente perchè la Corte, pur riconoscendo una situazione di violenza, ha limitato l’indagine e la valutazione al rischio di essere arrestato dedotto dall’appellante senza verificare se vi fosse una situazione di pericolo generalizzato, rilevante ai fini dell’ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Nel secondo motivo si censura l’omessa audizione ed anche l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente per non averne la Corte d’Appello disposto l’audizione pur avendo ritenuto generiche le dichiarazioni rese alla Commissione territoriale. Viene inoltre rilevato il difetto d’indagine sulla mancata protezione statuale da violenze e minacce solo perchè consumate in contesti privati.

Viene infine censurata la mancanza di valutazione sul percorso d’integrazione.

Nel terzo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo relativo al difetto d’indagine sulla violenza generalizzata nel paese di origine come da fonti attuali precisate nella censura.

Il quarto motivo censura il rigetto della protezione umanitaria in relazione alle gravi violazioni dei diritti umani.

Il primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi sono fondati nei limiti di cui in motivazione.

Il ricorrente, come espressamente riconosciuto nel provvedimento impugnato a pag. 6 ha dedotto l’esistenza “di ripetute violazioni dei diritti umani, connesse ad una condizione di grave instabilità politica”, così adempiendo all’onere allegativo relativo al rischio di violenza generalizzata idoneo ad integrare (ove confortato dall’esame officioso quanto meno delle fonti C.O.I.) l’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 14, lett. c). Tale fattispecie impone, ove sorretta, come nella specie, dall’allegazione di una situazione generale determinante l’esposizione effettiva al pericolo per la propria vita o per la propria incolumità psico fisica dovuto alla mera condizione del rientro, l’accertamento, da svolgersi all’attualità, della situazione oggettiva del paese d’origine ed, in particolare, dell’area di provenienza del cittadino straniero, disancorata dalla rappresentazione della vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio o a quello tratteggiato nell’art. 14, lett. a) e b). Si tratta di un accertamento autonomo che riguarda la verifica dell’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata dettata da conflitto armato interno od esterno in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009 in C-465-07 cd. sentenza Elgafaji). In questa ipotesi di protezione sussidiaria, l’onere allegativo presenta, di conseguenza, caratteristiche diverse da quello relativo alle protezioni cd. individualizzanti, potendosi limitare alla indicazione di una situazione generale di violenza indiscriminata dettata da conflitto esterno od instabilità interna, percepito come idoneo a porre in pericolo la vita o l’incolumità psico fisica del richiedente, per il solo fatto di rientrare come civile nel paese di origine. Il grado di specificità dell’onere allegativo è, di conseguenza, in questa ipotesi, è inferiore a quello che caratterizza le protezioni cd. individualizzanti, mentre si espande il dovere istruttorio officioso del giudice D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 (cfr.16202 del 2015 e più di recente 14350 del 2020).

L’accoglimento della censura sopra individuata determina l’assorbimento di quella tangente relativa al difetto d’indagine officiosa sul grado di violazione dei diritti umani in relazione alla domanda di protezione umanitaria e delle altre censure prospettate.

Ne consegue la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato.

PQM

Accoglie il primo ed il terzo motivo. Assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA