Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19223 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19223 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 2157-2017 proposto da:
CURCIO FRANCESCO, CRESCENZO MARIA ROSARIA, SODANO
GIOVANNA, MIGLINO TIZIANA, VISCO GIOVANNI, Di FIORE
CARMELA, MELUCCI GERARDINA„ RUSSO CARMELA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA :DELLE ACACIE 13/15, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentati e difesi dall’avvocato
ROSARIO GUGLIELMOTTI;

– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del Direttore pro tempure, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 19/07/2018

PROC. nr.2157/2017

avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO
STUMPO;

controficotrente
avverso la sentenza n. 657/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
RILEVATO
che con sentenza del 22 giugno- 1 luglio 2016 numero 657 la Corte
d’Appello di Salerno, accogliendo l’appello dell’ INPS, riformava la sentenza
del Tribunale di Vallo della Lucania e, per l’effetto, respingeva la domanda
proposta da GIOVANNA SODANO, TIZIANA MIGLINO, CARMELA DI FIORE,
GERARDINA MELUCCI, CARMELA RUSSO, MARIA ROSARIA CRESCENZO,
FRANCESCO CURCIO E GIOVANNI VISCO per la impugnazione del
provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza e l’ accertamento della irripetibilità delle prestazioni di
disoccupazione liquidate dall’Inps;

ché

la Corte territoriale riteneva non assolto l’onere della prova

cadente a carico dei lavoratori agricoli, per la inattendibilità dei testi di
causa ed il contrasto delle loro deposizioni rispetto agli esiti degli
accertamenti ispettivi; il contratto di affitto di fondo rustico intercorso tra il
datore di lavoro dei ricorrenti, ditta ANTONIO VORIA e la società SCARFACE
S.r.l. era stato depositato tardivamente nel corso del giudizio di appello e,
comunque, in esso neppure era leggibile l’attestato di registrazione;

che avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli driginari appellati,
articolato in tre motivi, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente ai
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile

CONSIDERATO

2

depositata il 01/07/2016;

PROC. nr.2157/2017

V i`
che le parti ricorrenti hanno dedotto:
– con il primo motivo: ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di
procedura civile, violazione e falsa applicazione degli articoli 112,329 e 436
bis codice di procedura civile. Con il motivo si lamenta la mancata
valutazione della preliminare eccezione di inammissibilità
dell’INPS, ai sensi dell’articolo 436 bis cod.proc.civ. e la violazione

appello riguardava la insufficiente valutazione nella sentenza appellata del
verbale ispettivo e non anche la inattendibilità delle dichiarazioni
testimoniali;
– con il secondo motivo: ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di
procedura civile, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116
codice di procedura civile, 2697, 2700, 2727, 2729 codice civile nonché
omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione. Le parti ricorrenti
hanno contestato la rilevanza accordata dal giudice del gravarne
all’accertamento ispettivo, deducendo che le valutazioni espresse dai
verbalizzanti non erano assistite da fede privilegiata. Hanno altresì dedotto
che la sussistenza del contratto di affitto era stata già allegata nella
memoria di costituzione del giudizio di appello e che la produzione del
documento era ammissibile ai sensi dell’articolo 345 cod.proc.civ.
– con il terzo motivo— ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di
procedura civile— violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116
codice di procedura civile nonché degli articoli 2697 e 2721 codice civile,
244 e seguenti codice di procedura civile, 24 della Costituzione nonché
omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione. Con il motivo si
censura la valutazione di inattendibilità della prova testimoniale;

che ritiene il Collegio debba dichiararsi, in via preliminare rispetto
ali’esame delle censure, la improcedibilità del ricorso;

che ,infatti, l’atto è stato notificato all’INPS in data 27 dicembre 2016
sicché. il termine di venti giorni di cui all’articolo 369 cod.proc.civ. veniva a
scadere il lunedì 16 gennaio 2017; il ricorso è stato invece depositato
presso questa Corte mercoledì 18 gennaio 2017, a termine decorso;

dell’articolo 112 codice di procedura civile, in quanto l’unico motivo di

PROC. nr.2157/2017

che

la improcedibilità del ricorso deve essere rilevata d’ufficio ( ex

plurimis: Cass. 7 febbraio 2017 nr. 3132; Cass. sez. VI 22 dicembre 2017
nr. 30918) ;

che le parti ricorrenti sono esenti dal carico delle spese, avendo reso
dichiarazione ex art, 152 clisp att. cod. proc.civ.;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio
228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la impugnazione integralmente rigettata .
PQM
La Corte dichiara la improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 9 maggio 2018

9A9

2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L.

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