Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19223 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16911-2018 proposto da:

A.M., A.A., rappresentati e difesi dall’avv.

FEDERICO TICCA;

– ricorrenti –

contro

S.E.;

– intimata –

Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il

28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con ordinanza 28.11.2017 il Tribunale di Velletri in composizione collegiale ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da A.M. e A.A. avverso un decreto ingiuntivo per pagamento di compensi ottenuto dal loro difensore avv. S.E..

Per giungere a tale conclusione il Tribunale, dopo aver premesso che la controversia rientrava nella previsione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e quindi era sottoposta al rito sommario di cognizione, ha rilevato che l’opposizione era stata proposta con citazione e non con ricorso, sicchè ai fini della tempestività occorreva verificare se la citazione era stata depositata entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo; e poichè nel caso in esame l’atto di citazione era stato depositato il 31.3.2017 (data di iscrizione a ruolo), l’opposizione era da ritenersi tardiva perchè il termine di quaranta giorni era venuto a scadere il 27.3.2017.

Contro tale pronunzia gli Attenni ricorrono per cassazione, mentre il professionista non svolge difese in questa sede.

Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa ed errata applicazione del D.Lgs n. 150 del 2011 e in particolare dell’art. 4 dolendosi della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Come di recente chiarito dalle sezioni unite, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dal menzionato D.Lgs. artt. 3, 4 e 14; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e ss., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e ss., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c. E’, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702-bis c.p.c. e ss. (v. Sez. U., Sentenza n. 4485 del 23/02/2018 Rv. 647316).

Nel caso in esame, riguardante una controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo andava proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (richiamato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14) da depositarsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto (avvenuta il 14 e 16.2.2017), ma ciò non è avvenuto, avendo la parte utilizzato lo strumento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, notificando l’atto di citazione in data 21.3.2017. Orbene, per effetto del disposto mutamento del rito, il Tribunale, avrebbe dovuto applicare il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, a norma del quale “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”. Le stesse sezioni unite, infatti, con la citata pronuncia, hanno precisato che nel caso di introduzione dell’opposizione con la citazione, l’errore è privo di conseguenze in applicazione dell’art. 4 (cfr. S.U. n. 4485/2018 cit.).

L’ordinanza va pertanto cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione che regolerà anche le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Velletri in diversa composizione collegiale.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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