Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19223 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. I, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4531/2019 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento

della Protezione Internazionale di ROMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5192/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria proposta dal cittadino (OMISSIS) K.B.. Per quel che ancora interessa, la Corte territoriale, a sostegno della propria decisione ha affermato: a) la richiesta di rinnovazione dell’audizione è stata formulata genericamente e non è sostenuta da adeguata motivazione; b) tutte le istanze istruttorie sono inammissibili perchè non sorrette da adeguata motivazione; c) non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il ricorrente non rientra nella categoria dei soggetti per i quali vige il divieto di espulsione. Non è stato ritenuto credibile. Non è possibile esaminare il verbale della Commissione nè il provvedimento da essa adottato perchè non è stato depositato il fascicolo di primo grado. Non vige l’onere officioso di acquisizione dello stesso dal momento che non sono state dedotti specifici elementi decisivi su uno o più punti controversi solo da esso ricavabili.

Il Collegio, di conseguenza, non ha potuto valutare la situazione familiare del richiedente a causa della mancanza del verbale sopra indicato.

Il (OMISSIS) non è interessato da una condizione di pericolosità integrante i requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Mancano ragioni di fragilità personale o legati alla situazione generale del paese.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a cinque motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Nel primo motivo viene dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo consistente nel non avere esaminato il motivo d’appello nel quale si evidenziava che il tribunale aveva ritenuto il ricorrente originario del (OMISSIS) invece che, come ampiamente dedotto ed allegato, del (OMISSIS). Era stata specificatamente dedotta la nullità dell’ordinanza del tribunale per aver ritenuto che il ricorrente fosse di origine (OMISSIS). L’errore non aveva natura meramente materiale perchè gli approfondimenti istruttori officiosi erano stati svolti sul (OMISSIS).

Nel secondo motivo viene dedotto l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla situazione generale del (OMISSIS), ampiamente documentata nel corpus del motivo al fine di verificare i presupposti della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), e della protezione umanitaria.

Nel terzo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nelle dichiarazioni rese davanti la Commissione territoriale e delle allegazioni fornite per valutare la condizione personale del ricorrente. Del tutto assente anche la verifica della condizione d’integrazione in Italia.

Nel quarto e quinto motivo viene dedotta l’omessa valutazione dell’art. 10 Cost., comma 3, in relazione alle condizioni legittimanti il diritto d’asilo.

Il ricorso è manifestamente fondato in relazione al primo motivo. Nel primo motivo d’appello, come puntualmente riportato nell’esposizione sommaria dei fatti del presente ricorso, era stata espressamente censurata l’erronea individuazione del paese di origine del ricorrente da parte del giudice di primo grado. Tale errore di giudizio inficia alla radice tutte le protezioni negate, impedendo un’effettiva correlazione tra dichiarazioni del richiedente e situazione oggettiva del paese d’origine, scorrettamente individuato.

Gli altri motivi, sono consequenzialmente assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. Alla cassazione della pronuncia impugnata segue il rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso. Assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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