Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19223 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 07/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1141-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA. VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABIO PACE con studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/6

(avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2009 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA

depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso in via principale rigetto e in

subordine trasmissione atti al chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PACE che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo, per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 142/20/09 dep. il 13 novembre 2009, che su impugnazione da parte di B.G. di un avviso di accertamento sintetico per Irpef anno 1999, derivante dalla rilevazione di incrementi patrimoniali effettuati negli anni 2002/2003, indici di maggiore capacità contributiva (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4 e 5), confermando la decisione di primo grado ha respinto l’appello dell’Ufficio. Trattavasi in particolare di d’incrementi patrimoniali relativi ad acquisti immobiliari effettuati dai figli del B. ( C. e Gi.), con provvista fornita dal padre, derivante da disinvestimenti di titoli.

La C.T.R. ha ritenuto illegittimo l’accertamento sintetico (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38), avendo l’Ufficio preteso che il contribuente provasse l’inesistenza o la minor misura del reddito presunto sulla base del c.d. redditometro e che la disponibilità patrimoniale non dipendesse da redditi prodotti nell’anno, invece di attenersi al diverso principio, che consente l’accertamento presuntivo in applicazione del redditometro, purchè il reddito complessivo netto accertabile “si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato”; e per avere il contribuente provato che il reddito accertato non esisteva e che la disponibilità patrimoniale dipendeva da risparmi accumulati nel tempo, in periodo antecedente al quinquennio e non da redditi prodotti nell’anno.

b.g. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la prova fornita dal contribuente – di avere incassato nel 2002 un rimborso di un finanziamento e di avere nello stesso anno disinvestito dei titoli – costituisca circostanza idonea a vincere la presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, occorrendo invece la prova che le somme indicate non costituiscono redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte, nonchè la prova dell’effettivo impiego delle indicate somme per l’acquisto degli appartamenti.

2. Il motivo è infondato.

3. Nel dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, va ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, riguarda anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cass. n. 25104 del 26/11/2014; con riferimento alla rilevanza del legame familiare v. Cass. n. 1332 del 26/01/2016).

La C.T.R. ha congruamente motivato l’accertamento in fatto della utilizzazione delle somme da parte del B. padre, la cui entità e durata del possesso non è in contestazione, per l’acquisto degli appartamenti effettuato dai figli con denaro dal primo fornito, in base alla prova sintomatica, avvalorata dalla coincidenza temporale, dei rimborsi e disinvestimenti, che risultano documentati.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in 8.500,00 oltre spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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