Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19222 del 29/09/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19222 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 2408-2012 proposto da:
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 008695607322, in
persona del suo Sindaco pro tempore Sig. Ing.
FRANCESCO SQUICCIARINI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio
dell’avvocato PIERFRANCESCO ZECCA, che lo rappresenta
2015

e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

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contro

MOVITER SUD SPA 01070080724;
– intimata –

Data pubblicazione: 29/09/2015

Nonché da:
MOVITER SUD SPA 01070080724, in persona del suo
Amministratore Unico e legale rappresentante pro
tempore sig. ANGELO ANTONIO ABRUSCI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25 C/0 STUDIO PESSI &

SERRANI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO
SPINELLI, GIUSEPPE GAETANO MARIA FRAN CASTELLANETA
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale contro

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 008695607322, in
persona del suo Sindaco pro tempore Sig. Ing.
FRANCESCO SQUICCIARINI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio
dell’avvocato PIERFRANCESCO ZECCA, che lo rappresenta
e difende giusta procura a margine del ricorso
principale;
– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 78312011 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 09/09/2011 R.G.N. 1465/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ALDO FONTANELLI per delega;

ASSOCIATI, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA

udito l’Avvocato MARIO SPINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e il rigetto

di quello incidentale.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del 5 ottobre 1988 il Comune di Acquaviva delle
fonti, nella veste di conduttore dello Istituto professionale
DE LILLA in base ad un contratto del 22 luglio 1985, convenne
dinanzi al TRIBUNALE DI BARI il proprio locatore società
MOVITER SUD SPA e ne chiese la condanna, previa risoluzione
del contratto per inadempimento indicato nella mancata
certificazione della agibilità dello edificio, il risarcimento
dei danni indicati approssimativamente in 50 milioni di lire,
oltre rivalutazione ed interessi.
La società si costituiva e deduceva che l’immobile era stato
consegnato nel giugno del 1986 con le opere effettuate in
conformità dei patti contrattuali, come da dichiarazione
sottoscritta dall’assessore dei lavori pubblici e
dall’ingegnere capo del COMUNE, e che il conduttore era
inadempiente non avendo mai corrisposto il canone; la società
proponeva domanda riconvenzionale chiedendo lo adempimento del
contratto e la condanna del COMUNE al risarcimento dei danni.
ALL’UDIENZA DEL 29 MARZO 1995 la MOVITER modificava la
riconvenzionale, chiedendo a sua volta la risoluzione del
contratto e precisava il risarcimento nello importo di 600
milioni di lire, chiedendo il rilascio dello immobile con
provvedimento di urgenza. IL Comune eccepiva a sua volta la
inammissibilità del mutamento della domanda di adempimento in
quella di risoluzione.

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■•■

LA CAUSA era interrotta per la morte del difensore della
società ed era poi riassunta dal curatore del fallimento della
MOVITER.
2.11 tribunale di BARI con sentenza del 21 luglio 2006
dichiarava risolto il contratto per colpa della MOVITER

le domande di risarcimento danni proposte dal COMUNE e la
riconvenzionale della MOVITER e compensava tra le parti le
spese di lite.
3.CONTRO la decisione proponeva appello la MOVITER tornata in
bonis, con citazione del 17 ottobre 2007, che ne chiedeva la
riforma, sostenendo la inesistenza dell’inadempimento e la
accettazione della consegna dell’immobile senza riserve e
chiedeva di considerare lo inadempimento grave del comune e di
condannarlo al pagamento dei canoni dello immobile sino al
rilascio avvenuto nel settembre del 2006 per l’importo di euro
1.742.212,72, nonché al pagamento del costo dei lavori
effettuati ed altre ulteriori somme anche a titolo risarcitorio
per un totale di euro 3.776.076 circa con la vittoria delle
spese dei due gradi del giudizio. Si costituiva il COMUNE
chiedendo il rigetto dello appello e proponendo appello
incidentale chiedendo accertarsi che lo immobile non era stato
mai consegnato e che il COMUNE non aveva mai avuto

la

detenzione o il possesso dei locali.

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locatrice ed ordinava la riconsegna dello immobile, rigettava

4.La CORTE DI APPELLO DI BARI con sentenza del 9 settembre
2011, ha accolto per quanto di ragione lo appello proposto
dalla MOVITER LOCATRICE, ha rigettato la domanda di risoluzione
proposta dal COMUNE, ha condannato il COMUNE a corrispondere i
canoni dal l luglio 1986 al 26 settembre 2006, determinando il

svalutazione nella misura globale del cinque per cento annuo
sino alla data del 13 luglio 2011, oltre interessi legali e
svalutazione sulle quote di capitale per il periodo successivo;
la CORTE HA RIGETTATO l’appello incidentale del COMUNE e lo ha
condannato alla rifusione della metà delle spese dei due gradi
del giudizio come in dispositivo.
5.CONTRO la decisione ricorre il COMUNE deducendo cinque
motivi, resiste la controparte e propone ricorso incidentale
affidato a quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

6.1 ricorsi, riuniti per ragioni di connessione riguardando la
medesima sentenza, non appaiono meritevoli di accoglimento.
Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi dei motivi ed
a seguire la confutazione in diritto.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO DEL COMUNE.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce un error in iudicando in relazione
ai principi del giusto processo, e di cui agli artt.11 COST.101
E 112 C.P.C. E 1453 C.C.
DEDUCENDOSI LA ULTRAPETIZIONE in relazione alla condanna del
COMUNE AL PAGAMENTO DEI CANONI, in quanto tale domanda era

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canone nella somma mensile di euro 2148,26, oltre interessi e

stata abbandonata dalla società MOVITER dopo la mutazione della
domanda di adempimento in quella di risoluzione.
Qui risponde la CORTE AI FF 12 E 13 della motivazione rilevando
che in relazione alle domande di risoluzione contrapposte, non
si ravvisano le condizioni per accoglierle, mentre sussiste lo

canoni. LA corte considera dunque non rinunciata o abbandonata
tale domanda.
Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando per la
violazione dello art. 1322 primo comma, 1362,1374,1325 primo
coma n.3 in combinato disposto con lo art. 1346 del codice
civile.
La tesi è che la CORTE DI APPELLO di ufficio avrebbe dovuto
rilevare la nullità del contratto per la mancanza di agibilità
dei locali interrati con destinazione a palestra, la nullità
concerneva dunque l’oggetto del contratto da ritenersi
illecito. PERTANTO DOVEVA ESSERE ACCOLTA la domanda di
risoluzione ed era priva di fondamento la condanna al pagamento
dei canoni son dovuti sin dallo inizio del rapporto nullo.
Qui risponde la CORTE DI APPELLO ai ff 10 e 11 rilevando che lo
accertamento della impossibilità di destinare l’immobile ad uso
di palestra, risultante dalla verifica dei vigili del fuoco, si
era risolta in un vizio tale da escludere la idoneità di una
parte del bene -il piano interrato- all’uso espressamente
dedotto in contratto, ma rilevava che il COMUNE non aveva
chiesto la risoluzione, ma con nota del 27 marzo 1987 la

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inadempimento del COMUNE per la mancata corresponsione dei

riduzione del canone sollecitando la esecuzione delle opere
prescritte dalla USL ai fini del rilascio della agibilità, di
guisa che in applicazione del principio desumibile dallo
art.1578 c.c. doveva ritenersi che la alterazione
dell’equilibrio contrattuale conservasse rilievo solo ai fini

NEL TERZO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione su fatti
controversi e decisivi, con riferimento all’art.360 n.5 ed ai
principi del giusto processo.
SI DEDUCE che la CORTE DI APPELLO modificando la sentenza del
tribunale ha escluso la valenza della reciprocità delle
richieste di risoluzione senza dare una chiara e logica
spiegazione.
NEL QUARTO MOTIVO si deduce ancora il vizio della motivazione
su fatti controversi e decisivi -vedi ff 13 e ss del ricorsocon un generico riferimento ai cd pilastri motivazionali della
CORTE DI APPELLO che appaiono insufficienti e illogici.
NEL QUINTO MOTIVO si deduce ancora il vizio della motivazione
su fatti controversi e decisivi -ai ff 14 a 25

del

ricorso,articolando varie censure in punto di consegna dei
locali privi della agibilità, e cioè in ordine alla mancanza di
accettazione della consegna di locali inidonei, quindi si
deduce a ff 17 che la MOVITER doveva essere considerata
gravemente inadempiente all’obbligo di effettuare le opere
integrative imposte dai vigili del fuoco, si aggiunge inoltre
al ff 18 nella economia complessiva del contratto e del riparto

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della riduzione del canone.

tra i contraenti delle obbligazioni

relative alla messa a

norma dello edificio, la radicale mancanza di idoneità della
palestra per la attività sportiva delle giovanette, era un
fattore di squilibrio imputabile alla conduttrice, infine al ff
20 si deduce che vi è una contraddizione tra la riconosciuta

delle opere di riattamento per rendere possibile l’uso della
palestra. SI

DEDUCE INFINE AL FF 21

il carattere di

discontinuità del sillogismo in relazione alle contrapposte
richieste di risoluzione e in ordine alla totale inidoneità del
bene oggetto del contratto.
QUI si nota che la complessità e lo intreccio delle censure
non colpisce la ratio decidendi espressa dalla CORTE DI APPELLO
AL FF 11 DELLA MOTIVAZIONE, allorché accerta che il COMUNE
aveva espressamente richiesto con la nota del 27 marzo 1987 la
riduzione del canone sollecitando la esecuzione delle opere
prescritte dalla USL ai fini del rilascio della agibilità, così
mostrando di avere interesse alla attuazione del regolamento
processuale con riferimento al piano terra utilizzabile
comunque per uso scolastico, E QUINDI DEDUCE che la alterazione
dello equilibrio contrattuale conservava rilievo ai soli fini
della riduzione del canone.
6.2. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE MOVITER SUD.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione
degli artt. 1223 e 1224 c.c. e dello art.1 della legge 1990
n.353, nel punto in cui la corte di appello calcola gli

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idoneità dell’edificio scolastico e la modesta consistenza

interessi compensativi e la svalutazione, applicando un tasso
medio uniforme del 5 %, mentre quanto meno dal periodo tra il
16 dicembre 1990 e il 31 dicembre 1996 la legge citata fissava
il saggio nella misura del 10%.
Si lamenta la riduttività dei criteri adottati rispetto alla

controricorso.
NEL SECONDO MOTIVO si decide il vizio della motivazione sul
punto e si effettuano vari conteggi a ff 33 a 35 per dimostrare
gli effetti matematici della sottovalutazione essendo
apodittico il calcolo dello asserito valore medio tra i vari
indici.
NEL TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione e
falsa applicazione dell’art.1590 in relazione al punto della
sentenza di appello che rigetta la domanda di MOVITER che
chiede il pagamento dei lavori effettuati dalla società nello
edificio, che il COMUNE era tenuto a corrispondere in base al
regolamento negoziale.
Nel QUARTO motivo si deduce il vizio della motivazione su tale
punto ed a ff 37 si quantificano le poste relative a lavori
eseguiti al piano terra ed al piano interrato per oltre 670
milioni di lire, a ciò si aggiungono le opere per la
riattazione dello immobile quantificate in oltre 250 milioni.
Qui si

nota che la CORTE DI APPELLO ha risposto alle varie

richieste e deduzioni ai ff 8 a 14, con una motivazione congrua

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prevalente giurisprudenza di legittimità vedi ff 30 e 31 del

rispetto alla valutazione delle condotte nella esecuzione del
contratto.
7.CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
7.1. del ricorso principale.
I PRIMI QUATTRO MOTIVI del ricorso sono inammissibili per

per la ragione che fondandosi la domanda sul contratto del 22
luglio1984, il ricorrente aveva l’obbligo di precisare in quale
sede processuale il documento era stato prodotto, ed inoltre
doveva trascrivere integralmente il contenuto del contratto. La
prescrizione richiamata deve poi correlarsi con l’ulteriore
requisito di procedibilità di cui allo art.369 coma secondo
numero 4 del codice di rito, coordinamento richiesto da
giurisprudenza consolidata di questa CORTE anche a sezioni
unite .VEDI SU ordinanza 7161 del 2010 e successivi
allineamenti conformi.
La mancanza delle indicazioni prescritte per la individuazione
e l’esame del documento, nella specie di natura negoziale,
rende il ricorso inammissibile.
Quanto al quinto motivo, in cui si deduce la errata lettura ed
interpretazione dei verbali di consegna dell’immobile, la
inammissibilità del motivo deriva dalla mancata trascrizione
del contenuto che si assume travisato dei verbali .VEDI sul
punto CASS su 25 marzo 2010 n.7161 e le recenti 19157 del 2012
e 19619 del 2011.

violazione dello art.366 n.6 del codice di procedura civile,

7.2.del ricorso incidentale.
I primi due motivi vengono in esame congiunto e risultano
infondati.
La CORTE DI APPELLO liquida in favore del COMUNE i canoni
legali come tali, come debito originariamente pecuniario, con

ricorrente incidentale, non di debito di valore si tratta ma di
valuta, e pertanto la rivalutazione era dovuta solo per la
parte eccedente il danno da ritardo già coperto dagli
interessi, a norma dell’art.1224 c.c. VEDI IN TERMINI Cass. e
febbraio 1995 n.1230 e la recente n.23157 del 2014.
Parimenti infondato è il terzo motivo: infatti l’obbligo di
ripristino attiene alle opere eseguite dal conduttore, mentre
nella fattispecie la Corte fa riferimento alle opere eseguite
dalla locatrice, sia pure per un obbligo contrattuale.
NON senza rilevare un profilo di inammissibilità in relazione
alla mancata riproduzione del contenuto della clausola
contrattuale, ai sensi dell’art.369 coma secondo n.4 del
codice di rito.
Inammissibile, oltre che infondato, è il quarto motivo che
deduce l’omesso esame della clausola contrattuale che stabiliva
esattamente i lavori a carico della società locatrice, poiché
tale clausola non è riprodotta né il contratto che la contiene,
e non viene dedotta la omessa pronuncia, ma solo un vizio che
attiene ad una valutazione fattuale, peraltro oggetto di
congrua motivazione ai ff 13 e 14 della parte motiva.

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la conseguenza che contrariamente a quanto sostenuto dal

LE SPESE del giudizio di cassazione vengono compensate stante
la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello
incidentale e compensa tra le parti costituite le spese del

ROMA 5 GIUGNO 2015.

giudizio di cassazione.

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