Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19222 del 21/09/2011
Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 21/09/2011), n.19222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6742/2007 proposto da:
C.P. (OMISSIS), M.P.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LISBONA 9,
presso lo studio dell’avvocato PERAZZOLI Maria Virginia, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato FIORINO Giuseppe,
che lo rappresenta e difende;
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA
5, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI RANIERO, che la
rappresenta e difende;
C.L. (OMISSIS), O.L.
(OMISSIS), O.R. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo
studio dell’avvocato CASAGRANDE MARIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato ARBIA GENNARO ERMANNO;
M.M.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato Guanciali
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende;
M.F. (OMISSIS), M.M.
(OMISSIS), M.M.S. (OMISSIS),
T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA A. CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato CONTARDI
GENNARO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
O.M., O.A., O.C.,
O.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4607/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/07/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito l’Avvocato Raniero BERNARDINI, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato Giuseppe GUANGIOLI, difensore dei resistenti che si
rimette;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario G., che si dichiara conforme alle conclusioni scritte
al DOTT. RAFFAELE CENICCOLA, il quale chiede che la Corte di
Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari l’improcedibilità del
ricorso, con le statuizioni di legge.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso proposto da C.P. e M.P. quali eredi di M.G. avverso la sentenza avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 25-10-2006 cui hanno resistito con separati controricorsi M.S., M.M. P., T.R., M.M.S., M.M. e M.F. quali eredi di M.R., M.A., O.R., O.L. e C.L.;
Rilevato che questa Corte con ordinanza del 1-12-2010 ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso, o il deposito della cartolina di ricevimento, nei confronti di O.G., O.M., O.A. e O.C. nel termine di giorni 60 dalla suddetta data ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo;
Considerato che, come risulta dalla nota della cancelleria di questa Corte del 28-3-2011, non risulta il deposito, nei termini indicati nella suddetta ordinanza, dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti delle suddette parti;
Rilevato che i ricorrenti hanno depositato in data 13-6-2011 la cartolina di ricevimento relativa alla notifica del ricorso nei confronti di O.C. e di O.A., mentre non risulta che siano state depositate le cartoline di ricevimento relative alla notifica del ricorso nei confronti di O. G. e O.M.;
Viste le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per la declaratoria in camera di consiglio di improcedibilità del ricorso e la memoria depositata da T.R., M.M.S., M.M. e M.F.;
Considerato che il mancato deposito delle cartoline di ricevimento relative alla notifica del ricorso nei confronti di O. G. e di O.M., entrambi litisconsorti necessari, determina l’inammissibilità del ricorso, e che quindi le ricorrenti soccombenti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascun gruppo di controricorrenti liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore di ciascun gruppo di controricorrenti di Euro 200,00 per spese e di Euro 5000,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011