Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19222 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19222 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 21866-2017 proposto da:
III
IIN PRI

elettivamente domiciliato in RMIA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato P\(

Ali ISS,ANIAZINI;
– ricorrente contro

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intimato

avverso la sentenza n. 1027/2017 della CORTI 1)’APP11,1,0 di
I,’A()1’11,A, depositata il 07/06/2017;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2018 dal Presidente rclatore Dott.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di l’Aquila, con la sentenza n. 982 del 2017
(pubblicata il 7 giugno 2017) ha dichiarato inammissibile
l’appello del sig. Oahimhin Precious, cittadino della Nigeria,
avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 30
maggio 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., e
comunicata il successivo 31, perché proposta con citazione
anziché con ricorso e, benché notificato e depositata nel
termine di trenta giorni previsto dalla legge, tale tempestivi
adempimenti non erano efficaci, avendo il ricorrente notificato
l’appello presso l’Avvocatura generale dello Stato anziché
presso l’Avvocatura distrettuale, così incorrendo in una ragione
di nullità non sanabile proprio in ragione della utilizzazione di
un modello d’impugnazione difforme da quello legale.
Il ricorrente assume (con due mezzi) la violazione dell’art. 339
cod. proc. civ. in quanto, la proposizione dell’appello era stato
correttamente effettuata con citazione nel termine di legge
(trenta giorni), e depositata nel termine previsto, nonché degli
artt. 291 e 359 cod. proc. civ. per non aver consentito la
rinnovazione della notifica, pure ritualmente richiesta dal
difensore
Il
Collegio condivide
la
proposta
di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni
adesive, da parte del ricorrente.
Il ricorso è manifestamente fondato, sia in ordine alla forma
dell’impugnazione, secondo quanto affermato da Cass. Sez. 6 1, Ordinanza n. 17420 del 2017 e 23938 del 2017 [L’appello,
proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del
tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della
protezione internazionale deve essere introdotto con citazione,
e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n.
142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di
cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a
regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di
secondo grado, sicché la tempestività del gravame va verificata
calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data
di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata], e sia in
ordine alla rinnovabilità della notificazione in un caso come
quello oggetto di esame da Cass. Sez. U, Ordinanza
Ric. 2017 n. 21866 sez. M1 – ud. 12-07-2018

-2-

FRANCISCO ANTONIO G[NOVVSk.

interlocutoria n. 608 del 2015 [In materia di ricorso per
cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica
effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso
l’Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la
rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa
soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del
processo.].
All’accoglimento del ricorso, consegue la cassazione con rinvio
della sentenza impugnata alla Corte d’appello di L’Aquila, che
deciderà nuovamente della controversia, anche in ordine alle
spese di questa fase, in diversa composizione.
PQM
La Corte,
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di
L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Càmera di consiglio della 6-P

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