Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19221 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29424-2014 proposto da:

M.C., (OMISSIS), S.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio

dell’avvocato GIAN LUCA MARUCCHI (Studio Perno & Cremonese –

Radice & Cereda), che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO COMPORTI;

– ricorrenti –

contro

C.T., (OMISSIS), G.M. (OMISSIS),

G.L. (OMISSIS), GO.MA. (OMISSIS), G.T.

(OMISSIS), G.G. (OMISSIS), M.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo

studio dell’avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO LEPRI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1325/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato GIAN LUCA MARUCCHI, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento dei ricorso;

Udito l’Avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE, difensore dei

controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. M.C. e S.A. ved. M., quali eredi di M.A. e, la seconda, anche in proprio, ricorrono contro i signori G.T., G.G., Go.Ma., G.M., G.L., C.T., ved. G., e M.R. (erede di C.A.) per la cassazione della sentenza n. 1325/14 del 25/7/14 con cui la corte d’appello di Firenze, pronunciandosi in sede di rinvio disposto da questa Corte con la sentenza 2425/01, ha accertato il confine tra le proprietà delle parti, in (OMISSIS), come riportato nell’allegato “G” alla relazione tecnica 14/1/84 depositata nel giudizio di primo grado dal c.t.u. Co., contrassegnato dalla linea B-B nella tavola allegata alla relazione tecnica 24/10/1992 depositata nel giudizio di secondo grado del c.t.u. D., e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli originari convenuti, sigg. G./ C., ha condannato gli originari attori, sigg.ri M./ S., ad abbattere e rimuovere le due porzioni di fabbricato di loro proprietà erette in violazione delle distanze di metri 6 dal confine tra i fondi delle parti (specificamente descritte ed indicate nella suddetta relazione D.) ed a pagare ai sigg. G./ C. la somma di Euro 10.000 in capitale, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno.

Il ricorso si articola su due motivi.

Con il primo motivo si censurano promiscuamente i vizi diAliolazione di legge (l’art. 950 c.c. e il principio secondo cui le mappe catastali sono utilizzabili solo se immuni da errori) e di omesso esame su fatto decisivo per il giudizio in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa perchè, pur dando atto dell’inattendibilità delle mappe catastali, per tale ragione non utilizzate ai fini della ricostruzione del confine, ha tuttavia basato l’accertamento del confine stesso sulle risultanze della c.t.u. Co., senza però considerare che tale c.t.u. si fondava, nella sua parte essenziale, sui rilievi effettuati 031 geometra T., nominato dallo stesso c.t.u., in base alle coordinate grafiche rilasciate dall’ufficio tecnico erariale di Siena; cosicchè essa risultava inficiata dai medesimi errori che caratterizzavano le mappe catastali.

Con il secondo motivo si censura il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa accogliendo le conclusioni della c.t.u. Co. senza rilevare che quest’ultima si basava su coordinate grafiche rilasciate dall’ufficio tecnico erariale e dunque, in definitiva sulle medesime mappe catastali dalla stessa corte ritenute inattendibili. Argomentano al riguardo i ricorrenti che la corte fiorentina avrebbe dovuto accogliere la loro richiesta di ulteriore c.t.u. destinata in primo luogo a correggere gli errori esistenti le mappe catastali e, solo all’esito di tale correzione, procedere all’accertamento dei confini.

Gli intimati si sono costituiti con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 14.6.16, per la quale non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, perchè il secondo è reiterativo, sotto altro profilo, della medesima doglianza svolta nel primo.

Essi vanno entrambi rigettati, perchè in sostanza si risolvono nella richiesta alla Corte di cassazione di procedere ad un riesame del merito della controversia.

In particolare, il dedotto vizio di violazione dell’art. 950 c.c. è insussistente, in quanto la corte fiorentina non si attenuta ad alcuna regola di giudizio, nè ha effettuato alcuna affermazione in diritto, contrastante con il disposto dell’articolo 950 c.c. (si veda, anzi, pag. 12 della sentenza, primo cpv, ove si precisa espressamente che “il criterio indicato dall’art. 950 c.c., comma 3 rappresenta un criterio sussidiario residuale” e che nel caso di specie ci si trovava “in presenza di una rappresentazione catastale, come visto, sfalsata ab origine ed altrettanto erroneamente corretta in sede di verifica”), nè, in particolare, ha accertato il confine sulla base delle mappe catastali, ma ha dato espressamente atto del fatto che tutti i consulenti succedutisi nella causa (geom. D. e ing. Co. in primo grado, geom. D. in secondo grado e ing. c. nel giudizio di rinvio) avevano giudicato tali mappe inattendibili ed ha accertato il confine sulla base di accertamenti peritali all’uopo disposti.

Quanto al vizio di omesso esame del fatto decisivo che la c.t.u. Co., di cui la corte territoriale ha recepito le conclusioni, si fondava su rilievi topografici eseguiti sulle coordinate fornite dall’ufficio tecnico erariale, osserva il Collegio che la sentenza gravata non ha ignorato tale fatto, ma, al contrario, ne dà espressamente atto, così come dà atto del fatto che tali coordinate sono state “motivatamente” ritenute attendibili dal c.t.u. (vedi pagina 13, rigo 22, della sentenza, ove si legge: “esattamente nel punto individuato dallo stesso c.t.u. Co., sulla base delle coordinate fornite dall’UTE – ritenute motivatamente attendibili del c.t.u. Co. – e con il contributo di una ausiliario, esperto topografo, da lui stesso controllato”).

Risulta dunque evidente che, sotto la rubrica del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, il secondo motivo del ricorso per cassazione tenta inammissibilmente di riproporre in sede di legittimità questioni di merito, contrapponendo alle valutazioni del c.t.u., recepite nella sentenza gravata, le valutazioni del proprio c.t.p.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Au sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA