Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19221 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 21/09/2011), n.19221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1424/2006 proposto da:

S.M.R. in B., in proprio e nella qualità di

erede di C.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI

Mario, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAL PIAZ

CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

C.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato RAMPELLI Elisabetta, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI PAOLO;

P.C.L. (OMISSIS), F.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che li

rappresenta e difende con procura notarile del 1/10/2009 rep. 29.286,

unitamente all’avvocato ORGERO DOMENICO EMANUELE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 312/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato COGLITORE Emanuele, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Andrea, difensore dei resistenti che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale;

udito l’Avvocato Marina SARACINI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato RAMPELLI Elisabetta difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 4.3.88 C.R.M., assumendo di essere comproprietaria, in virtù di testamento olografo di C.A. C.L. pubblicato il 29.12.75, dei beni, in catasto censiti con i mappali n. 125 e 450 del foglio 2 nel comune di Pasturana, convenne al giudizio del Tribunale di Alessandria i coniugi P.C. L. e F.M., che li avevano acquistati da altro erede, C.L.A..

Si costituirono i convenuti e resistevano alla domanda,chiamando in causa il suddetto venditore,per l’ipotesi di evizione.

Al suddetto giudizio ne vennero riuniti,per ritenuta connessione, altri due, di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di L. 22.500.000 costituente il saldo di una ricognizione di debito di maggior importo e di opposizione al conseguente precetto,proposti dai suddetti coniugi contro il C..

Con sentenza pubblicata il 10.9,94 l’adito tribunale accolse la domanda di revindica, dichiarando C.R.M., e per lei deceduta in corso di causa, l’erede S.A.M. costituitasi in riassunzione, comproprietaria dei mappali controversi, condannando i convenuti alla rimozione di un cancello, accoglieva genericamente la domanda di manleva, nonchè le opposizioni dei P. – F. ed altre connesse richieste, regolando le spese soltanto di tali ultimi giudizio rimetteva, infine, la causa in ulteriore istruttoria, per la concreta “individuazione della estensione e dell’oggetto del diritto di proprietà dell’attrice, per la correlativa diminuzione del prezzo di vendita e per la diminuzione del danno subito dai compratori”.

La suddetta sentenza veniva appellata da C.L.A.;

resistevano, per quanto di rispettivo interesse, gli appellati, proponendo gravame incidentale (relativamente al rigetto della domanda risarcitoria per la subita esecuzione mobiliare) i P. – F., la Corte di Milano, dopo avere con successive ordinanze rinnovato ristruttoria, acquisendo il testamento invocato dall’attrice, espletando la prova orale richiesta dall’appellante ed una nuova consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 29.10.04, pubblicata il 28.2.05,in riforma di quella appellata, così decideva:

1) rigettava la domanda di revindica e quella accessoria per danni;

2) dichiarava assorbita quella di garanzia per evizione;

3) rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo e la conseguente domanda restitutoria;

4) dichiarava inammissibile la domanda di rimborso degli oneri di urbanizzazione proposta dai P. – F. contro il C.;

5) dichiarava cessata la materia del contendere quanto all’opposizione al precetto;

6), 7), 8) condannava la S. alle spese del doppio grado in favore delle altre parti,ponendo a suo carico quelle delle consulenze tecniche,e compensava le spese tra i P. – F. ed il C..

Tali, in estrema sintesi, le ragioni della suddetta decisione, quanto ai capi 1), 2) e 6), formanti oggetto di impugnazione nella presente sede:

a) nullità della sentenza di primo grado, nel capo concernente la reviaica, per insanabile contrasto tra la motivazione, affermante la necessità di ulteriore istruttoria per accertare “oggetto” ed “estensione” del diritto di proprietà dell’attrice, ed il dispositivo, dichiarante detta parte comproprietaria tout court del sedime dei mappali;

b) conseguente necessità di riesaminare ex novo la suddetta questione di merito, non ricorrendo alcuna ipotesi di regressione del processo al grado precedente;

c) dalla corretta interpretazione del testamento invocato dall’attrice, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, era da escludere che il de cuius avesse inteso frazionare la proprietà in tanti lotti, ciascuno avente accesso diretto alla via pubblica e comprensivo di una parte del fabbricato e del terreno davanti e dietro alla relativa porzione, con la conseguenza che il mappale 450 non formava oggetto di alcuna comunione;

d) altrettanto erronea era nel resto la decisione di primo grado, poichè la circostanza che la striscia di terreno, attualmente censita con i mappali 456, 457, 458, posta a fianco della porzione di fabbricato attribuita al figlio Ca. (cui era succeduto C.L.A., dante causa dei P. – F.), non fosse stata espressamente menzionata nel testamento,non poteva ragionevolmente indurre a ritenere che il testatare avesse voluto lasciarla inclusa nella residua proprietà, spettante alle sole figlie (tra cui l’attrice), tenuto conto delle caratteristiche ubicative e funzionali di tale striscia, in concreto adibita a passaggio della porzione lasciata al suddetto figlio e, dunque, da ritenersi nella stessa compresa.

Avverso tale sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Hanno resistito con rispettivi controricorsi il C. ed i P. – F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, 161 e 354 c.p.c., con connesse omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, con riferimento alla dichiarata di nullità del capo della sentenza di primo grado relativo alla domanda di rivendicazione della comproprietà.

La statuizione viene censurata sia perchè la questione non sarebbe stata sollevata dall’appellante, sia per insussistenza del ravvisato contrasto tra motivazione e dispositivo, al riguardo sostenendo che, al fine di accertare la qualità di comproprietaria dei beni in questione sarebbe stato necessario e sufficiente verificare, sulla scorta del titolo e di ogni altro utile elemento (segnatamente delle risultanze della consulenza) se gli stessi formassero tuttora oggetto di una comunione ereditaria, e non anche indispensabile accertare la misura della quota della rivendicante e gli altri aventi diritto;

sicchè correttamente il primo giudice aveva provveduto, con sentenza non definitiva, alla dichiarazione del diritto di comproprietà rivendicato dall’attrice, riservando al prosieguo del giudizio la relativa concreta quantificazione.

Il motivo è privo di rilevanza e, pertanto, inammissibile, considerato che, non essendovi statola regressione del processo in primo gradoni giudice di secondo ha proceduto (in base al principio secondo cui, al di fuori dei casi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., la ragione di nullità si converte in motivo di gravame) al riesame completo della vicenda nel merito, sulla base di argomentazioni che hanno formato oggetto dei successivi motivi di ricorso; sicchè non sussiste alcune interesse all’esame della censura.

Con il secondo motivo vengono dedotte violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, e 1363 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria di motivazione su punti decisivi ed “omessa considerazione di atti e documenti rilevanti”, in relazione essenzialmente all’interpretazione del testamento di C.A. C.L., articolando le doglianze sotto i profili, come di seguito sintetizzabili.

A) La corte, anzitutto, si sarebbe fatto carico di tale interpretazione in base ad una “iniziativa officiosa”, senza alcuna espressa richiesta da parte dell’appellante, le cui doglianze sarebbero state essenzialmente limitate a questioni di rito, all’attendibilità delle dichiarazioni rese in primo grado dal consulente tecnico di parte avversa, sulle quali avrebbero fatto affidamento la consulenza tecnica di ufficio e la sentenza appellata, ed, in sostanza, all’onere probatorio gravante sull’attrice, senza anche dedicare critiche all’interpretazione del testamento fornita da parte del primo giudice.

B) Successivamente il mezzo d’impugnazione censura la concreta decisione in punto di individuazione dell’oggetto della controversia, sotto i seguenti aspetti: a) i giudici di appello, limitandosi ad esaminare i dati catastali di cui alla domanda ed a confrontarli con la ricognizione, offerta dal tecnico di ufficio, della situazione catastale attuale, sarebbero pervenuti ad una prima erronea conclusione, secondo cui l’attrice avrebbe rivendicato la comproprietà di una superficie di suolo sita nel cortile prospiciente l’attuale proprietà P. – F., nonchè di una seconda, identificata dal mappale 450, retrostante l’abitazione di questi ultimi; b) tale errore di identificazione dell’oggetto della domanda, sarebbe stato determinato dall’arbitrarietà dei frazionamenti esposti dal C. in accordo con i coniugi P. – F., di cui la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, oggetto soltanto di superficiale e parziale considerazione, aveva invece dato adeguata rappresentazione; c) lo stesso richiamo al parere del consulente officiato in appello sarebbe “fuorviante”, avendo il medesimo in realtà individuato, alla luce dell’attuale configurazione catastale, l'”oggetto del contendere” nel “tratto di terreno posto a sud, distinto nella mappa catastale governativa dei terreni al fg 2, mappali 456, 457, 458, corrispondenti il primo al 125 e gli altri due al 450, rivendicati in comproprietà.

C) Anche l’interpretazione della scheda testamentaria sarebbe stata “grandemente insoddisfacente”, poichè contrariamente a quanto ritenutoci de cuius non aveva inteso realizzare una divisio inter liberos con riferimento a tutti beni, essendone in particolare esclusa la clausola n. 7, relativa a “tutto il rimanente terreno …

tanto dietro che davanti alla cascina…da dividersi in parti uguali tra le ..tre figlie Ce., R.M. e A…”, con determinazione delle sole quote ideali e non materialmente individuate; la corte avrebbe poi ritenuto implicita, prescindendo dal dato letterale, l’inclusione della “striscia di terreno posta ortogonale al lato sud della cascina”, nel lascito al figlio Ca., dando per scontata una funzione di passaggio a favore della relativa porzione di fabbricato, sulla base di inesatta rappresentazione dei luoghi e senza considerare che la stessa serviva da accesso anche a tutte le retrostanti proprietà degli eredi C., come evidenziato dal c.t.u. in primo grado; per di più le argomentazioni della sentenza muoverebbero dal rilievo che la volontà del testatore si fosse espressa attraverso il riferimento ai dati catastali, senza considerare che invece l’indicazione dei lotti era stata di volta in volta precisa nell’identificarli sulla base di dati oggettivi, quali distanze e lunghezze.

D) La corte territoriale, dunque, non avrebbe considerato che il testatore era stato preciso e puntuale nelle proprie indicazioni e che, pertanto, come aveva evidenziato dal c.t.u. di prime cure, avendo espressamente detto che intendeva lasciare al figlio Ca. il terreno davanti al fabbricato, non avrebbe inteso anche dire di volergli lasciare pure il terreno posto di fianco all’immobile stesso.

Nessuna delle censure sopra indicate merita accoglimento.

Per quanto attiene alla prima, è agevole osservare che il riesame funditus del merito della vicenda, cui i giudici di appello hanno proceduto sostituendosi a quello di primo grado, comportava la necessità, indipendentemente da alcuna doglianza al riguardo, di esaminare la fonte negoziale dei diritti delle parti, costituita dalla scheda testamentaria in questione, al fine di desumerne gli elementi indispensabili per l’accertamento della fondatezza o meno della domanda rivendicativa proposta dall’attrice.

La seconda risulta nel suo complesso poco chiara e palesemente carente di “autosufficienza” in più punti (segnatamente nei generici riferimenti,non corredati, dai rispettivi contenuti testuali, quanto meno nelle parti ritenute rilevanti, ai “frazionamenti arbitrari” fatti eseguire dalla controparte, alla consulenza tecnica svolta in primo grado, alla testimonianza resa all’udienza del 15.12.99), tanto da non consentire a questa Corte di delibare la rilevanza e decisività delle rispettive doglanze, oltre che confusa nell’ultima parte, nella quale non è dato comprendere se ed in quali eventuali limiti la ricorrente aderisca alle conclusioni esposte dal secondo c.t.u. in ordine all’individuazione dell’oggetto del contendere,sulla base dei dati catastali. Quale che fosse, comunque, l’esattezza di questi ultimi, è sufficiente rilevare come la corte di merito, indipendentemente dagli stessi, abbia comunque materialmente e chiaramente individuato, secondo i rispettivi dati ubicativi e di confine, le due superfici in contestazione (v. pag 15, u.p. e 16 p.p.), costituite da “una piccola porzione di terreno ..posta a sud rispetto al terreno ed al fabbricato alienato da C.L. A. ai coniugi P.C.L.C. e F. M., etc.” e dall'”altra striscia di terreno, ad angolo retto rispetto alla prima, ..e retrostante l’abitazione di proprietà P. – F. e di provenienza C…”, per poi pervenire alla conclusione, giustificata non dalle relative vicende catastali, ma dall’analisi dei titoli, segnatamente della scheda testamentaria, che le stesse non fossero oggetto di alcun diritto di comproprietà spettante all’attrice.

Quanto alle rimanenti censure, evidente è il tentativo della ricorrente di coinvolgere, con le diffuse argomentazioni di merito esposte, questa Corte in un integrale riesame fattuale della vicenda, proponendo una diversa interpretazione delle risultanze processuali, sulla base di valutazioni di puro fatto, che non evidenziano alcun malgoverno, da parte dei giudici di appello, dei canoni interpretativi e della logica, nè carenze testualmente rilevabili dell’indagine compiuta. Poichè l’interpretazione degli atti compete al giudice di merito ed è censurabile soltanto se non sia rispettosa delle regole ermeneutiche o dei principi logici, in sede di giudizio per cassazione è improponibile alcun raffronto tra l’ipotesi interpretativa fatta propria dal giudice a qua e quella, quand’anche astrattamente plausibile, proposta dalla parte che non la ritenga appagante e rispondente alle proprie aspettative, dovendo il vaglio di legittimità limitarsi alla tenuta logico – giuridica del modulo argomentativo prescelto dal giudice a quo, in sè considerato, e non anche sulla base di una comparazione con quello proposto dal ricorrente.

Sulla scorta dei suesposti principi, riperutamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, e tenuto conto delle ragioni esposte da quella di merito, nei termini essenziali riferiti sub c) e d) in narrativa, è sufficiente osservare come,contrariamente a quanto lamentato, l’indagine compiuta dai giudici di appello al fine di ricostruire l’effettiva intenzione del testatore, risulti logicamente coerente e rispettosa dei principali canoni ermeneutici, non essendosi gli stessi fermati al mero dato letterale, ma avendo identificato la volontà del disponente dal complessivo tenore dell’atto, la cui finalità essenziale è stata individuata in quella di attribuire a ciascuno dei figli una porzione immobiliare autonoma, ciascuna dotata di un accesso alla via pubblica, comprensiva di una parte del fabbricato e delle corrispondenti porzioni di suolo poste davanti e dietro alla stessa, lasciando invece in comune alle figlie soltanto il “rimanente terreno …tanto dietro che davanti alla cascina”, vale a dire quella parte del fondo non avente alcuna relazione funzionale con le porzioni di fabbricato lasciate a ciascuno dei figli. Così ricostruito l’essenziale intento del de cuius, risulta del tutto ragionevole e coerente allo stesso la deduzione che, sebbene non espressamente menzionata la piccola striscia di terreno posta a sud e di fianco rispetto alla parte di fabbricato, che era stato attribuita al figlio Ca., per la sua particolare posizione,per le limitate dimensioni e per il sostanziale rapporto di asservimento all’unità immobiliare suddetta, dovesse ritenersi implicitamente compresa nella quota attribuita a detto erede,e non anche nei restanti terreni (davanti e dietro la cascina) lasciati in comune alle sole figlie.

I riferimenti alle successive vicende contrattuali e catastali interessanti i fondi in questione sono privi di rilevanza, attenendo a comportamenti posteriori non del disponente, bensì dei suoi aventi causa, che non possono essere utilizzati ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2; nè vale, infine, obiettare che la striscia suddetta costituirebbe l’unica “via di sbocco verso la strada (OMISSIS)”, altrove inaccessibile per le recinzioni dei fondi, non essendovi prova che tale fosse anche la situazione esistente all’epoca della divisio inter liberos.

Con il terzo motivo di ricorso,con il quale si denuncia, invero in termini non del tutto perspicui, violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 97 c.p.c., omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, censurandosi il regolamento delle spese di giudizio, che, così come adottato dalla Corte d’Appello, avrebbe finito con il porre a carico della deducente tutte le spese di lite, anche quelle non riferibili alla sola azione, quella di rivendicazione della comproprietà dei suoli, in relazione alla quale la stessa era risultata soccombente.

Anche tali censure sono prive di fondamento, considerato: a) che, per quanto riguarda le spese dei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo ed al precetto, vertenti tra il C. ed i P. – F., la corte di merito ha disposto la compensazione tra tali parti (per motivi che l’odierna ricorrente non ha interesse a censurare), così lasciando le stesse al di fuori della liquidazione di quelle rimanenti, che non possono che riferirsi al giudizio di rivendicazione ed alla chiamata in garanzia conseguente; b) che, per quanto riguarda, in particolare quest’ultima, i giudici di appello hanno correttamente ed incensurabilmente motivato la condanna dell’attrice al rimborso delle spese anche in favore del chiamato in causa C., sulla base del principio di causalità, comportante la relativa soccombenza, al di fuori dei casi di arbitrarietà (vale a dire inammissibilità o palese infondatezza) della chiamata in garanzia (v., tra le altre, Cass. nn. 5027/08, 18205/07, 4958/07, 12235/03), della parte attrice, per avere, con la propria azione, poi rivelatasi infondata, determinato la necessità di tale chiamata; c) vano artificio dialettico, palesemente infondato, costituisce infine l’obiezione, secondo cui la liquidazione nei complessivi Euro 10.500,00 si riferirebbe, cumulativamente ed indistintamente, alle spese sostenute sia dai P. – F., sia dal C., avendo invece la corte di merito specificato che tali spese spettano a “ciascuna delle due predette parti”, così operando una liquidazione in misura eguale per gli uni e l’altro, con chiara riferibilità dell’aggettivo “complessivi” soltanto alle componenti interne (onorari, diritti ed esborsi) delle somme, di pari importo, attribuite ad entrambe le controparti.

Il ricorso va, conclusivamente, respinto, con conseguente condanna, per la totale soccombenza, della ricorrente al rimborso ai resistenti delle spese del giudizio, che si liquidano in favore sia del C., sia dei P. – F., nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio, che liquida, per ciascuna posizione, in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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