Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19221 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19221 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 21859-2017 proposto da:
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piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
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– intimato avverso la sentenza n. 457/2017 della CORTI’, D’APP11 LO di
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depositata il 23/03/2017;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2018 dal Presidente relatore 1)ot t.
.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di l’Aquila, con la sentenza n. 457 del 2017
(pubblicata il 23 marzo 2017) ha dichiarato inammissibile
l’appello del sig. Muhammad Shahbaz, cittadino del Pakistan,
avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 2124 giugno 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ.,
perché proposta con citazione anziché con ricorso e, benché
notificato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge
(precisamente il 25 luglio 2016), tardivamente depositato in
data 28 luglio 2016.
Il ricorrente assume (con unico mezzo) la violazione degli artt.
339 e 702-quater cod. proc. civ. in quanto, la proposizione
dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel
termine di legge (trenta giorni), come affermato da questa
Corte con l’ordinanza n. 17420 del 2017.
Il
Collegio condivide
la
proposta
di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni
adesive, da parte del ricorrente.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato, secondo
quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del
2017 e 23938 del 2017 [L’appello, proposto ex art. 702quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della
domanda volta al riconoscimento della protezione
internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con
ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del
2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui
all’art. 27, Gomma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo
grado, sicché la tempestività del gravame va verificata
calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data
di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.].
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue la
cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte
d’appello di L’Aquila, che deciderà nuovamente della
controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in
diversa composizione.
PQM
La Corte,

Ric. 2017 n. 21859 sez. Ml – ud. 12-07-2018

-2–

FRANCI:,SCO \ NTONR (I INOV li

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di
L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella
m ra di consiglio della 6-1i

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