Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19221 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25988-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

SOC. COOP. EDILIZIA DEPOSITO LOCOMOTIVE ROMA SAN LORENZO (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif.,

in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti

STEFANO PETRECCA e ROSAMARIA NICASTRO, unitamente ai quali è

elett.te dom.to in ROMA, alla Via G. PAISIELLO, n. 33, presso lo

studio legale DI TONNO E ASSOCIATI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 165/9/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

RILEVATO

che la SOC. COOP. EDILIZIA DEPOSITO LOCOMOTIVE ROMA SAN LORENZO (d’ora in avanti, breviter, “COOP”) propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Roma, avverso una cartella di pagamento emessa nei propri confronti in relazione ad una ripresa IRPEF relativa all’anno 2001, oltre sanzioni;

che la C.T.P. di Roma rigettò il ricorso con sentenza n. 129/59/09, avverso la quale la COOP propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio la quale, con sentenza n. 165/9/11, deposita il 27.9.2011, in parziale accoglimento del gravame, annullò parzialmente l’atto impugnato, dichiarando non dovute le sole sanzioni;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la COOP, proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo, nonchè depositando memoria ex art. 380 – bis 1 c.p.c.;

Considerato che in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla COOP, giacchè relativo a questioni rimaste assorbite, in relazione alle quali, dunque, manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass., Sez. 5, 22.9.2017, n. 22095, Rv. 645632-01);

che sempre in via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla COOP alle pp. 7 ss. del controricorso e ribadita in memoria, giacchè la questione concernente la validità ed efficacia (o meno) della domanda di condono per cui è causa, lungi dall’essere riconducibile ad una svista percettiva della C.T.R., ha rappresentato, al contrario, “il” fatto controverso, oggetto di discussione tra le parti, sul quale sono emerse posizioni contrapposte che hanno dato luogo a discussione in corso di causa, così assumendo i contorni di una scelta avente necessariamente natura valutativa del giudice di appello (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27622, Rv. 651078-01).

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso l’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 – bis, in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – bis, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto (a) che, ai fini dell’operatività del condono fiscale di cui al cit. art. 9 – bis, non occorra l’integrale pagamento nei termini e nei modi previsti e, conseguentemente, (b) non dovute le sanzioni;

che il motivo è fondato, rappresentando principio consolidato quello per cui il condono fiscale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 – bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento – come nella specie – parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge (Cass., Sez. 5, 22.12.2016, n. 26683, Rv. 642366-01); nè possono applicarsi le disposizioni di diverso tenore, più favorevoli al contribuente, di cui alla medesima L. n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16, in quanto le norme in tema di condono hanno carattere eccezionale, sicchè non possono essere integrate in via interpretativa dalle norme generali dell’ordinamento tributario nè da quelle dettate da altre forme di definizione comprese nella medesima legge (Cass., Sez. 5, 31.10.2018, n. 27822, Rv. 651541-02)

che a tali principi non si è attenuta la C.T.R., la quale ha ritenuto invece “l’istanza di condono…efficace ed operante anche in assenza dei versamenti ancora dovuti” (cfr. sentenza impugnata, ult. p.);

consegue a quanto precede l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo e cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, affinchè decida la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Per l’effetto, cassa la gravata decisione e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, affinchè decida la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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