Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19221 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5116/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 64/29/14, depositata il 15

gennaio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021

dal Consigliere Adet Toni Novik.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– la Commissione tributaria della regione Puglia, sez. staccata di Taranto, con sentenza 64/29/14, depositata il 15/1/14 rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di F.P. ai fini Irpef, Irap ed Iva per l’anno 2001, avendo riscontrato gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore;

– la CTR confermava la valutazione del primo giudice secondo cui l’omessa allegazione all’atto impugnato dell’elaborato GE.RI.CO, pur indicato nella motivazione dell’accertamento, aveva impedito al contribuente di “verificare la correttezza dell’operato dell’ufficio circa l’utilizzo delle presunzioni di legge”; riteneva ininfluente la produzione di copia del prospetto e non condivisibile la tesi dell’ufficio circa la non necessità della allegazione del prospetto, redatto sulla base dei dati comunicati e noti al contribuente, dal momento che nella elaborazione dei risultati ricavabili dagli studi di settore si era tenuto conto “non solo di variabili contabili, ma anche di variabili strutturali di natura “extra contabile” interna ed esterna”;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate sulla base di un motivo; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il motivo l’agenzia censura la sentenza di appello per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) – art. 42, del D.L n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexties, della L. n. 212 del 2000, art. 7, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che le variabili non contabili, interne ed esterne, poste a base dell’accertamento altro non erano che “gli elementi extracontabili considerati nello studio di settore, che ciascun imprenditore ovvero professionista allega alla dichiarazione annuale”; trattandosi di atti noti al contribuente, che non aveva mai contestato l’applicabilità dello studio di settore applicato dall’ufficio – contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, il cui invio telematico viene effettuato contestualmente a quello della dichiarazione dei redditi -, non sussisterebbe nessuna illegittimità dell’avviso di accertamento; detta conoscenza, inoltre, era antecedente all’emissione dell’avviso di accertamento per aver il contribuente ricevuto l’invito a comparire, lo studio di settore ed il prospetto in base al quale venivano determinati i ricavi d’impresa;

– la censura è inammissibile;

– risulta dalla sentenza impugnata, e non è oggetto di contestazione da parte della ricorrente agenzia -che nelle proprie difese afferma la non obbligatorietà dell’allegazione- che nell’avviso di accertamento non era allegato “l’elaborato GE.RI.CO. pur indicato come tale fra le motivazioni dell’accertamento”;

– da tale omissione deriva evidentemente l’impossibilità per il contribuente di verificare le concrete modalità di applicazione dei criteri fondati sul predetto studio di settore, rivestendo il “prospetto” carattere integrativo essenziale della indicazione dei presupposti di fatto e diritto a fondamento della pretesa tributaria, con la violazione del principio secondo cui, ai fini della legittimità della motivazione dell’avviso di accertamento L. n. 212 del 2000, ex art. 7, devono essere allegati i documenti cui lo stesso fa riferimento; in sintesi, il dato decisivo non è la conoscenza da parte del contribuente delle fonti dei parametri astratti di accertamento standardizzato (cioè, delle variabili extracontabili) su cui si basa lo studio di settore, quanto il modo con cui essi vengano elaborati e da cui deriva la determinazione dei ricavi in tesi non conformi (v. in termini, sentenza n. 27055 del 2014);

– incontestata, pertanto, la omessa allegazione del prospetto all’avviso notificato al contribuente, ne segue la invalidità dell’atto impositivo, in quanto dotato di motivazione non autosufficiente;

– si conviene con l’agenzia ricorrente che la omessa allegazione del documento richiamato per relationem, non determina la invalidità dell’atto impositivo, nel caso in cui il contribuente abbia avuto altrimenti contezza dello stesso, o perchè anteriormente notificatogli ovvero consegnatogli, ma nella specie tale conoscenza di fatto del “prospetto” da parte del contribuente è rimasta esclusa, avendo la CTR, con un accertamento di fatto, dato atto che il prospetto è stato elaborato non solo sulla base di elementi interni ma anche di altri elementi esterni non conoscibili dal contribuente, rivestendo quindi carattere integrativo essenziale della indicazione dei presupposti di fatto e diritto a fondamento della pretesa tributaria;

– per vero, l’agenzia nel ricorso afferma che il contribuente con l’invito a comparire aveva avuto in comunicazione il prospetto in base al quale erano stati determinati i ricavi d’impresa, ma, da un lato si tratta di affermazione in contrasto con quanto riportato in sentenza, essendosi, come anzidetto, l’agenzia difesa affermando la non obbligatorietà dell’allegazione perchè basata su dati forniti dal contribuente stesso, dall’altro era suo onere trascrivere ai fini dell’autosufficienza il contenuto dell’invito a comparire, da cui evincere la detta allegazione;

– pertanto correttamente la CTR ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento motivato per relationem a documento non allegato all’atto notificato al contribuente, nè altrimenti da questi conosciuto;

– in conclusione il ricorso deve essere respinto;

– nulla per le spese in assenza di attività dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

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