Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19220 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 11/07/2011, dep. 21/09/2011), n.19220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23168/2008 proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA (FAX 034336495), PIAZZA VERBANO 22, presso lo studio

dell’avvocato RIZZELLI GIUNIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DEL CURTO FRANCO;

– ricorrente –

contro

P.D.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato VAIANO Diego, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SANTAMARIA BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1413/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/07/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Resta Donella con delega depositata in udienza

dell’Avv. Vaiano Diego difensore del resistente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso o

l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.D.A. con citazione notificata in data 11.7.2003, evocava in giudizio avanti al Tribunale di Monza, C. A. chiedendo che venisse disposto lo scioglimento della comunione relativa alla proprietà degli immobili siti in (OMISSIS). Deduceva l’attore di avere acquistato dal Fallimento della Crippa Andrea di Renato Crippa sas e dello stesso C.R., la quota di 7/12 del complesso immobiliare in questione, mentre la restante quota di esso (pari al 5/12) apparteneva al convenuto C.A., a cui era pervenuta per successione ereditaria dei propri genitori Cr.An. e M. P.C.. Chiedeva l’attore in particolare l’assegnazione in suo favore dell’intero compendio, stante l’impossibilità di utilizzare i beni in comune e la non comoda divisibilità degli stessi.

Radicatosi il contraddittorio, C.A. si costituiva dando atto dell’impossibilità di godimento in comune dei beni de quibus, in quanto non comodamente divisibili; chiedeva però l’assegnazione ai due comunisti delle quote di rispettiva spettanza così come individuate in esito al giudizio e salvo gli eventuali conguagli.

Veniva espletata la CTU diretta ad accertare la comoda divisibilità o meno del complesso immobiliare e la predisposizione del progetto divisionale.

Espletato il suddetto incombente l’adito tribunale di Monza, previo accertamento e dichiarazione della non comoda divisibilità dei beni, assegnava all’attore P. l’intera proprietà del compendio immobiliare determinando in Euro 269.596,40 l’entità del conguaglio spettante al C..

Quest’ultimo, avverso la predetta sentenza proponeva appello chiedendo l’assegnazione dei lotti ai due comunisti in ossequio al progetto divisionale elaborato dal proprio c.t.p. geom.

A., sulla base della ritenuta divisibilità della villa unifamiliare. Si costituiva in giudizio il P. contestando l’impugnazione de qua. L’adita Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 14113/08 depos. in data 19.5.2008 nel ribadire la non comoda divisibilità dei beni, rigettava l’appello condannando il C. al pagamento delle spese del grado.

Avverso la predetta pronuncia ricorre per cassazione C.A. sulla base di un unico mezzo; resiste con controricorso il P., illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; si duole in sostanza che la Corte distrettuale abbia ritenuta la non comoda divisibilità dei cespiti aderendo alle conclusioni del CTU, senza tener conto delle osservazioni del proprio perito che riteneva invece comodamente divisibile il bene; critica infine la mancata ammissione di un supplemento di ctu che tali considerazioni confermasse.

Osserva il Collegio preliminarmente che sono evidenti i profili d’inammissibilità della riportata censura, atteso che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (vigente ratione temporis) il motivo non contiene “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

Ciò posto rileva il Collegio che il giudice non ha l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti e dai loro consulenti, essendo sufficiente che nella motivazione sia stato chiaramente illustrato – come nella fattispecie in esame – il percorso logico seguito per giungere alla decisione quando sia comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa (Cass. n. 5328 del 8.3.2007).

Si osserva poi che, per costante giurisprudenza di questa S.C., il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e sotto l’aspetto economico-funzionale che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. La relativa indagine implica un accertamento di fatto e la conseguente decisione è incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto i profili della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 1738 del 07/02/2002; Cass. n. 9203 del 14/05/2004; Cass. n. 12498 del 29/05/2007). Nel caso in esame la Corte distrettuale ha ampiamente e correttamente analizzato i dati tecnici da cui discende in modo evidente la non comoda divisibilità del compendio immobiliare in questione, in conformità con l’indirizzo giurisprudenziale citato.

Si ritiene dunque, in conclusione, che il ricorso dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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