Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19220 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19220 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11543/2017 R.G. proposto da
De Mattia Maria, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Parenti, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, n.
114;
– ricorrente –

contro
Azienda Sanitaria Locale Taranto e Resta Maurizio, rappresentati e
difesi entrambi dall’Avv. Luigi Di Leo, con domicilio eletto in Roma,
via Cicerone, n. 28, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Chieco
Bianchi;

Data pubblicazione: 19/07/2018

- controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata
di Taranto, n. 532/2016, depositata il 14 novembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio
2018 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto

distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado che
aveva rigettato la domanda di risarcimento danni, da responsabilità
medica, proposta da Maria De Mattia contro l’Azienda Sanitaria Locale
Taranto n. 1 in relazione agli esiti lesivi di un intervento di
embolizzazione di una malformazione artero-venosa cerebrale
frontale sinistra: intervento eseguito presso l’ospedale SS.
Annunziata di Taranto dal dott. Maurizio Resta, intervenuto
volontariamente nel giudizio adesivamente alle difese della
convenuta.
2. Avverso tale decisione la De Mattia propone ricorso per
cassazione sulla base di tre motivi, cui resistono gli intimati,
depositando controricorso.
Considerato in diritto
1. Sebbene il ricorrente abbia omesso di depositare copia
autentica della sentenza impugnata e della relata, in copia anch’essa
autentica, della notificazione effettuata a mezzo p.e.c., nel rispetto
dei requisiti richiesti a tal fine secondo l’interpretazione consolidata
nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 22/12/2017, n. 30765,
e molte altre conformi), il ricorso si sottrae al preliminare rilievo di
improcedibilità che ne sarebbe dovuto conseguire, essendo tali
documenti, in formato cartaceo, con asseverazione di conformità
all’originale digitale, prodotti dai controricorrenti (v. Cass. Sez. U.
02/05/2017, n. 10648; Cass. n. 30765 del 2017, in motivazione, §
43).
2

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, Sezione

2. Proprio però dal messaggio di posta elettronica certificata
inviato per la notifica della sentenza a mezzo p.e.c. e, segnatamente,
dagli avvisi di accettazione e consegna ad esso allegati, quali come
detto prodotti dai controricorrenti, si evince che tale notifica è
avvenuta — non, come indicato in ricorso, in data 8 febbraio 2017,
bensì — in data 6 febbraio 2017 (come del resto precisato anche nel

Dovendosi pertanto aver riguardo a tale data per la decorrenza
del termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso
per cassazione (artt. 325, comma secondo, e 326 cod. proc. civ.),
questo nella specie deve ritenersi venuto a scadenza venerdì 7 aprile
2017.
Non potendosi predicare, di tale scadenza, alcuna proroga — non
cadendo essa né in giorno festivo, né di sabato (art. 155, commi
quarto e quinto, cod. proc. civ.) — ne discende la tardività del ricorso,
in quanto consegnato per la notifica a mezzo posta in data 10 aprile
2017.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, rimanendo
ovviamente assorbito l’esame dei motivi di ricorso.
Segue, per il criterio della soccombenza, la condanna della
ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese
processuali, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo
unificato.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
3

controricorso), alle ore 19,37.

200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso

Così deciso il 3/7/2018

articolo 13.

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