Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19220 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 07/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19220

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 893-2011 proposto da:

AUCHAN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LIVIA SALVINI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 54/2010 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE

depositata il 14/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso con assorbimento degli altri;

udito per il ricorrente l’Avvocato ESCALAR che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

Auchan s.p.a. (già Omnia Res II s.p.a., poi incorporata, operante nel settore della locazione immobiliare), ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte, n. 54/24/10 dep. il 14/05/2010, che in controversia relativa a impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Irap anno 2003, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio.

Omnia res s.p.a. (ora Auchan s.p.a.), aveva opposto l’avviso di accertamento col quale era stata contestata l’inerenza di un costo per “impianto ed ampliamento, sottoconto spese per l’ottenimento di licenze commerciali” sostenuto negli anni 1999/2000 dalla società ricorrente e relativo a un contenzioso con la SIMEC s.p.a.. Il suddetto costo concerneva l’accordo per il risanamento di una discarica, nelle vicinanze del terreno su cui doveva sorgere il centro commerciale, concluso fra le società interessate e alcuni enti pubblici e privati (Regione Piemonte, comuni limitrofi, Asl, Calcestruzzi Cerruti). Per il perfezionamento del contratto Simec s.p.a. aveva preteso il concorso di Omnia res s.p.a. al finanziamento degli interventi di risanamento (per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della discarica in base all’accordo di programma), che furono quantificati (in L. 11.300.000.000), ed erogati in periodi diversi.

La C.T.P. accoglieva il ricorso della contribuente nel merito; la C.T.R. ha riformato sugli stessi punti la sentenza di primo grado, ritenendo che il costo di cui alla scrittura stipulata fra le due società (Omnia res s.p.a. e Simec s.p.a.), configurando “una prestazione e non anche una controprestazione”, non dava “diritto alla detrazione del contributo erogato tra i costi del conto economico in quanto non rispettano il principio di inerenza”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Auchan s.p.a. deposita successiva memoria, con la quale insiste sulla estensione del giudicato esterno e in subordine sulla violazione di legge stante l’inerenza del costo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonchè del giudicato esterno di cui alle sentenza della C.T.P. di Torino (nn. 25,26,27,28 depp. il 26/5/2008).

2. Il primo motivo è fondato e va accolto.

3. Le sentenze della C.T.R. favorevoli alla contribuente, divenute cosa giudicata in esito alla decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione sulle stesse proposto dall’Agenzia delle entrate (Cass. nn. 23182, 23183, 23184, 25308 del 2010), costituiscono giudicato esterno, ancorchè riferite ad anni d’imposta diversi, vertendo tutte su questioni di fatto inerenti a elementi rilevanti comuni ai distinti periodi d’imposta, trattandosi in particolare di unico costo spalmato in più anni (ai sensi dell’art. 74 TUIR).

Le indicate sentenze riguardano identiche fattispecie nelle quali era stato ritenuto deducibile, in quanto inerente, il costo sostenuto dalla Omnia Res (ora Auchan s.p.a.), in base a scrittura privata stipulata con SIMEC s.p.a., e successivo accordo di programma, finalizzato alla messa in sicurezza di una discarica sotto il controllo della stessa Omnia res s.p.a.. Ciò in base alla qualificazione giuridica dell’accordo intervenuto fra Ominia res e Simec e all’interesse imprenditoriale che ha giustificato il finanziamento (costruzione di centro commerciale dopo il recupero ambientale dell’area).

Va pertanto applicato il principio statuito da questa Corte secondo cui in materia tributaria, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo nell’autonomia dei periodi di imposta allorchè, assumendo un elemento della fattispecie un carattere tendenzialmente permanente, sussista quel presupposto della “invarianza nel tempo”, che ne costituisce il momento condizionante (Cass. n. 25762 del 05/12/2014) essendo l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, limitato ai soli casi – come quello in esame – in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. n. 4832 del 11/03/2015).

4. L’accoglimento del superiore motivo determina l’assorbimento dei restanti: a) del secondo motivo, col quale si deduce contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’accertamento del fatto che la Simec, allorchè ha stipulato la scrittura privata con la Omnia res, fosse già obbligata all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della discarica in base all’accordo di programma.; b) del terzo motivo col quale si deduce omessa motivazione sull’accertamento del fatto che la scrittura privata non prevedesse una contropartita a favore di Omnia res s.p.a. in cambio del contributo erogato alla Simec s.p.a.; c) del quarto motivo col quale si deduce violazione di legge (art. 75, comma 5 Tuir e artt. 1362 e 1363 c.c.), trattandosi di contributo inerente all’attività d’impresa, avendo consentito di conseguire l’obiettivo, consistente nella apertura del centro commerciale, e quindi in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.

5. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2), la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

6. Vanno compensate le spese dell’intero processo, in considerazione dell’epoca del definitivo perfezionamento del giudicato esterno.

PQM

 

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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