Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19219 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13496-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4193/2017 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate articola un solo motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4193/25/17 della CTR Sicilia, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 59/05/2012 della CTP di Agrigento che aveva accolto il ricorso di C.V., avverso il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma, L. n. 289 del 2002, ex art. 12.

La CTR ha, in particolare, ritenuto giustificabile l’errore del contribuente con riguardo ai limiti temporali della definizione agevolata, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 2101 del 2015) e rilevata la competenza esclusiva del concessionario sulla valutazione della richiesta di “rottamazione”, valutava carente la motivazione del provvedimento sul punto dell’asserito “versamento insufficiente”, valutazione non integrabile a tenore delle difese svolte in giudizio.

Il contribuente ha svolto difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente, con l’unico motivo di ricorso deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10. Lamenta in particolare che le modifiche ed integrazioni che si sono succedute nel tempo, circa la disciplina del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, non sono state tali da creare nè vuoti legislativi nè situazioni di caos normativo tali da indurre in errore il contribuente e ingenerare la falsa speranza che si potesse prospettare una definizione svincolata da specifici limiti temporali previsti normativamente, l’uno relativo alla data di affidamento dei ruoli al concessionario, l’altra relativa alla data a partire dalla quale effettuare un utile pagamento della prima rata. E’ pertanto errato il giudizio, per il contribuente, di affidamento e buona fede ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10.

L’Ufficio deduce che il ruolo è stato affidato al concessionario in data 10.01.2001, ossia nel periodo compreso tra il 01 gennaio e il 30 giugno 2001 (sulla base della previsione della L. 1 agosto 2003, n. 212, art. 12, comma 2-ter, introdotto in sede di conversione del decreto L. 24 giugno 2203 n. 143, entrato in vigore il 12.08.2003). In aggiunta, sostiene che altro profilo temporale rilevante ai fini della validità della richiesta di definizione, è quello relativo al pagamento della prima rata, perchè un versamento effettuato anteriormente al 12.08.2003 non si configura utile per la definizione agevolata, in quanto non giustificato dalla corrispondente previsione normativa.

Al più, quanto in tal modo versato, può essere considerato come un acconto sul dovuto.

E, dunque, poichè la parte ha effettuato il pagamento, in data 16.05.2003, ciò deve giustificare il provvedimento di diniego, a nulla rilevando la presunta buona fede del contribuente, in base alla quale la CTR ha disatteso non solo la previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, che richiede precisi e concomitanti presupposti temporali al rispetto dei quali è subordinata l’efficacia del condono ex art. 12, ma ha snaturato l’essenza della specifica definizione agevolata.

Premesso che i dati sintetici fattuali relativi alla controversia, idoneamente inseriti in ricorso ai fini dell’autosufficienza, sono esaurienti e consentono lo scrutino della doglianza dedotta, il ricorso, tuttavia, non è fondato e deve essere rigettato tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi nel tempo, l’art. 12, comma 2 – come sostituito dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis, introdotto dalla L. conversione n. 27 del 2003 – fissava per il versamento della prima rata (non inferiore all’80% della somma prevista per la definizione dei carichi di ruolo pregressi) il termine del 16 aprile 2003 e per il versamento del residuo il termine del 16 aprile 2004. Il primo di tali termini fu differito, fermo restando il secondo, al 16.5.03 con il D.L. n. 59 del 2003, art. 1, non convertito. Il successivo D.L. n. 143 del 2003, convertito con la L. n. 212 del 2003, ha poi differito il primo termine dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003 (data ulteriormente spostata, con il D.L. n. 269 del 2003, convertito con la L. n. 326 del 2003, al 16 marzo 2004 e ancora, con il D.L. n. 335 del 2003, convertito con la L. n. 47 del 2004, al 16 aprile 2004) e ha rimesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze la rideterminazione, tra gli altri, del secondo termine.

Va inoltre considerato che la legge di conversione del decreto L. n. 143 del 2003, nel suo unico articolo, comma 2, fece salvi gli effetti del già menzionato D.L. n. 59 del 2003, non convertito, e stabilì espressamente: “Sono utili i versamenti… effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui alla L. n. 289 de1 2002, art. 11, comma 4, artt. 12, 15 e 16 e art. 17, comma 1”. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui alla L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12, opera anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 212 e contenente un primo differimento). Infatti, il cit. D.L. n. 143, art. 1, comma 2 e il D.M. n. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g) – che limita l’ambito dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143, non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 12 (tra gli altri) della L. n. 289 del 2002, vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati “in unica soluzione”. Nella fattispecie in esame, risulta dalla sentenza impugnata (pag.2) che il ruolo fu affidato il 10.01.2001 e che il pagamento integrale fu effettuato il 16-05.2003 Peraltro, questa Corte (Cass. n. 396 del 2015; Cass. n. 2101 del 2015; Cass. n. 11224 del 2016; Cass. n. 1637 del 2016; Cass. n. 3443 del 2017) ha già chiarito che la disciplina introdotta con la L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2-ter, non si differenzia in nulla – salvo che per l’estensione del beneficio ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2001 – dalla disciplina emergente dallo stesso art. 12, commi 1 e 2.

Il ricorso dell’Ufficio, pertanto, non merita accoglimento e deve essere rigettato. Al rigetto consegue il pagamento delle spese di causa che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in Euro 2200,00 oltre spese generali in misura forfettaria ed accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile della Corte di cassazione, con modalità da remoto, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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