Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19218 del 21/09/2011
Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19218
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24036/2005 proposto da:
GABER PALI SNC P.I. (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante e Amministratore G.R., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI TOR SAPIENZA 98, presso lo studio
dell’avvocato CUNICELLA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
BRACONE Andrea;
– ricorrente –
contro
D.P.A., D.P.S., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato PIRANI
Giorgio, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 621/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 02/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/06/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– che Gaber Pali s.n.c. otteneva dal Pretore di Vasto e nei confronti dei fratelli D.P., decreto ingiuntivo per la somma di L. 19.240.000 quale prezzo dovuto per l’esecuzione di lavori di palificazione;
i fratelli D.P. proponevano tempestiva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa creditoria;
assumevano di non avere commissionato i lavori di palificazione, ordinati, invece dal direttore dei lavori senza alcun avviso ad essi proprietari; assumevano, inoltre, di avere subito ingenti danni; in via subordinata, chiedevano la compensazione tra l’eventuale credito della società e il loro controcredito risarcitorio;
– che con sentenza del 7/5/2001 il Tribunale di Vasto accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo;
– che a seguito di appello della Gaber Pali s.n.c., al quale resistevano gli appellati, la Corte di Appello dell’Aquila con sentenza 2/9/2004 dichiarava inammissibile l’appello;
che Gaber Pali propone ricorso per Cassazione fondato su due motivi e resistono con controricorso A. e D.P.S. i quali chiedono la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata per manifesta infondatezza, temerarietà e dilatorietà del ricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che la ricorrente, con la procura speciale a margine del ricorso, ha eletto domicilio in Roma, Via dei Berio 50, presso lo studio dell’avv. Antonio Cunicella;
che, tuttavia, l’avviso di udienza ex art. 377 c.p.c. è stato notificato ad altro indirizzo (via Tor di Sapienza 78) e non è andato a buon fine;
che neppure risultano effettuate le notifiche in cancelleria previste per il caso di mancata elezione di domicilio;
– che pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per irritualità della notifica dell’avviso di udienza al difensore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per irritualità della notifica dell’avviso di udienza al difensore della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011