Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19218 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19218 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20883/2016 R.G. proposto da
Campagna & Ciccolo S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanna
Campagna, con domicilio eletto in Roma, via Nazionale, n. 204,
presso lo studio legale Zitiello e Associati;
– ricorrente –

contro
Nuova

Tirrena

S.p.A.

di

Assicurazioni,

Riassicurazioni

e

Capitalizzazioni;
– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, n. 394/2016,

Data pubblicazione: 19/07/2018

depositata il 21 giugno 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio
2018 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Messina, in
parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Nuova Tirrena S.p.A.

riconosciuto alla società Campagna & Ciccolo S.r.l. a titolo di
risarcimento del danno subìto dal pullman di proprietà della stessa a
seguito di sinistro stradale imputato a responsabilità esclusiva del
conducente del pullman della ditta Giuntabus, assicurata dalla
predetta compagnia, liquidandolo nell’importo di C 8.551 per le
riparazioni e nell’ulteriore somma di C 14.100 per il danno da fermo
tecnico, oltre rivalutazione e interessi compensativi.
Rispetto alla liquidazione operata in primo grado, la Corte ha, tra
l’altro, per quel che ancora in questa sede interessa:
— rapportato il danno da fermo tecnico alla minor durata di 60
giorni lavorativi effettivamente necessari per ripristinare il mezzo,
escludendo quindi dal computo l’ulteriore periodo di 59 giorni in cui il
veicolo è rimasto inutilmente fermo in officina, considerando, agli
effetti di cui all’art. 1227, comma secondo, cod. civ., che tale
prolungamento avrebbe potuto essere evitato dalla società appellata
con gli opportuni solleciti;
— escluso del tutto l’esistenza di un danno risarcibile da
deprezzamento del bene (invece liquidato equitativamente dal primo
giudice nell’importo di C 15.493,71), sulla scorta delle conclusioni in
tal senso rassegnate dal c.t.u., avuto riguardo alla immatricolazione
del mezzo risalente a ben 13 anni prima del sinistro.
2. Avverso tale decisione Campagna & Ciccolo S.r.l. propone
ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’intimata compagnia d’assicurazioni non svolge difese nella
2

di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, ha ridotto l’importo

presente sede.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa
applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione alla
statuita riduzione del danno da fermo tecnico, in quanto fondata, in
applicazione della norma di cui all’art. 1227, comma secondo, cod.

danno mai eccepito da controparte né dedotto a fondamento
dell’appello.
Rileva che la decisione sul punto vìola anche l’art. 115 cod. proc.
civ. posto che in atti non è mai stata acquisita alcuna prova
dell’omessa effettuazione di solleciti da parte della società
danneggiata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nonché omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte d’appello determinato
il danno da fermo tecnico postulando un costo giornaliero di noleggio
di un pullman avente le stesse caratteristiche pari a C 235,00, in
acritica adesione alle conclusioni del c.t.u., a loro volta sul punto
apodittiche, basate sulle mere asserzioni contenute nella perizia di
parte avversa e senza dar conto delle allegazioni di essa appellante
che, sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio redatta in analoga
causa su incarico del Tribunale di Palermo, all’esito di adeguata
indagine di mercato, aveva indicato tale costo in quello di C 502,86
più Iva.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine violazione o
falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc.
civ. in relazione alla ritenuta insussistenza di un danno da
deprezzamento del bene.
Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di dare risposta alle
specifiche critiche formulate alle conclusioni del c.t.u., con riferimento
3

civ., sul ritenuto concorso del danneggiato all’aggravamento del

alla formula impiegata per determinare il coefficiente di rivalutazione
del mezzo e alla determinazione, all’interno di essa, del numero di ore
lavorative presuntivamente impiegate per le riparazioni (dato
utilizzato come numeratore).
4. È fondato il primo motivo di ricorso.
Secondo indirizzo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, in

creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui
al primo comma dell’art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella
(disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad
un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo
aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione,
giacché — mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio
all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre
che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la
colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso — la seconda di tali
situazioni forma oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il
dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere
giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo
di comportarsi secondo buona fede (Cass. 25/05/2010, n. 12714;
02/03/2012, n. 3240).
Nel caso di specie non risulta che una tale eccezione sia stata
tempestivamente sollevata e, per vero, la stessa sentenza non la
indica nemmeno tra le questioni poste a fondamento del motivo di
gravame sul punto proposto dalla compagnia appellante.
Trattasi pertanto di un rilievo officioso di eccezione riservata
invece alla parte e sottoposta ai relativi oneri di allegazione e prova,
che come tale integra il dedotto error in procedendo.
5. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili poiché
si risolvono nella riproposizione di critiche alle conclusioni del c.t.u.,
fatte proprie dal giudice d’appello, sono inammissibili.

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tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del

La ricorrente richiama implicitamente il principio di diritto
espresso da Cass. n. 10688 del 2008, secondo il quale «allorché ad
una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e
dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda
disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza

acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua
volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte
(incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di
legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5)».
Un tale principio non è però in realtà applicabile alla fattispecie in
esame, facendo esso riferimento ad una nozione di vizio di
motivazione più ampia rispetto a quella attualmente vigente.
Il detto principio esprime peraltro un indirizzo superato già nel
2009, con la sentenza n. 282 del 2009, il cui principio di diritto è
stato integralmente richiamato e fatto proprio dalla sentenza n. 1815
del 2015 e da numerose altre successive, secondo cui «il giudice di
merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che
nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei
consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con
l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente
confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili,
senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche
di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati
dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive»
(v. Cass. 09/01/2009, n. 282; 02/02/2015, n. 1815; cui adde tra le
più recenti, Cass. 27/12/2017, n. 30953; 29/01/2018, n. 2067;
27/03/2018, n. 7539).
In tale prospettiva, occorrendo rapportare le critiche alle
5

le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare

valutazioni espresse dall’ausiliario, la censura si espone al detto
rilievo di inammissibilità, dal momento che la ricorrente omette di
trascrivere le valutazioni espresse dal c.t.u. in merito alle questioni
oggetto di critica, onde non è possibile valutare in questa sede se
queste abbiano oppure no natura di mera argomentazione difensiva

26827 del 2017, cit.; 03/6/2016, n. 11482).
Rimane sotto tale profilo non assolto l’onere, posto a pena di
inammissibilità della doglianza, imposto dall’art. 366, comma primo,
num. 6, cod. proc. civ..
6.

È comunque certamente da escludere che sul punto la

sentenza impugnata possa essere tacciata di motivazione omessa o
apparente (dedotta con il terzo motivo).
Questa è invero configurabile quando manchi del tutto una
motivazione ovvero questa non consenta in nessuna misura di
comprendere quale sia la ragione della decisione adottata mentre
non può configurarsi nel caso in cui la dedotta omissione
riguardi solo una o alcune delle questioni poste.
Nel caso di specie non può comunque dubitarsi che, anche sul
punto, una motivazione esista e che non sia meramente apparente,
consentendo la stessa di comprendere quale sia la ragione della
decisione adottata.
7. Il ricorso in definitiva merita accoglimento in relazione al solo
primo motivo; la sentenza impugnata va dunque, in tali limiti,
cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il
regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in
motivazione; rigetta i rimanenti; cassa la sentenza in relazione al
motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Messina in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
6

da considerarsi già implicitamente disattesa (v. tra le tante Cass. n.

giudizio di legittimità.

Così deciso il 3/7/2018

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