Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19218 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SAJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29948 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia n. 106/5/2010, depositata il giorno 18

ottobre 2010;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 30

maggio 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: M.G. aveva versato la somma di Lire 15.807.000, in data 21 giugno 1993, a titolo di ravvedimento operoso per l’Iva dovuta nell’anno di imposta 1992; constatato che non avrebbe potuto accedere alla procedura agevolativa in quanto non applicabile stante l’attivazione delle operazioni di verifica, aveva provveduto a pagare l’Iva richiesta con il successivo avviso di rettifica parziale per un importo di Lire 9.046.000; in data 11 febbraio 1997, il contribuente aveva presentato istanza di rimborso degli importi erroneamente versati; l’Ufficio finanziario aveva rigettato l’istanza di rimborso in quanto tardiva, poiché proposta oltre i termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21; avverso il suddetto atto di diniego aveva proposto ricorso il contribuente, sostenendo che, nella fattispecie, doveva trovare applicazione il termine ordinario di prescrizione, trattandosi di indebito oggettivo regolato dall’art. 2033 c.c.; la Commissione tributaria provinciale, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile per analogia il termine per il rimborso di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57; l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, trova applicazione solo nelle ipotesi di rimborso di crediti riferibili a esistenti rapporti tributari intercorrenti, a qualsiasi titolo, tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente, mentre l’ipotesi in esame rientrava nell’ambito di applicazione dell’indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 c.c. e ss. in quanto il contribuente aveva erroneamente ritenuto di dovere assolvere ad una obbligazione tributaria che, tuttavia, non esisteva perché al di fuori di un rapporto tributario sottostante;

l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia in epigrafe;

l’intimato non si è costituito;

questa Corte ha ordinato la rinotificazione del ricorso nei confronti di M.G. e, in esito all’esecuzione della stessa, è stata fissata l’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile;

va precisato che questa Corte, a seguito di riconvocazione del 27 novembre 2018, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso e disposto il rinnovo della medesima nei confronti di M.G. ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, in considerazione del fatto che, essendo stata la notifica del ricorso eseguita dal difensore della ricorrente a mezzo del servizio postale, non era dato evincere dalla documentazione prodotta che, una volta consegnato il plico alla segretaria, si era poi provveduto all’invio della successiva raccomandata informativa;

nel rinnovare la notificazione, l’Agenzia delle entrate ha trasmesso il ricorso all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito in appello, sebbene fosse ormai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 18 ottobre 2010, in violazione dell’art. 330 c.p.c., u.c.;

invero, la previsione normativa citata, che dispone che “quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 e ss.”, infatti, si applica anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1, della notificazione dell’impugnazione affetta da nullità (Cass., Sez. U. 1 febbraio 2006, n. 219;

la pronuncia di inammissibilità è da ricollegare al fatto che la rinnovazione è stata, sì, eseguita nel termine, ma in modo nullo, senza essere stata seguita da altra notificazione valida prima che il ricorso sia preso in esame;

questa Corte, peraltro, ha precisato che, se la nullità della notificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, non può disporsi un’ulteriore rinnovazione, essendo esclusa a norma dell’art. 162 c.p.c., comma 1, in quanto, quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida (Cass. civ., 31 luglio 2018, n. 20255; 20 gennaio 2015, n. 857; 12 gennaio 2007, n. 436; 1 luglio 2005, n. 14042), possa essere assegnato un nuovo termine, tenuto conto del fatto che l’art. 153 c.p.c., vieta la proroga dei termini perentori, nemmeno sull’accordo delle parti, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 di questa norma;

non si pone in frizione con quest’orientamento l’indirizzo secondo cui la notificazione fatta al procuratore dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data della pubblicazione della sentenza, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria, in quanto si sarebbe al cospetto di una mera violazione di della prescrizione in tema di forma, e non già di una impossibilità di riconoscere nell’atto la (rispondenza al modello legale della categoria Cass., Sez. U., n. 2197/06, cit.; Cass. civ., 26 giugno 2009, n. 15050; Cass. civ., 26 settembre 2017, n. 23341; Cass. civ., 16 febbraio 2018, n. 3816); infatti, non v’è, nel caso della rinnovazione della notificazione di cui si discute il compimento della medesima attività, giacché diverso è il contenuto dell’ordine del giudice: d’integrazione del contraddittorio, in prima battuta, di rinnovazione della notificazione nulla in seconda;

nulla sulle spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA