Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19218 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 07/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5846-2010 proposto da:

AMT AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO PISTOLESI, MARCO

MICCINESI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AMT AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

PISTOLESI, MARCO MICCINESI giusta delega a margine;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 71/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata l’08/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi, assorbiti gli altri motivi del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato GINANNESCHI per delega

dell’Avvocato MICCINESI che si riporta al contenuto del ricorso e

della memoria depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la prima decisione, rigettando gli appelli proposti dalla società A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti SPA e dall’Agenzia delle entrate, in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’ istanza di rimborso per IRPEG, presentata dalla contribuente.

Questa istanza riguardava l’intera IRPEG versata (Euro 1.537.569,14) per l’anno di imposta 2000, avendo ritenuto la contribuente la non imponibilità ai fini delle imposte dirette delle somme erogate dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova a suo favore a titolo di contributi per il ripianamento di perdite ed in conto esercizio, nonchè di quelle relative all’importo del credito di imposta per l’acquisto di gasolio per autotrazione indicata in Euro 119.914,17.

In primo grado, in parziale accoglimento dell’impugnativa della parte privata, era stato disposto il rimborso per la maggiore IRPEG di Euro 119.914,17, relativa al contributo di Euro 324.092,36 per l’acquisto di gasolio per autotrazione.

Il giudice di appello ha espresso condivisione per le motivazioni del primo giudice, ritenute esaustive.

2. La società ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi, al quale ha replicato l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale su un motivo, al quale è seguita replica della contribuente corroborata da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la società denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, nonchè dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, anche con riferimento all’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Si duole che la sentenza impugnata sia stata formulata in termini di mera condivisione della prima decisione, risolvendosi in una acritica adesione alla sua motivazione, tale da impedire la comprensione dell’iter logico/giuridico sotteso alla decisione, risolvendosi in una motivazione apparente e non autosufficiente.

1.2. Secondo motivo, proposto in via subordinata – Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, attinente alla natura e alla finalità delle somme erogate dagli Enti pubblici alla AMT SPA da intendersi – a giudizio della ricorrente – come contributi finalizzati al ripiano dei disavanzi di esercizio e non come corrispettivi riconosciuti a fronte di specifiche prestazioni di servizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

1.3. Terzo motivo, proposto in via subordinata – Violazione del D.L. n. 833 del 1986, art. 3 conv. con mod. nella L. n. 18 del 1987, nonchè della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 310, in quanto applicabile al periodo di imposta sul quale si controverte (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perchè, secondo la ricorrente, era errato ritenere imponibili i contributi di cui si discute in base al solo assunto (espresso in primo grado e meramente recepito in secondo grado) che l’esclusione dall’imposta avrebbe riguardato unicamente gli importi “resi a consuntivo” e corrispondenti “esattamente alle perdite di esercizio”.

1.4. Quarto motivo – Violazione della L. n. 62 del 2005, art. 27 e del’art. 102 T.U.I.R., nonchè dell’art. 3 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere errato la CTR, meramente adeguandosi alla prima decisione, nel ritenere che la dichiarazione presentata dalla società per l’anno 1999 ai sensi dell’art. 27, comma 3 cit. – a seguito della soppressione del regime della c.d. “moratoria fiscale” in conseguenza della decisione 2003/193/CE della Commissione europea – non fosse idonea a consentire il riporto a nuovo nell’esercizio successivo della perdita ivi esposta e, riconosciuta dall’Agenzia in apposita verifica.

2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei restanti motivi.

2.2. Va infatti osservato che la sintetica sentenza, oggetto di impugnazione, non solo non contiene l’esposizione dei motivi di gravame e non procede ad illustrare le ragioni per cui, alla luce della pronuncia di primo grado, tali motivi dovessero comunque essere disattesi, ma non focalizza nemmeno le questioni oggetto del giudizio e si articola in mere formule di stile assiomatiche, soprattutto per la parte in cui, pur dando atto di “dotte difese” presentate dalla contribuente, della produzione di documentazione e perizia contabile prodotta dalle parti, si limita ad affermare che “il ricorso non possa meritare attenzione”, senza illustrare in alcun modo le ragioni di tale conclusiva statuizione, ed a esprimere piena condivisione per la prima decisione, della quale alcun passo è riportato.

3.1. Con il motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di gravame concernente il rimborso del credito di imposta sul gasolio e, segnatamente, il fatto che la parte pur avendo fornito la prova della contabilizzazione del contributo per gasolio, tuttavia nulla aveva prodotto al fine di dimostrare il materiale conseguimento del credito sul gasolio, requisito indispensabile e prodromico rispetto alle considerazioni circa la non imponibilità ai fini IRPEG del medesimo e circa la conseguenziale rimborsabilità dell’imposta (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

3.2. Il motivo è fondato, contrariamente a quanto assume la controparte.

Invero, nonostante la decisione impugnata si chiuda, nel P.Q.M. anche con il rigetto dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia, si deve rilevare che sia nello svolgimento del processo, che nei motivi della decisione, non vi è alcun cenno al motivo di gravame prima ricordato, nè alle ragioni esposte dalla Amministrazione e non è rintracciabile un passaggio motivazionale o argomentativo ad esso riferibile.

4.1. In conclusione vanno accolti il ricorso principale sul primo motivo, assorbiti gli altri, ed il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata e, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione per il riesame e la compiuta motivazione e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– Accoglie il ricorso principale sul primo motivo, assorbiti gli altri, ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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