Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19217 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21900/2011 proposto da:

WORLD SERVICES INTERNATIONAL SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 142, presso lo studio

dell’avvocato DAMIANO FORTI, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARIA PAOLA MARIANI, ANDREA SALESI;

– ricorrente –

contro

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PARIONI 12, presso lo studio dell’avvocato CECILIA BURESTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2216/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato ERCOLE Emanuela con delega depositata in udienza

difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BRUSTI Cecilia, difensore del

resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 24.2.2004 la Assiscuola s.r.l., agente di assicurazioni operante nel settore scuola, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Ace Insurance S.A. – N.V., preponente, per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto d’agenzia stipulato il (OMISSIS) e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. In subordine, chiedeva che, accertatone il recesso dal contratto, la Ace Insurance fosse condannata al pagamento dell’indennità di fine rapporto e di quella sostitutiva di preavviso.

Lamentava, in particolare, che la preponente, riguardo al pacchetto assicurativo denominato “Millennium Evolution Top”, aveva proposto delle modifiche radicali ed inaccettabili (aumento del premio lordo del 60% per il ramo infortuni, riduzione del 15% delle provvigioni per il medesimo ramo e divieto per Assiscuola di promuovere detto prodotto presso nuovi potenziali clienti), nonostante le condizioni economico-normative della polizza “Millennium Evolution Top” dovessero restare invariate per due anni.

Nel resistere in giudizio la società convenuta deduceva che, al contrario, il contratto d’agenzia prevedeva la possibilità per la preponente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali di polizza, e che il prodotto “Millennium Evolution Top” aveva registrato un andamento fortemente negativo.

Il Tribunale rigettava la domanda; e così pure la Corte d’appello di Milano, adita dall’Assiscuola, con sentenza n. 2216/10.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte distrettuale osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dalla società appellante, secondo cui l’appendice 3) al contratto d’agenzia, avente ad oggetto la “Convenzione Istituti Scolastici”, e non l’appendice 4) fosse applicabile alla polizza “Millennium Evolution Top”, non vi era alcuna incompatibilità tra detta convenzione e il capitolato d’agenzia. Premetteva la Certe che il complesso rapporto fra le parti era costituito dal mandato d’agenzia, integrato dal capitolato e da alcune appendici relative a convenzioni con istituti scolastici, a seguito dei quali Assiscuola dava corso all’attività di promozione della polizza “Millennium Evolution Top” per l’anno scolastico 2002-2003. Osservava, quindi, che ai sensi dell’art. 8 del capitolato la compagnia di assicurazioni si era riservata il diritto di modificare in ogni momento la classificazione dei rischi, le tariffe, le condizioni di assicurazione e in genere la polizza e di ridurre il portafoglio, e che tale clausola non solo non si poneva in contrasto, ma anzi poteva essere contestualmente applicata insieme con la clausola della Convenzione Istituti Scolastici, in base alla quale la convenzione aveva scadenza il 7 luglio 2004. Inoltre la stessa convenzione faceva salva l’applicazione delle clausole del capitolato.

La Corte d’appello escludeva, inoltre, che Ace Insurance avesse esercitato il predetto ius variandi in maniera contraria a buona fede, determinando la rottura del rapporto. Infatti, la compagnia di assicurazioni, a fronte di un andamento tecnico particolarmente negativo del programma assicurativo in favore degli istituti scolastici, come da prove documentali nemmeno contestate da Assiscuola, aveva manifestato a quest’ultima il proposito di rivedere le condizioni di polizza per l’anno successivo, intavolando trattative che avevano avuto esito negativo.

Infine, riteneva infondata la doglianza dell’appellante, la quale aveva lamentato che il Tribunale avesse erroneamente accertato la risoluzione del contratto d’agenzia per mutuo consenso, in mancanza di una specifica eccezione di parte, non trattandosi di eccezione in senso stretto. Ed escludeva il diritto di Assiscuola all’indennità di cessazione del rapporto in quanto derogata da apposita clausola che prevedeva in luogo di essa la cessione del portafoglio clienti.

Per la cassazione di tale sentenza la World Services Ag. International s.r.l. (già Assiscuola s.r.l.) propone ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la ACE European Group Ltd. (già Ace Insurance s.a.).

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1342, 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., nonchè il vizio di motivazione. sull’interpretazione del contratto d’agenzia e sulla conseguente affermazione del diritto della preponente di modificare in maniera unilaterale le condizioni del contratto. In sintesi parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha violato gli artt. 1362 e 1363 c.c. perchè non ha considerato la comune intenzione delle parti, limitandosi al senso letterale di alcune frasi di talune clausole estrapolate dal loro contesto; e cioè la clausola dell’appendice 4 sul termine di scadenza della convenzione; ha ritenuto che il patto aggiunto di cui a detta appendice non è in contrasto con la clausola vessatoria contenuta nell’art. 8 del capitolato di agenzia, in base alla quale la Compagnia, che ha predisposto unilateralmente il modulo, “… si riserva il diritto di modificare in ogni momento la classificazione dei rischi, le tariffe, le condizioni di assicurazione ed in genere la politica assuntiva nonchè di predisporre… una riduzione del portafoglio”; ha omesso di motivare l’asserita assenza di contrasto tra un termine di validità dell’accordo e la clausola vessatoria che riserva alla parte forte il potere di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia del vizio di motivazione deve essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 4178/07; conformi, nn. 15604/07 e 19044/10).

1.1.1. – Nulla di tutto ciò nella specie, ove la censura è totalmente generica (o se si preferisce non autosufficiente) perchè non riporta il contenuto delle clausole che avrebbero imposto una diversa soluzione ermeneutica, nè spiega in qual modo la Corte di merito si sarebbe discostata dai canoni legali citati, violandone la corretta interpretazione.

2. – Il secondo motivo espone la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 lamentando l’abuso da parte della Ace Insurance del diritto di modificare unilateralmente le condizioni di polizza attraverso una clausola sostanzialmente vessatoria.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. ex multis Cass. nn. 8206/16, 25546/06, 15422/05 e 6656/04).

2.1.1. – Nello specifico, nè dalla sentenza impugnata nè dalla narrativa del ricorso emerge che l’odierna parte ricorrente abbia dedotto nel giudizio d’appello la questione relativa al carattere vessatorio o non della clausola in questione. L’apprezzamento della quale, richiedendo la (ri)valutazione dell’intero regolamento contrattuale, importa un esame di fatto ad ogni modo precluso in questa sede di legittimità.

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1742, 1749 e 1175 c.c. e la falsa applicazione dei principi in materia di risoluzione consensuale, nonchè l’insufficienza motivazionale. Per la società ricorrente sarebbe illogico il ragionamento seguito dalla Corte d’appello nel dichiarare la risoluzione del contratto d’agenzia per mutuo consenso, non dimostrato dal comportamento processuale delle parti.

3.1. – Il motivo è infondato.

La cessazione del rapporto per mutuo consenso è implicita nelle rispettive deduzioni delle parti, visto che l’odierna ricorrente ha proposto domande, in tesi e in subordine, incompatibili col mantenimento del vincolo (risoluzione per inadempimento o scioglimento per recesso della preponente, con condanna di quest’ultima al pagamento delle indennità di legge e di contratto), dimostrando cosi di non averne interesse.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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