Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19217 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24360/2005 proposto da:

P.R. (OMISSIS), P.A.

(OMISSIS), P.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo

studio dell’avvocato BONELLI Benito, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE LUNA RAFFAELE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. PANARO 11, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE AMBROSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAPANO Eugenia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato BONELLI Fernando, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BONELLI Benito, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BARTUMMO Vincenzo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CAPANO Eugenia, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 luglio 2001 il Tribunale di Paola – adito da G.C.R. nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo condannò il convenuto: al ripristino, secondo il tracciato indicato dal consulente tecnico di ufficio, della strada di accesso a un terreno dell’attrice, che era stata eliminata in occasione dei lavori di costruzione di alcuni edifici scolastici in un limitrofo fondo, in precedenza attraversato da quella strada; al risarcimento, nella misura di L. 20.000.000, dei danni conseguenti all’indisponibilità dell’immobile dell’attrice nel periodo successivo al marzo 1981.

Impugnata dal soccombente, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Catanzaro, che con sentenza del 13 gennaio 2005, in accoglimento del gravame, ha rigettato le domande proposte dalla parte attrice. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: che era mancata la prova di un’occupazione usurpativa di cui fosse stato oggetto il terreno di G.C. R., sì da fondare il vantato suo diritto al ripristino e quello accessorio al risarcimento dei danni; che quindi il Tribunale era incorso nella ultrapetizione lamentata dall’appellante.

P.R., P.G. e P.A. – i quali si erano costituiti nel giudizio di secondo grado quali eredi di G.C.R. – hanno proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il Comune di Belvedere Marittimo sì è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione adottata dalla Corte d’appello, di rigetto della domanda proposta dalla parte attrice, deve essere mantenuta ferma, per una decisiva ed assorbente ragione, che implica soltanto la necessità di correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta conforme a diritto.

Tra le condizioni dell’azione, indispensabili affinchè una domanda possa già in astratto essere proposta, salva poi la verifica della sua fondatezza in concreto, è prioritaria ed essenziale la “possibilità giuridica”: alla tutela richiesta in giudizio deve corrispondere una norma che effettivamente la accordi, configurando come diritto la pretesa fatta valere dall’istante.

Tale requisito difetta nella specie, essendo incontroverso tra le parti che il fondo attraversato dalla strada in questione aveva formato oggetto di un procedimento ablatorio – validamente promosso, come per legge, nei confronti del solo intestatario catastale della proprietà dell’immobile – ai fini della costruzione degli edifici scolastici che vi sono stati poi realizzati. La servitù di cui era titolare G.C.R. si era dunque estinta, poichè l’espropriazione per pubblica utilità comporta per l’espropriante l’acquisto a titolo originario dell’immobile, libero da tutti i diritti altrui da cui sia eventualmente gravato, i quali vengono senz’altro meno e sono sostituiti dal credito, verso l’espropriato, di una somma proporzionale all’indennità a costui spettante, che è commisurata alla piena proprietà del bene.

Alla stregua della prospettazione stessa dell’attrice, si doveva pertanto escludere che le competessero, nei confronti del convenuto, il ripristino e il risarcimento che aveva richiesto. Nè quindi si verteva nell’ipotesi, impropriamente presa in considerazione dalla Corte d’appello, di una “accessione invertita” di cui la servitù in questione potesse – o non – essere stata oggetto.

La mancanza delle condizioni dell’azione è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, sicchè perdono rilevanza i motivi addotti a sostegno del ricorso, con i quali si sostiene: che anche in appello il Comune di Belvedere Marittimo aveva riconosciuto di non aver attivato l’espropriazione anche nei confronti di G.C. R.; che ne era derivata una “occupazione usurpativa” non abbisognevole di specifica prova, in quanto risultante in re ipsa.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, stante il comune loro interesse nella causa – a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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