Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19217 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19217 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20058/2016 R.G. proposto da
Silvestro Arturo, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cristina
Pieretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Panama, n. 26;
– ricorrente contro
Rocco Gennaro e Sarnataro Massimo, rappresentati e difesi dall’Avv.
Prof. Guglielmo Landolfi e dall’Avv. Bruno Proto, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Alessandro Torlonia, n.
19 A;

Data pubblicazione: 19/07/2018

- controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 434/2016,
depositata il 3 febbraio 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio
2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

1. Gennaro Rocco e Massimo Sarnataro convennero in giudizio
davanti al Tribunale di Napoli Arturo Silvestro chiedendone la
condanna al pagamento della somma di C 130.597,80 in favore di
ciascuno di essi sulla base di una scrittura privata datata 16/7/1996
con la quale quest’ultimo si era riconosciuto debitore nei confronti di
essi attori e di un terzo (tale Paolo Barbieri) del complessivo importo
di lire 2.050.000.000. Precisarono che il Silvestro era stato dichiarato
fallito con sentenza del Tribunale di Napoli n. 788/97 ma in quella
sede il loro credito era stato ammesso con esclusione dell’importo di
lire 500 milioni, oltre interessi, compreso nella citata scrittura.
Considerate quindi le somme ricevute in sede di riparto dell’attivo
(pari a complessivi C 747.943,27) chiesero la condanna del convenuto
al pagamento del credito residuo.
Costituendosi in giudizio il Silvestro eccepì, oltre ad errori di
calcolo e alla infondatezza della pretesa per interessi, che la scrittura
dissimulava un mutuo usurario.
Il tribunale rigettò la domanda, disponendo la trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica, ravvisando nei fatti profili di
rilevanza penale.
2.

In accoglimento del gravame interposto dagli attori e in

conseguente riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Napoli,
con la sentenza in epigrafe, ha condannato il Silvestro al pagamento
in favore degli attori della somma di C 86.076,15 ciascuno, oltre
interessi legali dalla data della scrittura al saldo effettivo.
Premesso che il documento, ancorché avente anche un contenuto
2

Rilevato in fatto

transattivo, veicolava un riconoscimento di debito nei confronti dei tre
mutuanti, anche quanto alla somma di lire 500 milioni che ivi il
Silvestro dichiarava di aver ricevuto in contanti in data 2/9/1993, e
affermata altresì l’irrilevanza, quanto agli effetti della sua allegazione
in giudizio, del fatto che gli attori avessero chiesto di provare

ritenuto che il ragionamento presuntivo in base al quale il primo
giudice ne aveva ritenuto invece dimostrata l’insussistenza fosse
viziato da un duplice errore:
— anzitutto perché basato sull’assunto, infondato in fatto,
secondo cui il prestito dell’ingente somma in contanti fosse successivo
a quelli, consacrati in titoli di credito, per complessive lire
1.095.000.000, da cui ebbero origine tre decreti ingiuntivi, non
opposti, per i quali i creditori hanno trovato soddisfazione in sede
fallimentare; ha infatti evidenziato che, «come risulta dalla copia del
precetto intimato dal Barbieri, sulla scorta dei titoli di credito posti a
fondamento, poi, anche del decreto ingiuntivo, gli assegni erano del
1994», successivi dunque di un anno al primo prestito in contanti;
secondo i giudici d’appello tale corretta ricostruzione cronologica della
vicenda vale a dare ad essa «(almeno sul punto) coerenza»,
consentendo di ritenere che «i creditori, che in un primo tempo
avevano effettuato un prestito “sulla parola” ed in contanti, in una
successiva occasione (aumentando la loro esposizione) pretesero
garanzie costituite dal rilascio di titoli»;
— in secondo luogo perché basato anche su una ritenuta
incongruenza aritmetica dell’importo finale oggetto di riconoscimento
(lire 2.050.000.000), in realtà secondo i giudici d’appello
insussistente potendosi ritenere che tale importo fosse corrispondente
al capitale dato in prestito maggiorato degli interessi legali
rispettivamente maturati dal 2/9/1993 sull’importo di lire 500 milioni
e dal settembre 1994 su quello di lire 1.095.000.000;
3

l’esistenza del prestito di lire 500 milioni, la Corte ha in sintesi

— altrettanto infondatamente, secondo i giudici d’appello, il
tribunale aveva ritenuto incongruo l’importo di lire 2.316.780.105 che
il Silvestro si impegnava a versare in cambio della pattuita dilazione
della restituzione negli anni successivi, essendo quel calcolo frutto
dell’applicazione di interessi al tasso legale del 10% all’epoca vigente

(quest’ultima costituente bensì «dato abnorme», ma tuttavia,
secondo la Corte di merito, irrilevante ai fini del giudizio, avendo gli
appellanti, in sede d’appello, chiesto in restituzione unicamente il
capitale maggiorato di interessi legali).
La Corte ha quindi rilevato che «se è certamente vero che appare
quantomeno “inusuale” che i tre creditori possano aver prestato nel
’93 un’ingente somma di denaro in contanti senza farsi rilasciare
ricevute, e senza pretendere garanzie di sorta, è pur vero che, a
fronte del riconoscimento di debito, sarebbe spettato proprio al
Silvestro dare la prova dell’insussistenza di quel prestito; prova che
non può dirsi raggiunta attraverso ragionamento presuntivo che
ponga, come premessa, la circostanza che si intende dimostrare, e
cioè che il capitale prestato, e riconosciuto, sia, in realtà, una
componente degli interessi usurari».
In definitiva, secondo la Corte territoriale, «pur con alcune zone
d’ombra, relative alle ragioni ed alle concrete modalità di erogazione
della prima parte dei cospicui finanziamenti concessi al Silvestro, il
riconoscimento di debito … [è] •.. valido ed efficace e …, come tale,
avrebbe imposto al Silvestro, per effetto dell’astrazione meramente
processuale della causa debendi, di offrire una prova in grado di
smentire l’effettività di quel prestito», prova non fornita dal debitore,
né desumibile per presunzioni sulla base degli elementi disponibili.
3. Avverso tale decisione Arturo Silvestro propone ricorso per
cassazione articolando cinque motivi, cui resistono gli intimati,
depositando controricorso.
4

e della capitalizzazione degli interessi precedentemente maturati

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc.
civ..
Considerato in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1988, 2697 e 2698 cod. civ., in relazione

d’appello ritenuto operante l’inversione dell’onere della prova prevista
dall’art. 1988 cod. civ., nonostante la rinuncia ad avvalersene da
parte del destinatario del riconoscimento, implicita nelle richieste
istruttorie avanzate dagli attori, sia in primo grado che in appello,
dirette a provare il rapporto fondamentale.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora, sotto altro
profilo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ.,
nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello
ritenuto che la prova, incombente sul dichiarante ex art. 1988 cod.
civ., dell’inesistenza del rapporto, non possa essere data attraverso
presunzioni semplici.
3. Con il terzo motivo deduce, ancora ai sensi dell’art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la Corte
d’appello escluso che la prova dell’insussistenza del prestito fosse
desumibile per presunzioni sulla base degli elementi disponibili.
Lamenta in sintesi:
— la sottovalutazione del rilievo indiziario del fatto che, a fronte di
una somma tanto rilevante, versata in contanti, i mutuanti non si
fossero fatti rilasciare alcuna ricevuta o garanzia;
— il disconoscimento di valore indiziario anche al calcolo sotteso
alla indicazione dell’importo finale oggetto di riconoscimento di
debito, frutto della incomprensibile affermazione secondo cui ad esso
si giungerebbe sommando alla sorte capitale gli interessi maturati
5

all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte

dalle date dei prestiti, posto che questi ultimi non ammontano a lire
462.000.000, come erroneamente ritenuto in sentenza, bensì al
minore importo di lire 293.057.730.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia poi omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in

avere la Corte d’appello ritenuto erronea la successione cronologica
dei prestiti, postulata dal primo giudice.
Lamenta in sintesi che a tal fine la Corte d’appello ha
erroneamente desunto dal fatto che il prestito concesso dal Barbieri
fosse successivo al 1993, il convincimento che lo fossero anche i
prestiti concessi dal Rocco e dal Sarnataro.
5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia infine violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 96 e 120 legge fall., in
relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per
avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile l’azione proposta dalle
controparti sebbene il credito da esse azionato non fosse stato
ammesso al passivo del fallimento, così violando il giudicato formatosi
sul decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo.
6. È fondato il terzo motivo di ricorso, di rilievo assorbente.
Come questa Corte ha più volte affermato, in tema di prova per
presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità
nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare in
maniera particolarmente chiara il criterio logico posto a base della
selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo
conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due
momenti valutativi: occorre, invero, in primo luogo, una valutazione
analitica degli elementi offerti, per scartare quelli intrinsecamente
privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi
singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale
di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione
6

relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., per

complessiva di tutte le emergenze così isolate, per accertare se esse
siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una
valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con
certezza considerando atomisticamente una o alcune soltanto di esse.
Peraltro, affinché l’apprezzamento dell’efficacia sintomatica dei

non solo che essi vengano considerati sia singolarmente che nella loro
globalità, all’esito di un giudizio di sintesi, per come testé esplicitato,
ma anche che del convincimento così maturato il decidente dia una
motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico e giuridico (cfr.
Cass. 28/10/2014, n. 22801; Cass. 06/06/2012, n. 9108).
Il che, specularmente, comporta la sindacabilità di una
valutazione che abbia pretermesso, senza darne ragione, uno o più
fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un’oggettiva
portata indiziante (v. Cass. 13/11/2015, n. 23201).
Tale situazione ricorre nel caso esaminato, risultando la
valutazione della Corte d’appello da un lato monca, dall’altro inficiata
da un palese errore di calcolo che la rende sostanzialmente
incomprensibile.
Al primo rilievo si espone la sentenza nella parte in cui riconosce
essere «inusuale» (ed anzi costituire una «zona d’ombra» della
vicenda) la consegna in prestito di una così ingente somma di denaro
in contanti e senza farsi rilasciare ricevute né garanzie di sorta, ma
tuttavia omette di valutarne in alcun modo la portata indiziaria,
considerata singolarmente e in una con gli altri elementi, e finisce con
il negarle immotivatamente ogni rilevanza, in ragione del rilievo
secondo cui, a fronte del riconoscimento del debito, sarebbe spettato
al Silvestro dare la prova dell’insussistenza del prestito: rilievo
integrante un cortocircuito logico atteso che la prova offerta era
proprio quella di natura presuntiva basata anche su detto elemento
indiziario.
7

fatti noti sfugga al sindacato del giudice di legittimità, è necessario,

Il secondo rilievo è poi giustificato dall’evidente errore di calcolo
in cui incorre la Corte d’appello laddove nega l’incongruenza
aritmetica (anch’essa dedotta dall’attore quale indizio della natura
usuraria dell’operazione) dell’importo finale oggetto di riconoscimento
rispetto al capitale effettivamente dato in prestito, assumendo che la

corrisponda sostanzialmente agli interessi legali rispettivamente
maturati dal 2/9/1993 sull’importo di lire 500 milioni e dal settembre
1994 su quello di lire 1.095.000.000, laddove — considerato il
termine finale del calcolo (ossia la data della scrittura contenente
riconoscimento di debito: 16/7/1996) e il tasso di interesse legale
vigente in quel periodo — detti interessi ammontavano a poco più di
lire 340 milioni.
In ragione di tali gravi lacune e incongruenze la sentenza
impugnata si espone alla dedotta censura e va conseguentemente
cassata, restando assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.
La causa va dunque rinviata al giudice a quo, al quale va anche
demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in
motivazione; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza in
relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità
Così deciso il 3/7/2018

differenza tra le due voci (pari a circa ulteriori 500 milioni di lire)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA