Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19216 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25883-2011 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

NICCOLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI BORSETTO;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FARNESINA 136, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PIROCCHI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 872/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato PIROCCHI Gabriele, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

C.R., quale proprietaria di una unità immobiliare del Condominio (OMISSIS) adiva, con due distinti ricorsi, di poi riuniti, il Tribunale di Padova impugnando due Delib. condominiali, delle quali chiedeva l’annullamento.

Con tali Delib. era stato deciso che i lavori di manutenzione del solaio divisorio fra il quinto ed il sesto piano e quelli alla trave di altro condominio (sempre all’altezza dei detti piani) fossero ripartiti, ai sensi di quanto disposto ex art. 1123 c.c., tra tutti i condomini in ragione della loro quota millesimale.

Resisteva alla domanda il convenuto Condominio.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 2176/2005, accoglieva la domanda attorea.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure il Condominio interponeva appello, cui resisteva l’originaria attrice appellata.

Con sentenza n. 872/2011 la Corte di Appello di Venezia, in riforma della gravata decisione di primo grado, rigettava le domande svolta dalla C., affermando la validità delle impugnate Delib., con condanna dell’appellata alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre la C. con atto affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimato Condominio, che propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., entrambe le parti in causa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1125 e 1126 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) per avere la Corte distrettuale erroneamente considerato, nella fattispecie, il solaio divisorio parte comune dell’edificio siccome struttura portante e fatto, quindi, cattivo governo delle prove acquisite al giudizio.

Il motivo non può essere accolto.

Il Giudice del merito ed, in particolare, la Corte distrettuale ha congruamente ritenuto che nella concreta fattispecie si verteva, in sostanza, in una ipotesi di un elemento strutturale edile ovvero di un solaio non di mera divisione fra piani, ma avente ineliminabile funzione strutturale di sostegno del carico.

Già solo tale valutazione fa escludere del tutto la fondatezza del motivo qui in esame.

Esso, peraltro, risulta incongruamente formulato – come – preteso errore di diritto – rispetto alla valutazione della funzione del solaio che, innegabilmente, costituisce innanzitutto valutazione in fatto del merito della controversia.

Per di più anche l’ulteriore profilo di censura pure allegato col motivo in esame (e riguardante la mancata differenziazione della funzione strutturale del solaio fra la parte interna e quella esterna dello stesso) è, anch’esso elemento relativo a valutazione in punto di fatto e come tale costituisce censura relativa al merito e, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il vizio di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per aver la Corte territoriale “valorizzato la finzione portante del solaio” dopo aver affermato che il medesimo solaio costituiva proprietà comune dei due proprietari sovrastanti.

Il motivo risulta non fondato.

Innanzitutto la Corte di merito ha fondato la propria decisione su argomentazione logica ed immune da censure in questa sede rilevabili.

In particolare è stato correttamente evidenziata la duplice destinazione funzionale del solaio in questione finalizzata anche al sostegno di strutture, anche aggiuntive, comportanti carichi statici.

Inoltre va evidenziato che – rispetto a tale congrua e condivisa valutazione in punto di fatto (quanto alla funzionalità statica del solaio) – svanisce e si risolve nell’infondatezza ogni altra doglianza sul singolare e pure prospettato aspetto dell’appartenenza del solaio medesimo.

Il motivo va, pertanto, respinto.

3.- Con il terzo motivo del ricorso principale parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte territoriale errato ponendo a suo carico le spese sul presupposto (sbagliato, secondo la prospettazione in ricorso); che essa parte era soccombente.

Il motivo, posto con censure multiple del tutto promiscue, è di per sè già inammissibile ove si ponga attenzione solo alla sua esposizione.

Devono, in proposito, ribadirsi i consolidati e condivisi principi di questa Corte, secondo cui è necessario che il ricorso soddisfi il prescritto requisito “dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero le carenze della motivazione” (Cass. civ., sez. 3, 25 settembre 2009, n. 20652), poichè – comunque – è necessario che “dal testo del ricorso si evincano con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al Giudice di legittimità” (Cass. civ., SS.UU. 31 ottobre 2007, n. 23019).

Orbene, nell’ipotesi, manca – per l’accennata plurima promiscuità – l’adempimento del previsto onere della chiarezza.

In ogni caso il motivo è infondato poichè non era errato il presupposto in base la quale la Corte distrettuale ha addebitato le spese di lite, poste correttamente a carico della parte che, in effetti, era soccombente.

Il motivo va, dunque, respinto.

4.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quanto alla mancata considerazione est valutazione del fatto che all’assemblea condominiale del 18 settembre 2001 (nell’ambito della quale veniva adottata la Delib. oggetto di impugnazione) era presente – per effetto di “delega tacita” – il marito dell’attrice, a sua volta proprietario nello stabile di altro appartamento e che aveva votato a favore della medesima adottata Delib..

La questione sottesa al pur proposto ricorso incidentale è stata inquadrata dal P.G. come una sorte di “questione meritale” di carattere pregiudiziale.

La stessa, in ogni caso, non coglie, nella sostanza, il dictum della pronunzia della Corte territoriale.

Quest’ultima ha congruamente ravvisato come, nell’ipotesi, la spendita tacita del nome della condomina eventualmente rappresentata dal di lei coniuge ben poteva ricavarsi da elementi (circostanze, comportamenti ed altri fattori) univoci e concludenti. La Corte ha poi, giustamente, rilevato come – in evidente assenza di tali elementi – nel verbale non vi era, comunque, menzione di tale delega e che la prova della sussistenza di una spendita del nome incombeva proprio alla Condominio che prospettava il conferimento di delega, da parte della condomina appellata, al di lei marito in forma tacita.

Per di più il Condominio, anche a fronte della decisione – nel merito – della controversia (con conferma delle Delib. oggetto di impugnazione) non ha neppure prospettato quale concreto interesse residuava, nella fattispecie, in capo ad esso in relazione al proposto ricorso incidentale, comunque infondato.

5.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto vanno rigettati entrambi i proposti ricorsi, con consequenziale compensazione delle spese.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA