Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19216 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24301/2005 proposto da:

L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA V G GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato CIARDIELLO

ENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLELLA Eugenio;

– ricorrente –

contro

L.F. (OMISSIS), F.M.

(OMISSIS), L.D. (OMISSIS), L.

A. (OMISSIS), LA.DA. (OMISSIS)

eredi di LA.DO.; G.R. (OMISSIS),

elettfvamente domiciliati in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI 4 /B/18, presso

il Sig. ZITELLI GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati BARRA

Antonio, BARRA MARIA ANTONIETTA;

– controricorrenti con due atti separati –

avverso la sentenza n. 1443/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato GUARDIELLO Enzo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato COLELLA Eugenio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BARRA Antonio, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 ottobre 2001 il Tribunale di Avellino – in parziale accoglimento delle domande proposte da La.Do.

nei confronti di L.R., poi fatte proprie da G. R., intervenuto nel giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., quale avente causa dall’attore a titolo particolare – condannò il convenuto all’eliminazione di un pluviale di scarico e di un balcone, che aveva realizzato in un suo fabbricato limitrofo a quello dell’altra parte.

Impugnata da L.R., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che con sentenza dell’11 maggio 2005 ha rigettato il gravame.

Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria. Si sono costituiti con controricorsi sia G.R., sia F.M., L. F., L.D., La.Da. e L.A., che già erano stati parte nel giudizio di secondo grado quali eredi del defunto La.Do..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso L.R. insiste nell’assunto – disatteso dal giudice a quo – secondo cui le domande proposte nei suoi confronti da La.Do. e fatte proprie da G.R. avrebbero dovuto essere senz’altro respinte, poichè costoro non avevano dimostrato, come era loro onere, che il convenuto, nel ricostruire il suo fabbricato danneggiato dal terremoto del 1981, vi avesse inserito ex uovo il balcone e il pluviale in questione: osserva il ricorrente, ribadendo ciò che aveva sostenuto in sede di merito, che appunto ed esclusivamente nel presupposto che tali manufatti non preesistessero era stata chiesta la riduzione in pristino dall’attore, sicchè era lui “che doveva provare lo stato dei luoghi ante sisma e non il convenuto che doveva provare l’esistenza di un diritto per usucapione o per destinazione”.

La tesi non è fondata.

La.Do., nel promuovere il giudizio, aveva lamentato che L.R. avesse dato luogo a situazioni che oggettivamente comportavano di fatto l’imposizione di pesi a carico del fabbricato dell’attore e a vantaggio di quello del convenuto, poichè consistevano in violazione di distanze legali e in attuazione di scolo di acque piovane.

E’ questo il senso che alle domande di cui si tratta ha attribuito la Corte d’appello, intendendole come negatoriae servitutis. Si verte dunque in tema di apprezzamenti eminentemente di merito – come lo stesso ricorrente riconosce – insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Da tali vizi la sentenza impugnata risulta immune, poichè il giudice a quo ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente della ragioni della decisione sul punto, spiegando che l’interpretazione adottata si imponeva, alla luce delle deduzioni svolte e delle richieste formulate nell’atto introduttivo del giudizio. Una simile interpretazione appare chiaramente plausibile, se si considera che La.Do. aveva agito per ottenere la condanna di L.R. alla eliminazione delle situazioni suddette, alla quale non poteva avere diritto per il solo fatto che i manufatti in questione non esistessero in precedenza nel fabbricato del vicino, allorchè era stato danneggiato dal terremoto:

modificare un immobile non è vietato, sotto il profilo civilistico, se non si lede indebitamente il vicino, come avviene se si da luogo in suo danno a situazioni corrispondenti all’esercizio di servitù, quali quelle prospettate dall’attore. La negazione da parte di La.Do. della preesistenza nella specie di tali situazioni, pertanto, era destinata non già a prospettare un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, che egli avesse l’onere di provare, bensì a prevenire e contrastare l’eventuale obiezione del convenuto, in ipotesi basata su un’eccezione di avvenuto acquisto per usucapione delle servitù in questione.

Per analoghe ragioni non può essere accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale L.R. lamenta che ingiustificatamente la Corte d’appello ha reputato non proposta o comunque rinunciata appunto la suddetta eccezione di usucapione, che invece era stata da lui formulata e mantenuta ferma.

Anche la decisione sul punto – che attiene ancora all’interpretazione delle difese delle parti, istituzionalmente riservata al giudice del merito – è stata adeguatamente motivata nella sentenza impugnata, mediante il rilievo che il convenuto si era limitato ad affermare che il balcone e il pluviale erano già presenti nel suo edificio prima del terremoto, contestando di essere tenuto a darne prova alcuna:

prova che invece era suo onere fornire, in quanto relativa a un fatto potenzialmente impeditivo del diritto azionato dall’attore.

Respinti pertanto i primi due motivi di ricorso, perde rilevanza e consistenza il terzo, nella parte in cui si addebita alla Corte d’appello di aver erroneamente escluso che le risultanze istruttorie deponessero nel senso che l’aggetto e il canale di scarico esistessero prima dell’evento tellurico da più di venti anni.

La censura attiene a considerazioni svolte dal giudice di secondo grado dichiaratamente ad abundantiarn, soltanto “per completezza espositiva” e senza recesso dal rilievo circa la mancata proposizione di un’eccezione di usucapione. La deduzione del ricorrente è dunque inconferente, poichè non investe la ratio decidendi posta effettivamente a base della sentenza impugnata.

Con lo stesso terzo motivo di ricorso L.R. si duole dell’omissione di pronuncia in cui sostiene essere incorsa la Corte d’appello, avendo ritenuto assorbite le contestazioni rivolte alla sentenza di primo grado a proposito delle nullità da cui erano affette sia alcune ordinanze del giudice istruttore in tema di prove testimoniali, sia la consulenza tecnica di ufficio espletata.

La doglianza è infondata. Essendo incontroverso tra le parti che il balcone si trovava a distanza inferiore a quella legale e che il pluviale scaricava acqua nel fondo altrui, ciò era sufficiente – in mancanza di eccezione sull’acquisto per usucapione delle corrispondenti servitù – ai fini della decisione della causa, su cui non potevano influire le nullità dedotte dall’appellante, che quindi correttamente non sono state prese in esame nella sentenza impugnata.

Sempre con il terzo motivo di ricorso L.R. lamenta anche l’incoerenza in cui è incorsa la Corte d’appello, mantenendo ferma la sua condanna al rimborso delle spese di giudizio in favore di La.Do.: spese che il Tribunale aveva invece compensato nei riguardi di G.R., sul quale anzi avrebbero dovuto essere fatte gravare quelle occorse per la inutile consulenza tecnica di ufficio da lui richiesta.

Anche questa censura va disattesa, poichè la verifica unicamente consentita in sede di legittimità, in ordine al regolamento delle spese di giudizio, è quella relativa all’eventuale violazione del principio – che nella specie è stato rispettato – secondo cui esse non possono essere fatte gravare neppure in parte su chi sia risultato totalmente vittorioso.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione alle parti resistenti, che si liquidano, per l’una e per l’altra, in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate, per ognuna, in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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