Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19216 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. I, 08/09/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 08/09/2010), n.19216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3203/2008 proposto da:

DV DIREZIONALE VIRGILIO SRL, in persona del legale rappresentante

amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO

SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BURRAGATO Rosalba, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 188/06 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

19/12/06, depositato il 09/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Albanese Claudio, (delega avvocato Defilippi

Claudio), difensore della ricorrente che si riporta ai motivi;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

aderisce alla relazione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la s.r.l. D.V. – Direzionale Virgilio, con ricorso del 25 gennaio 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, nei confronti del Ministro della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Ancona depositato in data 9 gennaio 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della Società – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della Giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato la domanda ed ha compensato integralmente le spese;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 11.878,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 9 marzo 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) la Società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Parma in data 21 settembre 2000; b) la procedura fallimentare era ancora pendente alla data del 9 marzo 2006, di proposizione della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Ancona, con il suddetto decreto impugnato – ammessa la riconoscibilità dell’indennizzo anche in favore delle persone giuridiche -, ha respinto la domanda, rilevando che detto indennizzo “viene correttamente escluso quando non si alleghi e non si dimostri (come nel caso in esame) alcun effetto pregiudizievole per i diritti sopra indicati all’esistenza, all’identità, al nome, all’immagine, alla reputazione, se non in maniera del tutto generica e, come tale, palesemente insufficiente onde ottenere una pronuncia favorevole”, ed osservando in particolare che, nel caso in cui la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sia fatto valere da una società “non rileva l’eventuale disagio psichico del socio o dell’amministratore, giacchè si tratta di soggetti diversi dalla parte” legittimata ad agire – la società, appunto -, la quale soltanto può “far valere le conseguenze negative compatibili con l’assenza della fisicità posto che essa, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti o altre similari alterazioni”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo (con cui deduce: “violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 5”), la ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo che il fatto costitutivo del diritto all’equa riparazione è costituito dalla violazione della CEDU, che le norme nazionali devono assicurare la medesima tutela assicurata da quelle convenzionali, che è incomprensibile l’iter logico seguito dai Giudici a quibus per respingere la domanda alla luce dell’obiettiva irragionevole durata della procedura fallimentare, e che la motivazione del provvedimento è contraddittoria, laddove, da un lato, riconosce anche alla persona giuridica il diritto all’indennizzo e, dall’altro, distingue incomprensibilmente fra la società ed il socio amministratore quanto alla titolarità di tale diritto;

che il ricorso è inammissibile;

che la ratio decidendi del decreto impugnato deve essere individuata nell’affermazione, secondo la quale l’indennizzo a titolo di equa riparazione domandato da una società “viene correttamente escluso quando non si alleghi e non si dimostri (come nel caso in esame) alcun effetto pregiudizievole per i diritti sopra indicati all’esistenza, all’identità, al nome, all’immagine, alla reputazione, se non in maniera del tutto generica e, come tale, palesemente insufficiente onde ottenere una pronuncia favorevole”, cioè per omessa specifica allegazione e dimostrazione, da parte della Società ricorrente, di concreti pregiudizi conseguenti alla lesione di uno dei predetti diritti;

che – anche a voler prescindere dalla palese astrattezza e genericità, per l’omissione di qualsiasi riferimento alla fattispecie, dei quesiti di diritto formulati dalla ricorrente ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nonchè dall’omessa formulazione del “momento di sintesi”, quanto alle generiche censure che vengono rivolte alla motivazione del decreto impugnato – appare decisivo il rilievo che la stessa ricorrente, con il motivo dianzi sintetizzato, non individua e, quindi, non critica detta ratio decidendi, mentre avrebbe dovuto dedurre, innanzitutto, di aver specificamente allegato e dimostrato la lesione di determinati diritti facenti capo alla Società, ed inoltre di aver specificamente allegato e dimostrato il pregiudizio arrecato a tali diritti dall’irragionevole protrazione della procedura fallimentare;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA