Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19216 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4397-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 119/2013 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 119/14/13 della CTR della Puglia che respingeva l’appello dell’Ufficio, contro la sentenza della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso di A.A. avverso l’avviso di liquidazione Registro 2003.

In particolare i giudici della CTR hanno accertato, in fatto, che l’atto notarne, di cui trattasi è stato rogato il 23 settembre 2003 e pertanto successivamente alla data del 30 novembre 2002, termine previsto dall’art. 11, per consentire ai contribuenti interessati di esercitare la facoltà di chiedere l’applicazione della disciplina agevolativa di cui alla L. n. 289 del 2002. Pertanto, l’attività accertativa posta in essere dall’Amministrazione Finanziaria, non essendo riconducibile, ratione temporis alla predetta normativa, che prorogava di due anni il termine dell’attività accertativa dell’Ufficio prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. c), veniva dichiarata intempestiva dalla CTR, con rigetto dell’appello.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente Agenzia lamenta, con l’unico motivo in deduzione, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 11, e all’art. 112 c.p.c..

Deduce, in particolare, l’illegittimità della sentenza impugnata perchè pronunciata ultra petita non essendo stata dedotta dalla ricorrente la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, nè in primo nè in secondo grado e comunque essendo errato, nell’impugnata sentenza, il mancato riferimento alla proroga dei termini di cui al citato art. 11, a norma della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 46.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Questa Corte ha già ripetutamente, affermato che la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto.(Cass. n. 12069 del 2010)

La Corte ha, così, espresso il principio della applicabilità della proroga alle ipotesi di violazione della normativa regolante le agevolazioni tributarie, tra cui rientra la fattispecie in oggetto, ritenendo manifestamente infondata la tesi opposta (ord. n. 4321 del 2009; ord. n. 12069 del 2010; sent n. 24575 del 2010).

Deve, in merito, osservarsi che la L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, con la dizione “le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite..” esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui ai comma che precede. Da ciò si deduce che la proroga prevista nel comma 1, per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui ai comma 1-bis, senza necessità di un esplicito richiamo. D’altro canto, la previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni previste, impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso. Deve quindi ritenersi che la proroga biennale sia espressamente prevista, anche per la ipotesi in oggetto, con inesistenza di contrasti con lo “statuto del contribuente” (Cass. n. 1643 del 2013).

Alla luce del predetto principio, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, che questo collegio condivide e fa proprio, la sentenza impugnata deve essere cassata e non residuando necessità di accertamenti in fatto, pronunciando nel merito a norma dell’art. 384-bis, deve essere rigettato l’originario ricorso che, come emerge dal ricorso dell’Ufficio (pag. 2), incentrava l’impugnazione predicando la decadenza dei termini dell’attività accertativa.

La contribuente soccombente va condannata al pagamento delle spese che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario presentato dalla contribuente. Condanna la contribuente al pagamento delle spese in favore dell’ente finanziario che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione della Corte di cassazione, tenutasi in modalità “da remoto”, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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