Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19216 del 02/8/2017

Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19216

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27316/2011 R.G. proposto da:

C.C., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Valerio

Freda e Gianfranco Porreca, con domicilio eletto in Roma, Piazza

Venezia, n. 11, c/o Assonime (Avv. Nicola Pennella);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

e

Regione Campania, Area Generale Coordinamento Bilancio Ragioneria e

Tributi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 331/12/10 depositata il 26

luglio 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che C.C. propone ricorso per cassazione, con unico mezzo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) e della Regione Campania (che non svolge difese nella presente sede) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno – in controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso Irap per gli anni 2003 e 2004, pronunciando sull’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività – riconosciuta la fondatezza della doglianza sul punto svolta dall’appellante, ha tuttavia dichiarato inammissibile l’appello in quanto mancante di motivi specifici di impugnazione nel merito.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia error in procedendo (violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56, nonchè degli artt. 342,346 e 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. deciso nei termini sopra detti omettendo di considerare che, nel caso di specie, nel quale la sentenza di primo grado aveva negato l’esame del merito del ricorso introduttivo ritenendolo erroneamente tardivo, l’onere della specifica indicazione dei motivi di impugnazione risultava circoscritto alla sola critica dell’unica ratio decidendi della sentenza, di carattere meramente processuale: rileva di contro che dall’accoglimento della doglianza sul punto svolta dall’appellante derivava in via immediata il dovere del giudice d’appello di esaminare il merito della controversia; ritenuto che la censura è fondata e merita accoglimento;

che come questa Corte ha invero avuto modo di evidenziare, in fattispecie analoga, in tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perchè ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d’appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando – come per l’appunto accade nella fattispecie in esame – tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito (Cass. 09/06/2010, n. 13855);

che la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata al giudice d’appello perchè esamini nel merito le ragioni poste a fondamento del ricorso introduttivo;

che al giudice del rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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