Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19215 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19215 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3802/2017 R.G. proposto da
Cosio Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianni Molinari e
Leopoldo De Medici, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via Archimede, n. 97;
– ricorrente contro
Polloni Nives (in proprio e quale procuratrice generale di Capelloni
Giovanni) e Capelloni Mita, rappresentate e difese dall’Avv. Gianluca
4

Vicini, con domicilio eletto in Roma, Foro Traiano, n. 1/A;
– con troricorrenti –

2o-t

AIG Europe S.A.;
– intimata –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 1145/2016,
pubblicata il 22 novembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2018
dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto

Brescia condannò Francesco Cosio al pagamento, in favore di Nives
Polloni, Giovanni e Mita Capelloni al pagamento del complessivo
importo di C 154.937,07 (C 51.645,69 per ciascuno) a titolo di
risarcimento del danno ad essi cagionato, quali beneficiari di due
polizze sulla vita stipulate dal loro congiunto Pierluigi Capelloni,
rispettivamente con la Milano Assicurazioni e la Fondiaria-Sai, per non
aver interrotto la prescrizione del credito relativo gli indennizzi
maturato in seguito al decesso dell’assicurato.
Il tribunale ritenne infatti dimostrata l’esistenza tra le parti di un
rapporto di mandato avente ad oggetto l’incarico di curare la
riscossione degli indennizzi spettanti agli attori e che il mancato
compimento di attività per evitare il decorso del termine aveva
conseguentemente reso il Cosio responsabile per inadempimento.
2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello ha rigettato il
gravame interposto dal convenuto, confermando integralmente la
decisione di primo grado.
Ha in particolare ritenuto:
— infondata l’eccezione di nullità del supposto contratto di
mandato per inosservanza della forma scritta in tesi necessaria, ai
sensi degli artt. 1219 e 1392 cod. civ., per la costituzione in mora
quale atto interruttivo della prescrizione, osservando che «la norma
invocata … si riferisce alla forma della procura ai fini dell’opponibilità
ai terzi per ogni specifico atto cui si riferisce», ma non costituisce
requisito di forma ad substantiam per la costituzione di un rapporto di
mandato;

2

1. Con sentenza depositata in data 26/9/2013 il Tribunale di

— che, nel corretto adempimento dell’incarico affidatogli (o
assunto), l’appellante ben avrebbe potuto richiedere il rilascio di
procura scritta per il singolo atto di costituzione in mora che si fosse
reso man mano necessario nell’esecuzione complessiva del mandato
o più semplicemente avvisare i preponenti della necessità di

prescrizione mediante costituzione in mora: tutto ciò non era
avvenuto e ne derivava pertanto la responsabilità del mandatario per
l’estinzione del credito, a causa della negligente esecuzione
dell’incarico;
— infondate anche le argomentazioni difensive correlate alla
distinta soggettività giuridica della persona fisica convenuta in
giudizio rispetto a quella della società preposta come agente dalla
compagnia assicurativa, rilevando che l’incarico di mandatario alla
riscossione risultava assunto in proprio dal Cosio, prescindendo dal
suo ruolo nella società preposta come agente di assicurazione, tant’è
vero che la responsabilità da inadempimento era stata correttamente
ravvisata a suo carico anche con riferimento all’indennizzo
assicurativo dovuto da compagnia assicurativa non legata da alcun
rapporto di agenzia e altresì correttamente era stata esclusa la
responsabilità di AIG Europe S.A., compagnia assicurativa chiamata
in garanzia dal Cosio per i danni derivanti dalla propria attività
professionale, stante l’estraneità della condotta per cui è causa
rispetto ai rischi contrattualmente coperti.
3. Avverso tale sentenza Francesco Cosio propone ricorso per
cassazione con unico mezzo, cui resistono Mita Capelloni e Nives
Polloni, quest’ultima anche nella qualità di procuratrice generale di
Giovanni Capelloni, depositando controricorso.
AIG Europe S.A. non svolge difese nella presente sede.
Considerato in diritto
1. L’unico motivo di ricorso è così testualmente rubricato:

3

provvedere con dichiarazione propria alla interruzione della

VIOLAZIONE EIO ERRATA INTERPRETAZIONE WO FALSA APPLICAZIONE, IN RELAZIONE ALLA CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SIG. COSIO.
IN PARTICOLARE I GIUDICI D1 1 E IP GRADO HANNO OMESSO DI CONSIDERARE E TENERE NEL GIUSTO CONTO LA
TOTALE ASSENZA DI UNA QUALSIASI ACCETTAZIONE DI UN ASSERITO (E CONTESTATO) MANDATO ORALE,
EVENTUALMENTE PROPOSTO DA PARTE ATTRICE ED HA CONFUSO L’INVIO DI DOCUMENTI PER L’APERTURA DEL
SINISTRO DA PARTE DELL’AGENZIA GODO (PERSONA GIURIDICA AUTONOMA), CON ATTIVITA’ MAI SVOLTA
PERSONALMENTE DAL SIG. GOZIO FRANCESCO QUALE PERSONA FISICA (DISTINTA) DALLA AGENZIA ASSICURATIVA

I GIUDICI DI V E Ir GRADO HANNO OMESSO DI CONSIDERARE E TENERE NEL GIUSTO CONTO LE RISULTANZE
DOCUMENTALI DELLA ISTRUTTORIA.
IL GIUDICE DEL II* GRADO HA OMESSO DI CONSIDERARE ED ADEGUATAMENTE MOTIVARE TUTTI I SINGOLI SPECIFICI
MOTIVI DI GRAVAME PROPOSTI DALL’APPELLANTE SIG. COSIO.
– art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti;

– art. 360 n. 5 cod. proc. civ.: per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussioni
tra le parti.
– art.1324 cod. civ.: norme applicabili agii atti unilaterali;
– art. 1388 e seguenti cod. civ.: principi in tema di rappresentanza (contratto concluso dal rappresentante)
– art. 1704 e 1705 cod. civ.: mandato con e senza rappresentanza
– art. 1709 cod. civ.: presunzione di onerosità del mandato
– art. 1333 cod. civ.: contratto con obbligazioni del solo proponente
– art. 1326 cod. cív.: conclusione del contratto
– art. 2721 cod. civ.: ammissibilità prova testimoniale: limiti
– art. 1219 cod. civ.: costituzione in mora
– art. 1221 cod. civ. effetti della mora sul rischio
– art. 2943 cod. civ.: interruzione (prescrizione) da parte del titolare
– art 1363 cod. civ.: criterio della interpretazione complessiva del contratto;
– art. 1362 e ss, cod. civ.: principi in tema di interpretazione del contratto e della volontà delle parti;
– art 1392 cod. civ. : (principio della congruità) forma della Procura
– art. 1453 e se. cod. civ.: principi in tema di risoluzione del contratto per inadempimento;
– art. 1460 cod. civ.: principi in tema di eccezione di inadempimento;
– art. 1175, 1176 e 1375 cod. civ.: principi in tema di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto;
– arti. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.: principi in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; principi in tema
di disponibilità e di valutazione delle prove;
– art. 342 cori. proc. civ.: principi in tema di specificità dei motivi d’appello;
– art. 111 Costituzione: il difetto di motivazione, VI comma : “Tutti I provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivatr, essere motivati,

La successiva illustrazione del motivo, che occupa le pagine da 13

4

COSIO.

a 30 del ricorso, si compone di una serie di affermazioni dirette a
contestare la ricostruzione e la qualificazione dei fatti operata dai
giudici di merito (alle quali sostanzialmente si contrappone la tesi che
le condotte valorizzate ai fini del giudizio potevano trovare alternativa
spiegazione nella normale attività di apertura di sinistro svolta quale

prospettazione di una diversa valutazione dei documenti e delle prove
testimoniali acquisite, intervallate da considerazioni in diritto circa:
— i requisiti formali che avrebbe dovuto assumere la supposta
procura ai fini del compimento di atti interruttivi della prescrizione;
— i criteri legali di interpretazione del contratto;
— la necessità, perché l’atto sia idoneo a interrompere la
prescrizione, che lo stesso provenga dal titolare del diritto del
soggetto che agisca quale suo valido rappresentante.
Si lamenta inoltre (v. pag. 19 del ricorso) la contraddizione in cui
sarebbe incorso il giudice di primo grado »M* per avere prima
affermato che l’incarico dedotto dagli attori ha per oggetto la cura
della riscossione degli indennizzi assicurativi e non già l’inoltro di un
atto di interruzione della prescrizione e poi che era compito di esso
ricorrente impedire la perdita del diritto all’indennizzo per
prescrizione.
2. La censura si espone a plurimi rilievi di inammissibilità.
2.1. Anzitutto per l’evidente mescolanza di censure eterogenee.
Varrà al riguardo rammentare che, ai sensi dell’art. 366, comma
primo, num. 4, cod. proc. civ., il ricorso deve indicare «i motivi per i
quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto
su cui si fondano».
Come evidenziato da Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013, tale
requisito comporta l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito
del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e
del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al

titolare di agenzia assicurativa); ciò essenzialmente attraverso la

giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e
stabilire se la stessa, così come esposto nel mezzo di impugnazione,
abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma
inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui
all’art. 360 citato.

mescolano critiche riconducibili all’una e all’altra violazione su profili
connessi, ma addirittura fondono censure le più diverse tra loro (oltre
che censure di violazione di legge e vizio di motivazione) in unitarie
trattazioni — sono lontane da rispettare tale requisito.
Se è vero che l’articolazione, all’interno di ogni singolo motivo, di
più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere
prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé,
ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, è anche vero che ciò è
consentito a condizione che la sua formulazione permetta di cogliere
con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se
necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo
si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi
diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U. n. 9100 del 2015).
Nel caso di specie accade invece che la stessa censura venga
riferita, anzitutto in rubrica, a almeno tre diverse tipologie di vizio,
peraltro neppure specificamente indicate, e che poi nella successiva
illustrazione si affastellino e si intreccino argomentazioni giuridiche su
temi di diritto sostanziale e processuale a questioni di fatto.
2.2. Può comunque soggiungersi che, lungi dal far emergere una
erronea applicazione delle norme indicate in rubrica, i motivi
investono esclusivamente la ricognizione del fatto e segnatamente la
valutazione, di merito, della desumibilità dagli elementi acquisiti del
convincimento della assunzione per facta concludentia dell’incarico di
curare, per conto dei beneficiari, la riscossione degli indennizzi
assicurativi.

6

Nel caso di specie le formulazioni usate — le quali non soltanto

In tale prospettiva tuttavia i rilievi anzitutto omettono di
confrontarsi con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata,
alla quale anzi non è fatto pressoché nessun riferimento,
concentrandosi piuttosto, molto spesso, le critiche su affermazioni
contenute nella sentenza di primo grado.

consentiti dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod.
proc. civ. (applicabile nella specie ratione temporis), quale introdotto
dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
È noto infatti che, a seguito di tale riforma, dà luogo a vizio della
motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia),
mentre non integra tale vizio l’omesso esame di elementi istruttori, se
il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto
di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053;
Id. 22/09/2014, n. 19881).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore delle
contro ricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da
dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo
unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al

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In ogni caso le censure si collocano ben al di là dei limiti

pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 8.200 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso il 21/6/2018

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inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della

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