Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19215 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS MARCELLO – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6096/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI GRACCHI 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MIANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati CIARLETTA Dario, CLARA MASSIMO,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2007 della COMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 10/12/07, depositata il 01/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, in cui il contribuente ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “In controversia relativa ad. impugnazione di accertamento in rettifica dell’IRPEF, IRAP ed IVA per il 2001, emesso per presunta sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati, la C.T.R., in riforma della sentenza di primo grado, completamente sfavorevole al contribuente, ne ha accolto l’appello, annullando l’atto impositivo, giustificando tale decisione con la mancanza di qualsiasi elemento di riscontro della contestata esistenza di ricavi non dichiarati, che restava una mera affermazione dell’Ufficio non legittimante l’accertamento induttivo.

L’Ufficio ricorre con un motivo, lamentando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione su punto decisivo, in ordine alle ragioni della riforma della sentenza di primo grado da parte della C.T.R..

Il vizio di motivazione appare, formulato in violazione del principio secondo cui la deduzione “deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue” (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004; n. 18473/2009, ord.). Invero, vengono genericamente indicati, e non documentati, gli elementi posti a base dell’accertamento presuntivo di ricavi non dichiarati, reputati inconsistenti e privi di riscontri dai giudici di merito, e, d’altronde, non vengono evidenziati altri elementi idonei, alla stregua dei trascritti principi, ad incrinare, sul piano logico-formale, la correttezza dell’iter decisionale ed a giustificare conclusioni diverse da quelle cui la CTR è pervenuta.

Nè la motivazione è viziata rispetto all’assolvimento dell’onere probatorio, avendo la C.T.R. ritenuto non riscontrati gli stessi elementi presuntivi addotti dall’amministrazione, che avrebbero dovuto far poi gravare l’onere della prova contraria sul contribuente.

Del resto, anche se ritualmente dedotto, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica – in relazione ad un punto decisivo della controversia – le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale esclusivamente spetta individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 16955/07; 15675/04; 5806/00).

Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione e la definizione del ricorso in Camera di Consiglio proponendosene il rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

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