Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19215 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 12/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8952/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.O.D.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 4854/15/14 pronunciata il 23.6.2014 e depositata il

23.9.2014;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 aprile 2021

dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.O.D. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento notificatogli per Ires, Irap ed Iva dovute per l’anno d’imposta 2007. La pretesa erariale traeva origine dall’accertamento induttivo che l’Agenzia delle entrate di Milano aveva espletato nei confronti della Sphera S.r.l. la quale risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal 2009, sicchè l’avviso era stato notificato al G. nella sua qualità di ex socio ed ex amministratore unico. L’accertamento era stato condotto in via induttiva in quanto la società nel 2007 non aveva presentato dichiarazioni fiscali, nè corrisposto imposte; quindi, l’Ufficio si era basato sulle indicazioni del bilancio sociale 2007, depositato presso il registro delle imprese (unico documento rinvenuto), dal cui conto economico risultavano ricavi per vendite pari ad Euro 15.566.211,00; ricavi sui quali, applicando il coefficiente di redditività proprio del settore delle costruzioni edili, l’Ufficio calcolava un reddito imponibile ai fini Ires e un valore della produzione ai fini Irap di Euro 457.304,00; un volume d’affari ai fini Iva pari ai ricavi indicati per le vendite di Euro 15.566.211,00; importi da cui derivavano un’Ires di Euro 150.910,00, un’Irap di Euro 19.435,00 e un’Iva di Euro 3.113.242,00.

Nell’avviso, integralmente riprodotto in atti, l’Ufficio rilevava che la breve vita della società (costituita nel 2006 ed estinta nel 2009), nonchè, l’omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, l’omesso pagamento di imposte e la liquidazione affidata a soggetto irreperibile facevano presumere che la stessa operasse, in realtà, quale mera cartiera preposta ad emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

La Commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso del contribuente il cui appello veniva, viceversa, accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4854/15/14, depositata il 23.9.2014.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente non ha opposto alcuna difesa.

Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 12 aprile 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. a), c), d) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, commi 1 e 2, nn. 1), 2), 3), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che correttamente l’ufficio aveva proceduto a determinare induttivamente i ricavi della società solamente sulla base del bilancio 2007, unico documento contabile redatto e depositato presso il registro delle imprese, dal cui conto economico risultavano ricavi derivanti da vendite immobiliari per complessivi Euro 15.566.211,00. La società infatti non aveva presentato alcuna dichiarazione e non aveva tenuto alcuna contabilità, sicchè sussistevano tutte le condizioni specificamente previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, citato art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, citato art. 55, per procedere ad accertamento induttivo sulla base di semplici presunzioni.

Con il secondo motivo, l’Agenzia deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di punti di fatto controversi e decisivi per il giudizio, lamentando che i giudici della C.T.R., omettendo di motivare sui fatti decisivi per la controversia, non avrebbero consentito di valutare la correttezza giuridica, nè la coerenza logico-formale del procedimento seguito per pervenire alla decisione impugnata. In particolare la C.T.R. aveva omesso di considerare la mancanza, da parte della società contribuente, di qualsiasi dichiarazione ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IVA ed omesso di effettuare versamenti IVA.

Entrambi i motivi, suscettibili di trattazione congiunta per evidente connessione, sono fondati.

Appare infatti meritevole di accoglimento la censura con cui l’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, per avere la C.T.R. annullato l’avviso di accertamento del reddito di impresa dal quale emergevano ricavi, determinati sulla base del bilancio 2007, unico documento contabile redatto e depositato presso il registro delle imprese, gli indici medi di redditività dei soggetti appartenenti al medesimo settore di attività per l’anno d’imposta oggetto del controllo.

Al riguardo va osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, non escludendo l’utilizzazione, in deroga alla regola generale, di presunzioni semplici. A fronte dell’omessa dichiarazione dei redditi, il potere-dovere dell’amministrazione comporta, infatti, ai sensi delle citate disposizioni normative, che, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o conosciuti, l’ente impositore è abilitato a determinare il reddito complessivo della società, con facoltà di fare ricorso a presunzioni cosiddette “supersemplici”, ossia a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Peraltro, come pacificamente ritenuto da questa Corte, allorchè il fisco proceda alla determinazione induttiva dei ricavi, si determina un’inversione dell’onere della prova, essendo a carico del contribuente la prova degli elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’ufficio (Cass. Sez. 5, 22/11/2016, n. 25704; Sez. 5, 02/07/2014 n. 15027; Sez. 5, 11/10/2013 n. 23115).

L’omessa presentazione della dichiarazione e l’omessa tenuta della contabilità rilevano peraltro ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che, a fronte delle puntuali contestazioni dell’ufficio, i giudici di appello – pur riconoscendo la presenza di una struttura operativa in capo alla Sphera s.r.l. e l’effettività delle operazioni intercorse tra la medesima s.r.l. e la società Ilfeor, e pur dando poi atto della documentazione relativa alla regolare esecuzione dei lavori edili eseguiti per la realizzazione di sette negozi nel comune di (OMISSIS), del versamento dei contributi comprovato dalle attestazioni rilasciate dall’INPS di Bergamo per il 2007, oltre che di altra documentazione amministrativa (verbali ASL relativi alla contestazione dell’inosservanza di alcune norme di sicurezza per il personale dipendente) – non hanno espresso alcuna considerazione sul fatto rilevante dell’omessa dichiarazione dei redditi da parte della società medesima; fatto il cui rilievo e la cui decisività ai fini della formulazione del giudizio di fondatezza della ripresa a tassazione, era certamente idoneo a condurre ad una diversa soluzione della controversia.

La sentenza appare dunque viziata nel percorso argomentativo seguito per pervenire alla corretta determinazione della pretesa tributaria ed incorre nel vizio di motivazione denunciato che, per come formulato, si pone entro i limiti del paradigma normativo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al giudice a quo, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

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