Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19215 del 02/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19215

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30267/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 91/36/10 depositata il 27 settembre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno

2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con cinque mezzi, nei confronti di G.F. (che non svolge difese nella presente sede) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo illegittimo il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso della somma di Euro 32.640,03 versata a titolo di imposta sostitutiva ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 in relazione a un terreno agricolo sito in (OMISSIS) acquistato in data 6/9/1995: istanza presentata a seguito del passaggio in giudicato della sentenza con la quale la Corte d’appello di Torino aveva definitivamente riconosciuto a Carla Mensa, proprietaria e coltivatrice diretta di appezzamento di terreno agricolo confinante con il predetto, il diritto a riscattarlo disponendone il trasferimento in suo favore sospensivamente condizionato al pagamento del prezzo;

che secondo i giudici d’appello, infatti, nel caso di specie sebbene l’accoglimento del riscatto agrario non valesse a privare l’odierna intimata di legittimazione al pagamento dell’imposta sostitutiva, trovando questa titolo anche nel solo possesso del bene – vi era stata, da parte della contribuente, una “attivazione dell’art. 7 per una finalità impossibile” in mancanza del “presupposto per la debenza dell’imposta” e, conseguentemente, il versamento dell’imposta sostitutiva doveva considerarsi indebito e, in quanto tale, suscettibile di rimborso: ciò in quanto mancava la possibilità di realizzare plusvalenze ai sensi dell’art. 81 t.u.i.r. in future cessioni a titolo oneroso, trattandosi di terreno acquistato oltre il quinquennio, ed inoltre era da escludersi una destinazione edificatoria dell’immobile dal momento che dagli atti risulta trattarsi di “area a condizionamento negativo ai fini urbanistici”.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto rilevante – nel senso di privare di causa e rendere suscettibile di rimborso l’imposta sostitutiva versata dalla contribuente in virtù della libera scelta di avvalersi della facoltà concessa dalla suddetta norma – la circostanza che questa facesse riferimento a terreno agricolo insuscettibile di utilizzo edificatorio e dalla cui cessione a titolo oneroso mai avrebbero potuto derivare, per la contribuente medesima, plusvalenze imponibili ex art. 81 t.u.i.r.;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce inoltre la nullità della sentenza per inosservanza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere deciso sulla base di circostanza (l’essere il terreno insuscettibile di utilizzazione edificatoria poichè sito in area “a condizionamento negativo a fini urbanistici”) eccepita dalla contribuente per la prima volta con le controdeduzioni presentate in grado di appello;

che con il terzo motivo la ricorrente deduce altresì, in relazione alla medesima doglianza, vizio di omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. omesso di attribuire il dovuto rilievo al fatto che trattavasi di eccezione opposta per la prima volta in grado d’appello;

che con il quarto motivo la ricorrente denuncia ancora “motivazione omessa o insufficiente su un fatto decisivo della controversia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. affermato apoditticamente, senza illustrare le fonti e le ragioni del proprio convincimento, che il terreno de quo ricadesse in “area a condizionamento negativo a fini urbanistici”;

che con il quinto motivo la ricorrente denuncia infine analogo vizio per avere la C.T.R. immotivatamente attribuito a tale circostanza l’idoneità a escludere in perpetuo la non utilizzabilità edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici, del terreno, senza neppure avvedersi di due circostanze di segno contrario, risultanti dallo stesso certificato di destinazione urbanistica prodotto ex adverso, e cioè che: 1) trattasi di qualificazione contenuta nel PRG come tale suscettibile di essere revocata o modificata; 2) la stessa previsione urbanistica consente l’utilizzabilità delle aree così qualificate, per certi fini edificatori;

ritenuto che è fondato il primo motivo di ricorso;

che, invero, come in plurime occasioni chiarito da questa Corte, “l’imposta sostitutiva in esame è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata; in cambio (per così dire), l’Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale” (Cass. 12/11/2014, n. 24057);

che, in particolare, è stato precisato che l’opzione fiscale in oggetto non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili (salvo il caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 c.c.), non potendo pertanto ravvisarsi i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 non essendo configurabile un errore materiale bensì una scelta discrezionale compiuta dal contribuente, e non ricorrendo un’ipotesi di duplicazione o inesistenza della obbligazione (cfr. Cass. 20/01/2016, n. 939; Cass. 13/01/2016, n. 385; Cass. 02/04/2015, n. 6688; Cass. 20/02/2015, n. 3410);

che nel caso di specie è da escludere, e non risulta per vero nemmeno dedotto dalla ricorrente, che la circostanza valorizzata dai giudici di merito – e segnatamente l’essere stato il terreno de quo acquistato dalla contribuente oltre cinque anni prima del versamento dell’imposta sostitutiva – possa dar luogo ad errore essenziale e riconoscibile da parte dell’amministrazione;

che devesi poi escludere che le circostanze dedotte siano idonee a rendere indebito il versamento di imposta sostitutiva, trovando questa causa necessaria e sufficiente in sè stessa, ossia nella stessa scelta liberamente operata dal contribuente di accedere alla opzione offertagli dal legislatore, bensì nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti probabilmente dovuta sulla plusvalenza non affrancata, ma senza che sia affatto richiesto che tale vantaggio sia effettivamente conseguito, potendo persino mancare la cessione stessa quale fattore generatore di una plusvalenza tassabile e, a fortiori, non potendo assumere rilievo la circostanza che quest’ultima risulti al momento della cessione, comunque, per qualsiasi altro motivo irrealizzabile;

che il ricorso deve pertanto essere accolto, rimanendo assorbito l’esame dei restanti motivi; la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo;

che avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA