Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19214 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19214 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 20899-2010 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. 6359501001, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2315

contro

ASSUMMA MASSIMO SSMMSM67P23H224L, PUSTORINO DEMETRIO

ì

PSTDTR60B13H224L, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CURZO RUFO 28, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 19/08/2013

MORACA

FRANCESCA,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato TARSIA GIUSEPPE FERNANDO, giusta delega
in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 573/2010 della CORTE D’APPELLO

883/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega MARESCA
ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
cessata materia del contendere per la parte
conciliata, rigetto del resto.

di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/05/2010 R.G.N.

20899/2010 r.g.n. Trenitalia s.p.a. c/Assumma Massimo + 1
Ud 26 giugno 2013

L Il Tribunale del lavoro di Reggio Calabria ha accolto le domande proposte da
Assurnma Massimo e Pustorino Demetrio , dirette ad ottenere, in
contraddittorio con Sogeser s.r.l. e Trenitalia s.p.a., sul presupposto di
un’intermediazione vietata di manodopera, l’accertamento della natura
subordinata del rapporto intercorso fra i predetti lavoratori, formalmente
assunti dalla Sogeser s.r.1., (aggiudicataria di appalto delle Ferrovie dello Stato)
Trenitalia s.p.a., rispettivamente dal 1°.7.1996 (Assumma) e dal 1°.2.1994
(Pustorino), con profilo di assistente di stazione.
2. La Corte territoriale, con sentenza del 4 maggio 2010, decidendo sul gravame
interposto da Trenitalia s.p.a., subentrata alle Ferrovie dello Stato s.p.a.,
rigettava l’appello ritenendo che, per quanto qui rileva, dall’espletata istruttoria
era emersa la lamentata violazione del divieto di intermediazione nelle
prestazioni di lavoro, in assenza di un’autonoma organizzazione e gestione del
rapporto di lavoro da parte dell’appaltatore, con specifico riferimento alle
prestazioni lavorative concretamente affidate ad Assumma e Pustorino,
quest’ultimo addetto al servizio di “auto al seguito” e “annunci al diffusore
sonoro”. In particolare rilevava che i due dipendenti della Sogeser, in
esecuzione dell’appalto, avevano lavorato all’interno delle strutture e con
attrezzature di proprietà dell’ente committente, ricevendo direttive e specifici
ordini in relazione alle prestazioni da eseguire, con un controllo penetrante e
capillare sull’estrinsecazione della prestazione e che in capo alla Sogeser
residuavano solo poteri inerenti alla gestione amministrativa del rapporto di
lavoro, del tutto ininfluenti alla stregua del consolidato orientamento di
legittimità. Infme, per i Giudici del gravame, all’esito dell’istruttoria orale e
delle deposizioni rese da qualificati funzionari dell’ente, era emerso che i
lavoratori all’epoca della gestione dell’appalto avevano espletato attività
lavorativa rientrante nella qualifica di assistente di stazione e che in seguito il
loro posto era stato occupato da dipendenti con tale qualifica.
3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Trenitalia s.p.a. ha
proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi. Gli intimati hanno
resistito con controricorso: Assumrna ha eccepito l’inammissibilità del ricorso
per intervenuta conciliazione in sede sindacale; Pustorino ha eccepito
l’infondatezza del ricorso.

Rossana Mancino est.

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Svolgimento del processo

Motivi della decisione

5. Deve, infatti, applicarsi, nella specie, il principio di diritto secondo il quale
quando, nel corso del giudizio di legittimità, intervenga una transazione o altro
fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla
definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito
dell’impugnazione (Cass. S.u. n. 368 del 2000; Cass. n. 16341 del 2009).
6. La Corte dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso proposto nei confronti di
Assumma Massimo, con compensazione delle spese di lite.
7. Passando all’esame del ricorso proposto nei confronti di Pustorino Demetrio,
con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
414 c.p.c. e 2697 c.c., la parte ricorrente si duole che la Corte di merito abbia
riconosciuto l’inquadramento corrispondente al profilo di assistente di stazione
in totale assenza di allegazione e prova del contenuto della contrattazione
collettiva che potesse giustificare tale decisione.
8. Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’art.2103 c.c., assume che, in mancanza dell’individuazione delle qualifiche
previste dalla contrattazione collettiva di categoria, la Corte non avrebbe
potuto procedere alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore
subordinato, né avrebbe potuto, come invece ha fatto, determinare
l’inquadramento attraverso una comparazione con l’inquadramento di altri
lavoratori svolgenti la stessa attività.
9. Con il terzo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art.1 L.
1369/1960, assume che in mancanza di elementi sufficienti a determinare
l’inquadramento dei lavoratori la Corte non avrebbe potuto dichiarare
costituito il rapporto di lavoro, quand’anche fosse stato accertato un vizio
dell’appalto.
10. Con il quarto mezzo, riproducendo la censura indicata nel terzo, si duole che
la Corte abbia omesso di indagare sul vero datore di lavoro del lavoratore.
11. Osserva il Collegio che l’esame del quarto motivo è logicamente prioritario.

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4. Rileva preliminarmente il Collegio che l’esame del ricorso proposto nei
confronti di Assurnma Massimo è precluso dal sopravvenire della prova della
mancanza del relativo interesse determinata dalla conciliazione in sede
sindacale intervenuta tra le parti.

12. L’art. 1 legge 13 ottobre 1960, n.1369, vigente all’epoca dei fatti di causa, ossia

13. A norma del quinto comma del citato articolo, i prestatori di lavoro, occupati
in violazione del divieto, sono considerati, a tutti gli effetti, dipendenti
dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
14. Giova aggiungere che in tema di interposizione di manodopera, la valutazione
dei presupposti fattuali ai fini del relativo accertamento da luogo ad un giudizio
di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se
sorretto da adeguata motivazione, (tra le tante, v. Cass. 657/08; Cass.
5861/2010).
15. Tanto premesso, con il mezzo in esame la società ricorrente solo formalmente
denuncia violazione di legge giacché propone, in realtà, una diversa lettura delle
risultanze istruttorie e sollecita, nella forma apparente della denuncia di error in
indicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede. La statuizione del
giudice di merito è censurabile soltanto sotto il profilo della carenza di
motivazione. Ma tanto non si ravvisa nella specie, in cui la Corte di Appello ha
accertato che si trattava di interposizione fittizia di un appaltatore in ordine alla
fornitura di mete prestazioni di lavoro e ne ha indicato gli elementi probatori
con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa
si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
16. Il contestato inquadramento con qualifica di assistente di stazione che permea
il primo motivo, costituisce eccezione nuova e tardiva, mai introdotta prima nel
giudizio di merito ed è, pertanto, inammissibile in questa sede di legittimità.
17. Al rigetto del primo motivo segue l’assorbimento dei successivi mezzi
d’impugnazione, tutti incentrati sul contestato inquadramento.
18. Il ricorso proposto nei confronti di Pusterino va, pertanto, rigettato. Le spese
del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza, con condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi
in favore dell’avvocato Giuseppe Tarsia dichiaratosi antistatario

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prima che ad esso subentrasse una nuova disciplina legislativa in materia di
somministrazione ed appalto di servizi, vieta all’imprenditore di affidare in
appalto l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro, mediante l’impiego di
manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore e dall’intermediario, qualunque
fosse la natura dell’opera o del servizio a cui le prestazioni si riferissero.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Assumma
Massimo, spese compensate. Rigetta ricorso proposto nei confronti di Pusterino
Demetrio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre 50,00 euro per esborsi, oltre accessori di
legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Giuseppe Tarsia,dichiaratosi antistatario

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.

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