Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19214 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. I, 15/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25230/2018 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana,

32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dalla Dott.ssa MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 23/7/2018, ha confermato il provvedimento di con il quale la Questura di Roma ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla scorta di conforme valutazione pronunciata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da C.B. nato in (OMISSIS).

Il richiedente asilo proveniente dallo Stato della Guinea Bissau aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma di essere stato costretto a fuggire dal proprio paese dopo l’uccisione del padre, ufficiale dell’esercito durante il colpo di stato del 1999. Lamentava oltre al mancato riconoscimento della protezione internazionale anche il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Tribunale di Roma ha rilevato che le istanze di protezione internazionale erano state respinte dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma già nel 2015 e pertanto risulta tardiva ed inammissibile ogni richiesta di modifica della decisione. Nel contempo il collegio di merito rilevava che il rifiuto del rinnovo da parte del Questore del permesso di soggiorno era dovuto a due condanne penali per violazione della legge sugli stupefacenti nonchè a due denunce per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per furto.

Avverso il decreto del Tribunale di Roma il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lett. c), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, in relazione alla Direttiva 2004/83/CE in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il Tribunale non ha riconosciuto al ricorrente la protezione internazionale o quella sussidiaria in ordine alla situazione di pericolo nel paese di origine.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 10 bis ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 33, in quanto non era stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno al quale il ricorrente aveva diritto ex lege.

Il primo e quarto motivo di ricorso devono essere rigettati, inammissibili il secondo e terzo.

Infatti in ordine al secondo e terzo motivo il Tribunale ha rilevato che le istanze di protezione internazionale erano state respinte dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma con provvedimento del 2015 a suo tempo non impugnato e pertanto risulta tardiva ed inammissibile ogni richiesta di modifica della decisione.

In riferimento al primo e quarto motivo va confermata la decisione impugnata in quanto correttamente il Tribunale ha rilevato che le gravi condanne penali riportate ostavano al rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso avverso il mancato rinnovo del permesso di soggiorno stante le gravi e reiterate condanne e denunce penali motivando correttamente anche in ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento finale.

In ogni caso in ordine poi ai motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, il motivo si rileva inammissibile in quanto censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente. Del tutto generica, comunque si mostra la doglianza avverso il diniego di protezione umanitaria: il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa del Tribunale di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del ricorrente. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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