Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19214 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS MARCELLO – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3628/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 106/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di GENOVA del 4.12.07, depositata il 17/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che ha accolto parzialmente l’appello del contribuente contro la pronuncia di primo grado a lui sfavorevole (non avendo il contribuente fornito prova contraria circa l’effettiva data d’inizio del rapporto), ritenendo che il rapporto non fosse iniziato prima del giugno 2004 in quanto in occasione di ispezione SIAE del 21 maggio 2004 non venivano menzionate le due lavoratrici di cui alla contestazione. L’intimato non ha svolto attività difensiva..

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto per manifesta inammissibilità del primo e del secondo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono. Va preliminarmente osservato che, nella specie, non vi è motivo di dubitare del consolidamento della giurisdizione del giudice tributario, non essendo stata la stessa contestata nel presente giudizio ed essendosi quindi formato giudicato implicito interno sulla questione prima della pubblicazione di Corte cost. n. 130/08 (Cass. S.U, n. 8998/09).

Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, l’Agenzia si duole del fatto che sia stata ritenuta provata la diversa decorrenza del rapporto di lavoro sulla base del verbale di verifica precedente al p.v.c. e che sarebbe inidoneo a vincere la presunzione di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, come interpretato da Corte cost. n. 144/05, e, con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio motivazionale, censura la sentenza impugnata per non avere spiegato come sarebbe stata vinta detta presunzione.

Con la sentenza n. 144 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1 gennaio dell’anno nel quale è stata elevata contestazione della violazione. Ne discende che l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva, al 1 gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1 gennaio (e non dal giorno stesso dell’accertamento nè dal giorno dichiarato dai lavoratori come data di assunzione).

La sentenza impugnata resiste alle censure proposte, avendo congruamente e correttamente apprezzato le risultanze di causa. Di fronte a tale ricostruzione, il primo motivo si rivela privo di pregio, in quanto, pur articolato come pretesa violazione di legge, prospetta un’inammissibile rivalutazione della ricostruzione dei fatti, congruamente e correttamente motivata dalla C.T.R. e che non si rivela ammissibile neanche se prospettata – come avviene nel secondo motivo – quale vizio motivazionale, dovendosi ribadire che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (tra le molte, v. Cass. n. 3881/2006). In ogni caso,, il secondo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis, non contenendo la chiara indicazione delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione rende la sentenza inidonea a giustificare la decisione, in quanto manca in essi una parte specificamente e riassuntivamente destinata a detto fine (in tal senso, v. Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08; 8897/08; 4556/09)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte; vi è memoria della parte erariale, che non inficia i motivi e le conclusioni di cui alla relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

il Collegio condivide i motivi esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

 

 

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