Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19213 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12316/11) proposto da:

C.F., C.C. e CENTROVALLE s.a.s. di

B.A. & C., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv.to Giuseppe Maniglia del foro di

Lecco e dall’Avv.to Alberigo Panini del foro di Roma ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

piazza Adriana n. 15;

– ricorrenti –

contro

M.V., rappresentato e difeso dall’Avv.to Gianmaria Ratti

del foro di Lecco e dall’Avv.to Claudio Federico del foro di Roma,

in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via degli Scipioni n. 132;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Va pregiudizialmente osservato che il ricorso non risulta notificato anche al Condominio (OMISSIS), per cui deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte del giudizio di merito pretermessa nella notifica del ricorso per cassazione nonostante la qualità di litisconsorte necessario dell’anzidetto Condominio, versandosi in una fattispecie riconducibile all’art. 331 c.p.c..

Rendendosi pertanto necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio, va all’uopo concesso termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte dispone provvedersi all’integrazione del contraddittorio, con notificazione del ricorso al Condominio (OMISSIS) nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA