Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19213 del 28/09/2016
Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19213
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12316/11) proposto da:
C.F., C.C. e CENTROVALLE s.a.s. di
B.A. & C., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale
a margine del ricorso, dall’Avv.to Giuseppe Maniglia del foro di
Lecco e dall’Avv.to Alberigo Panini del foro di Roma ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
piazza Adriana n. 15;
– ricorrenti –
contro
M.V., rappresentato e difeso dall’Avv.to Gianmaria Ratti
del foro di Lecco e dall’Avv.to Claudio Federico del foro di Roma,
in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, via degli Scipioni n. 132;
Fatto
FATTO E DIRITTO
Va pregiudizialmente osservato che il ricorso non risulta notificato anche al Condominio (OMISSIS), per cui deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte del giudizio di merito pretermessa nella notifica del ricorso per cassazione nonostante la qualità di litisconsorte necessario dell’anzidetto Condominio, versandosi in una fattispecie riconducibile all’art. 331 c.p.c..
Rendendosi pertanto necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio, va all’uopo concesso termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte dispone provvedersi all’integrazione del contraddittorio, con notificazione del ricorso al Condominio (OMISSIS) nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 20 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016