Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19213 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19213 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25077/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
Compagnie Franaise d’Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Sciuto, Ruggero Barile e Carlo
Scofone, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via
Emanuele Gianturco, n. 6;
– controricorrente –

(20AS

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di
Taranto, n. 222/2016, pubblicata il 26 aprile 2016;

Data pubblicazione: 19/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2018 dal
Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, Sezione
Distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha

dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Taranto, dalla Compagnie Frangaise
d’Assurance pour le Commerce Extérieur, in relazione all’importo di C
214.327,41 acquisito dall’Ufficio in escussione di polizza fideiussoria
emessa dalla predetta compagnia nell’interesse della Ceramiche Esposito
S.r.l., a garanzia della restituzione delle somme rimborsate a
quest’ultima a titolo di eccedenza d’imposta, ai sensi degli artt. 30 e 38bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l’anno 2000.
La Corte ha infatti accolto la tesi della società appellante secondo
cui, data l’autonomia del contratto di garanzia fideiussoria rispetto alla
pretesa tributaria, la scadenza della prima, fissata al 31/12/2005,
impediva l’escussione della polizza in quanto fondata su avviso di
accertamento del 20/12/2007, restando in particolare indifferente, il
rapporto di garanzia, alla proroga dei termini di accertamento disposta
dall’art. 10 legge 27 dicembre 2002, n. 289, da considerarsi norma
tributaria di carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione
estensiva.
2. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione articolando tre motivi, cui resiste la Compagnie Frangaise
d’Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., depositando
controricorso.
La controricorrente ha anche depositato memoria ex art. 380-bis.1
cod. proc. civ..
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai
sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione
dell’art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’art. 1370 cod. civ.,

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accolto la domanda di ripetizione d’indebito proposta, nei confronti

per avere la Corte di merito ritenuto l’art. 10 legge n. 289 del 2002, che
ha prorogato di 24 mesi il termine previsto per l’esercizio della potestà
accertatrice, ininfluente ed inidoneo a prorogare l’efficacia della garanzia
di restituzione del rimborso Iva.
Sostiene che, essendo scopo della garanzia consentire il recupero

accertamenti, la durata della polizza non può essere inferiore al tempo
assegnato all’Agenzia per eseguire i controlli, accertare il credito
d’imposta rimborsato ed escutere conseguentemente il garante.
2. La censura è infondata.
Questa Corte, in fattispecie del tutto analoghe, ha già più volte
affermato il principio secondo cui «la polizza fideiussoria di cui al d.P.R.
n. 633 del 1972, art. 38 bis, stipulata al fine di garantire, in favore
dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa
indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso
anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui
durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento
dell’imposta. Ne consegue che, ove una norma di legge, sopravvenuta
rispetto alla data di stipulazione del contratto, proroghi i termini di
accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione finanziaria, tale
proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di
garanzia, a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione»
(Cass. 28/03/2017, n. 7884; 28/07/2017, n. 18773).
A tale insegnamento, fondato su ampi argomenti cui può senz’altro
rinviarsi, si intende qui dare continuità, mettendo conto in particolare
rimarcare che, come evidenziato nel primo degli arresti citati:
— il protrarsi della garanzia in conseguenza dell’allungamento di due
anni dei tempi dell’accertamento tributario dovrebbe trarre il proprio
fondamento – nell’assunto dell’Agenzia delle entrate — da una norma di
legge sopravvenuta alla stipulazione del contratto (appunto, la legge n.
289 del 2002, art. 10);

per di più, essendo beneficiario della garanzia la stessa

3

delle somme rimborsate in forma accelerata, a seguito dei necessari

amministrazione finanziaria, si perverrebbe all’assurdo risultato di
consentire, in sostanza, ad una delle parti contraenti di protrarre
unilateralmente ed a proprio vantaggio la durata dell’obbligazione di
garanzia, in totale spregio del contratto e del principio, solennemente
affermato nell’art. 1372 cod. civ. , secondo cui quest’ultimo «ha forza di

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna
dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali,
liquidate come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo
unificato da parte dell’amministrazione medesima.
Come chiarito, infatti, da questa Corte, con ferma giurisprudenza,
nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata
inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13,
comma 1-quater, d.P.R. cit., un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della
prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo (Cass. Sez. U. 08/05/2014, n. 9938; v.
anche Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge.
Così deciso il 21/6/2018
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legge tra le parti».

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