Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19213 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS MARCELLO – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3530/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

28, Int. 3, presso lo studio dell’avvocato BOTTACCHIARI Roberto, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di POTENZA del 2.10.07, depositata il 05/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, in cui il contribuente ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente contro un avviso di irrogazione sanzioni per assunzioni irregolari. L’intimato resiste con controricorso. Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto – con rimessione per nuovo esame e per le spese ad altra Sezione della medesima CTR -, per manifesta fondatezza del secondo e del terzo motivo (inammissibile il primo), alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.

Il mezzo è inammissibile.

Premesso che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta di fronte al giudicato, anche implicito, sulla giurisdizione, sicchè, nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta quando il giudicato in merito alla giurisdizione si era già formato, non essendo stata impugnata sul punto (eventualmente anche sollevando questione di legittimità costituzionale) la pronunzia, è inammissibile l’eccezione di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità (SS.UU. 24883/08; 28545/08; 8998/09; 23205/09; 24182/09), deve rilevarsi che la ricorrente nulla deduce riguardo al fatto che l’appello riguardasse anche la questione di giurisdizione.

Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, l’Agenzia si duole del fatto che sia stato attribuito valore di prova alle sole dichiarazioni dei lavoratori circa la data di inizio dei rapporti mentre, con il terzo motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza impugnata per avere addossato all’ufficio l’onere della prova circa l’effettivo inizio dei rapporti.

Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati.

Premesso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005, l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1 gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1 gennaio, deve ritenersi che, nel processo tributario, le dichiarazioni dei terzi, acquisite nella fase amministrativa e riportate a verbale, concorrono a formare il convincimento del giudice se confortate da altri elementi di prova (Cass. 9402/07), ma non possono assurgere a mezzo esclusivo di prova”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, dichiarato inammissibile il primo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, inammissibile il primo;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA