Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19212 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19212 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2757/2016 R.G. proposto da
Bibliotheca Culinaria S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oreste
Giambellini e Guido Valori, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, n. 106;
– ricorrente contro
A.L.I. Agenzia Libraria International S.r.l., rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Franco Battaglia e Michele Ferreri, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Gramsci, n. 54;
– controricorrente –

A8 – q

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 1201/2015,
pubblicata il 18 marzo 2015;

Data pubblicazione: 19/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2018
dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha
condannato la Bibliotheca Culinaria S.r.l. a pagare, in favore di A.L.I.,

ridotto in parziale riforma della sentenza di primo grado), oltre
interessi e rivalutazione secondo i criteri specificati in motivazione, a
titolo di risarcimento del danno per l’illegittimo recesso dal contratto
con il quale la prima aveva conferito alla seconda l’incarico di
provvedere alla distribuzione dei libri da essa editi nel territorio
nazionale.
Ha confermato nel resto la sentenza impugnata, rigettando
l’appello incidentale di A.L.I. avverso la condanna al pagamento della
somma di C 32.081,33 quale saldo del corrispettivo dei libri ad essa
forniti in esecuzione del contratto.
Ha

infine

condannato

Bibliotheca

Culinaria,

ritenuta

«maggiormente soccombente», al pagamento in favore dell’appellata
del 50% delle spese del grado, liquidate in C 7.500, oltre accessori.
1.1. La Corte di merito ha infatti ritenuto che le prove
documentali offerte e i capitoli di prova orale articolati non fossero
sufficienti a dimostrare il grave inadempimento di A.L.I. S.r.l.,
lamentato in relazione alla scarsa penetrazione nel mercato, in tesi
causata dalla mancata promozione delle collane edite da Bibliotheca
presso le librerie, e che comunque l’assunto risultava in aperta
contraddizione con la mancata disdetta del contratto alla sua prima
scadenza nell’ottobre 2004, allorquando esso invece fu rinnovato
sebbene Bibliotheca avesse già potuto verificare l’asserita scarsa
distribuzione nei precedenti mesi estivi.
Ha inoltre escluso potesse costituire grave inadempimento
l’essersi la società distributrice avvalsa di sub-distributori, non

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Agenzia Libraria International S.r.l., l’importo di C 40.000 (così

essendo stata tale facoltà contrattualmente preclusa.
1.2. In punto di quantificazione del danno la Corte ha poi rigettato
il motivo di gravame con il quale l’appellante lamentava l’utilizzo da
parte del c.t.u. di documentazione prodotta dalla controparte solo nel
corso delle operazioni peritali, dopo la scadenza dei termini istruttori,

sostenuti da A.L.I. per l’attività di distribuzione (provvigioni,
trasporti, imballi, etc.), che nel complesso rappresentavano, come
espressamente indicato dall’ausiliario nel proprio elaborato, «un ben
specifico componente globalmente indicato nel bilancio del 2004 già
depositato da Bibliotheca quale doc. 27 nel termine assegnato»,
concludendo pertanto per la sua «piena utilizzabilità, anche perché
non vi è poi stata alcuna contestazione sulle singole fatture».
Come detto, però, la Corte ha comunque ridotto l’importo
liquidato in primo grado, tenendo conto, quali ulteriori componenti
negativi del presunto mancato reddito, non considerati dal primo
giudice, dell’andamento del mercato e della ridotta capacità e forza di
vendita di A.L.I., dimostrata dall’ampia quantità di libri resi dai punti
vendita.
2. Avverso tale decisione Bibliotheca Culinaria S.r.l. propone
ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui resiste A.L.I.
Agenzia Libraria International S.r.l., depositando controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1322, 1362, 1375 e 1453 cod. civ., in relazione
agli artt. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. per avere la Corte
d’appello ritenuto illegittima l’anticipata risoluzione del contratto,
escludendo potesse costituire grave inadempimento l’essersi controparte
avvalsa, nell’esecuzione delle proprie prestazioni, di sub-distributori.
Lamenta che al riguardo la Corte ha trascurato «la chiara portata
delle clausole contrattuali, volte al riconoscimento di un rapporto di

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rilevando trattarsi di documentazione di dettaglio afferente ai costi

collaborazione commerciale molto ben delineato attraverso precisi (ed
essenziali) obblighi contrattuali».
Premessa la natura di contratto misto del contratto di distribuzione,
rileva che nel caso di specie risultano accentuati i tratti del c.d. contratto
di concessione di vendita (commercializzazione dei prodotti del

concessionario di una posizione di privilegio sul mercato; l’agire del
concessionario in nome e per conto proprio; obblighi di promozione dei
prodotti servizi del concedente), che connotano il contratto, attraverso in
particolare la clausola di esclusiva, di «evidenti elementi fiduciari», che
ne giustificano una «qualificazione forte» come stipulato

intuitu

personae.
Sostiene quindi l’incompatibilità con una tale qualificazione di una
clausola implicita, non concordata tra le parti, di sub-distribuzione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli artt. 2697 e 2711 cod. civ., nonché degli artt. 194, 195 e 198 cod.
proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto utilizzabili i documenti
prodotti da controparte nel corso delle operazioni di c.t.u., valutando gli
stessi alla stregua di documentazione di dettaglio, già desumibile dal
bilancio versato in atti.
Rileva che nel bilancio non vi è in realtà alcun riferimento
circostanziato alle fatture le quali rappresentano solo una parte delle voci
che lo compongono.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce infine, ai sensi dell’art.
360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione alla statuita
condanna alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore di
controparte.
Rileva che la sentenza d’appello ha riformato quella di primo grado
nel capo riguardante l’ammontare del risarcimento del danno, ridotto da
C 189.950 a C 40.000, oltre accessori, restando confermata la sentenza

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concedente in un determinato territorio; ricerca da parte del

A.L.I. al

di primo grado nella parte riguardante la condanna di
pagamento del saldo delle fatture per C 32.081,33.

Sostiene quindi che, dato l’accoglimento parziale del gravame, il
giudice d’appello avrebbe potuto compensare in tutto o in parte le spese
ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte parzialmente

4. È pregiudiziale — in quanto attinente alla procedibilità del
ricorso — il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente,
unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata,
in copia anch’essa autentica, della notificazione (che si afferma essere
stata notificata a mezzo p.e.c. in data 20/11/2015), in violazione
dell’art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ..
Secondo principio consolidatosi nella giurisprudenza di questa
Corte successivamente alla sopra menzionata ordinanza della sezione
sesta, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della
sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, ai
fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art.
369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ., il difensore che
propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è
stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella
cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con
attestazione di conformità ai sensi dei commi

1 bis e 1 ter dell’art.

9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, del messaggio di posta
elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del
provvedimento impugnato, allegati al messaggio (Cass. 22/12/2017,
n. 30765; v. anche Cass. n. 657 del 2017; n. 17450 del 2017; n.
23668 del 2017; n. 24292 del 2017; n. 24347 del 2017; n. 24422
del 2017; n. 25429 del 2017; n. 26520 del 2017; n. 26606 del
2017; n. 26612 del 2017; n. 26613 del 2017; n. 28473 del 2017).
Nel caso di specie risultano prodotte solamente

copia del

messaggio di posta elettronica certificata e copia della relazione di

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vittoriosa.

notifica (recante attestazione, anch’essa in copia, non sottoscritta, di
conformità all’originale degli atti contenuti nel fascicolo informatico da
parte del difensore notificante della controparte).
Manca però l’asseverazione di autenticità delle copie cartacee
prodotte dalla ricorrente.

nemmeno

aliunde

acquisite, non avendo nemmeno la società

controricorrente fattane allegazione.
La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass.
n. 17066 del 2013), essendo stata effettuata in data 18-19/1/2016,
ben oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza
(18/3/2015).
5. Può peraltro incidentalmente rilevarsi che il ricorso, ove
procedibile, sarebbe stato destinato al rigetto.
5.1. Il primo motivo è infatti inammissibile.
Non si ricava infatti dalla motivazione della sentenza alcuna
affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica
negoziale.
La ricorrente del resto nemmeno indica quali canoni, tra quelli
previsti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. sarebbero stati violati, né tanto
meno segnala le ragioni per cui le considerazioni svolte in sentenza
manifestino una tale violazione, risolvendosi piuttosto la censura nella
prospettazione di una diversa ricostruzione della disciplina contrattuale.
Essa invero piuttosto che muovere dalla considerazione di elementi
testuali o extratestuali che coinvolgano entrambe le parti del contratto e
come tali univocamente idonei a dare un senso diverso alle clausole
contrattuali e procedere quindi alla sussunzione del negozio così
ricostruito in un paradigma disciplinatorio, sì da apprezzarne l’aderenza
(magari anche solo parziale e/o secondo schemi combinatori) con una
fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore
oppure conformate dagli usi e dalle prassi commerciali, compie il

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Tali copie e relative attestazioni di conformità non sono state

percorso inverso, postulando apoditticamente uno schema qualificatorio
astratto (contratto di concessione di vendita caratterizzato da intuitu
personae) e la sua vicinanza al caso concreto per poi assumere, alla luce
di esso, una ricostruzione della prima (intenzione comune delle parti) ad
essa conforme e quindi postulare una implicita clausola di esclusione del

Una siffatta prospettazione della censura, non consentanea ai
paradigmi legali di accesso al giudizio di legittimità (art. 360, primo
comma, cod. proc. civ.), si pone, peraltro, in palese violazione anche dei
principi di specificità e di localizzazione ex art. 366, primo coma, n. 6,
cod. proc. civ., non avendo la società ricorrente fornito intelligibile
contezza dei contenuti dei documenti su cui il giudice di appello ha
fondato la propria interpretazione e qualificazione negoziale, né affatto
indicato la sede processuale di riversamento e attuale rinvenibilità dei
documenti medesimi.
5.2. È inammissibile anche il secondo motivo.
La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza
impugnata la quale invero non poggia sulla utilizzabilità dei documenti in
questione, quanto piuttosto sulla desumibilità degli stessi elementi dal
bilancio già ritualmente e nei termini depositato dalla stessa attrice
(appellante).
La contestazione al riguardo espressa in ricorso si risolve anch’essa
nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle prove,
estranea al vizio dedotto e comunque nemmeno più in astratto
consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod.
proc. civ..
Peraltro, come fondatamente dedotto dalla controricorrente,
l’odierna ricorrente non ha alcun interesse a dolersi dell’utilizzo di siffatti
elementi ai fini della quantificazione del risarcimento del danno,
trattandosi — siccome specificamente evidenziato in sentenza — di dati
contabili (costi sostenuti da A.L.I. per l’attività di distribuzione) portati
in deduzione dal totale dei ricavi che sarebbero stati presumibilmente

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ricorso all’opera di sub-distributori.

ottenuti dalla distributrice nel corso della residua durata del rapporto:
dati, dunque, rilevanti esclusivamente a favore della posizione della
società illegittimamente ricevuta dal rapporto, essendo il danno
parametrato sul saldo attivo residuato.
5.3. Il terzo motivo è infine infondato.

giurisprudenza di questa Corte, l’onere delle spese processuali va
attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite
poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale,
sicché viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ., il giudice di
merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e,
invece, vincitrice in un altro grado (v. Cass. 18/03/2014, n. 6259; v.
anche e pluribus Cass. 01/06/2016, n. 11423; Cass. 12/04/2018, n.
9064).
Com’è stato precisato, tale criterio va osservato anche qualora il
giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di
lite, condannando poi per il residuo una delle due parti; in tal caso,
l’unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in
relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte
parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente
vincitrice, in favore della quale il giudice del gravame è tenuto a
provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza
applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi
del giudizio ed al loro risultato (Cass. 23/08/2011, n. 17523).
Nel caso di specie, benché in effetti l’appello dell’odierna
ricorrente abbia trovato parziale accoglimento nella sentenza in
questa sede impugnata, mentre è stato integralmente rigettato
l’appello incidentale in punto di saldo dovuto per le forniture di libri, la
condanna al pagamento del 50% delle spese del secondo grado in
favore dell’appellata rimane comunque giustificata dall’esito

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Va rammentato che, come costantemente affermato dalla

complessivo della lite, che ha visto Biblioteca Culinaria S.r.l.
«maggiormente soccombente», secondo valutazione non palesemente
illogica della Corte d’appello e quindi insindacabile in questa sede in
quanto conforme al suindicato principio di diritto.
6. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente

di legittimità, liquidato come da dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 3.200 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma dello stesso
articolo 13.
Così deciso il 21/6/2018

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condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio

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