Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19211 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. II, 21/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 21/09/2011), n.19211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31712-2005 proposto da:

IMSO SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore D.

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Crescenzio 20, presso lo studio dell’avvocato PERSICHELLI CESARE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BULGARELLI ALDO;

– ricorrente –

contro

Z.A., B.L.;

– intimati –

sul ricorso 3284-2006 proposto da:

B.L. (OMISSIS), Z.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato CAPPABIANCA

FERDINANDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAGALINI GIANFRANCO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

IMSO SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato PERSICHELLI CESARE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BULGARELLI ALDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1197/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

uditi gli Avvocati PERSICHELLI, BULGARELLI difensori del ricorrente

che hanno chiesto accoglimento delle difese depositate ed insistono

sull’accoglimento del ricorso principale e del controricorso al

ricorso incidentale;

udito l’Avvocato CAPPABIANCA Ferdinando, difensore dei resistenti che

riporta alle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; accoglimento quarto motivo del ricorso incidentale e

rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Nel 1990 i coniugi B.L. e Z.A., dopo aver ottenuto concessione a edificare su un loro terreno sito in (OMISSIS), risolvevano consensualmente il contratto intercorso con la ditta Zonta per l’edificazione e addivenivano a un contratto preliminare del luglio 1990 con D.F.D..

Questi aveva preso contatti con gli odierni ricorrenti e con tal A.G., proprietario di area limitrofa, per la realizzazione di un grande fabbricato ad uso uffici, proponendo ai proprietari la cessione di una porzione dell’erigendo fabbricato. Nel 1991 furono stipulati, nello stesso giorno e presso lo stesso notaio, due rogiti: uno di vendita del terreno alla società IM.SO. srl e l’altro di vendita della porzione di fabbricato costruendo al solo B., il quale con atto immediatamente precedente aveva concordato con la moglie il regime di separazione dei beni. Nel marzo 1996 i coniugi B.agivano contro la Imso per la risoluzione del contratto preliminare stipulato con D.F., e dei due contratti del 1991; allegavano il ritardo della Imso nell’adempimento, non avendo ancora la società convenuta presentato il progetto idoneo al rilascio della concessione edilizia.

La Imso resisteva: a) dichiarandosi estranea alla convenzione del 1990; b) negando validità della pretesa indicazione della società quale sostituta contrattuale del contraente; c) negando che vi fosse collegamento negoziale tra i due atti di compravendita del 26 luglio 1991; d) chiedendo il risarcimento dei danni derivati dalla trascrizione.

1.1) Il tribunale di Verona nel 2002 dichiarava risolti per inadempimento della convenuta i due contratti stipulati nel 1991, con la condanna al rilascio degli immobili. Respingeva la domanda di risarcimento danni.

Il 27 luglio 2005 la sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che rigettava gli appelli delle parti. La Corte affermava che non risultava in atti prova del perfezionamento della electio amici da parte del D.F. in favore della società Imso, di cui era amministratore il di lui fratello S.; che il promissario non era mai “uscito dal contratto, ma non era stato citato in giudizio, sicchè il preliminare del 1990 non poteva essere oggetto di risoluzione. Riteneva però che sussisteva collegamento negoziale tra i due contratti del 1991 e che l’inadempimento nella vendita di cosa futura giustificava la declaratoria di risoluzione.

Imso ha proposto ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria. B. e Z. hanno resistito e hanno proposto ricorso incidentale con quattro motivi, resistiti da controricorso Imso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire ricorso principale e ricorso incidentale ex art 335 c.p.c..

2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dei principi giurisprudenziali in tema di collegamento negoziale e delle regole ermeneutiche contrattuali, nonchè insufficiente motivazione. La Corte veneta avrebbe errato nel ritenere sussistente il collegamento negoziale, affermando che i contratti del 1991, pur essendo intervenuti tra soggetti diversi, sarebbero stati funzionalmente connessi e interdipendenti al fine di conseguire unico scopo.

Parte ricorrente contesta che vi sia stato “scopo inizialmente condiviso fra tutte le parti”. Deduce che mancherebbe nella specie il requisito soggettivo del coordinamento dei contratti e nega che vi fosse la connessione teleologica tra essi. Sostiene che l’interesse unitario non sarebbe stato dimostrato e che il solo B. aveva interesse a realizzare una propria nuova officina grazie alla vendita dell’area, mentre la di lui moglie Z. era estranea a tale interesse. Le censure sono infondate.

Sulla corretta premessa che la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stipulati tra soggetti diversi, purchè’ essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti (così Cass. 18655/04) la Corte veneziana ha ritenuto sussistente il collegamento negoziale, valorizzando il rapporto dì coniugio tra B. e Z., che li induceva ad operare nel senso di portare a compimento l’operazione concepita già al tempo dell’intesa con l’ A..

Invano parte ricorrente evidenzia la diversità dei soggetti e tenta abilmente di negare la sussistenza del requisito oggettivo, cioè della finalità complessiva perseguita dalle parti. Insegna la giurisprudenza che nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicchè la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando 1 diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza (Cass 7524/07).

La Corte d’appello ha ineccepibilmente motivato sul punto, spiegando che la collaborazione e il comune interesse tra i coniugi B. e tra essi e la Imso emergeva dal susseguirsi temporale degli atti, dalle modalità scelte per accelerare le pratiche notarili, nonostante i rischi per l’acquirente, dalla coincidenza tra prezzo versato ai coniugi e acconto corrisposto alla Imso dal solo B. per il futuro acquisto. Nè si può omettere di rilevare che la scelta del regime di separazione dei beni appare evidentemente inserita nel contesto dell’operazione per favorire la migliore realizzazione di un obiettivo comune alla famiglia B.. Si badi in proposito che il regime patrimoniale dei beni configurato con la separazione, in luogo della comunione dei beni, non limita nè attenua il vincolo coniugale e i doveri, anche di contribuzione materiale, che derivano dal rapporto, sicchè si risolve soltanto in uno schema dì regolamentazione degli acquisti futuri, volto a semplificare le operazioni condotte singolarmente nell’ambito della propria sfera patrimoniale.

In tale ottica la comune scelta in favore della separazione, in coincidenza con l’avvio dell’operazione negoziale, è indizio di piena intesa agevolativa del programma di interessi volto alla alienazione dell’area e alla costruzione dell’edificio nel quale avrebbe dovuto essere successivamente realizzata la nuova officina B..

Nè valgono le argomentazioni tese a negare il pieno coinvolgimento di Imso nella realizzazione del piano negoziale. L’interesse del costruttore poteva infatti attuarsi solo tramite la piena soddisfazione e conseguente cooperazione dei due venditori. D’altra parte il meccanismo dei pagamenti individuato dalla Corte d’appello conferma che il convincimento del giudice di merito, quanto alla pienezza dell’intesa, era logicamente misurato anche sulla posizione della società, dì cui invano si contesta che condividesse l’accordo complessivo.

Al di là della formale regolarizzazione dell’electio amici da parte del D.F. e della relazione tra i due contratti del 1991 e quello del 1990, la individuazione del nesso tra i contratti del 1991 è dunque sorretta da un accertamento del giudice di merito condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto; pertanto si sottrae al sindacato di legittimità.

3) Altrettanto deve dirsi del secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e vizi di motivazione circa la ritenta sussistenza di inadempimento, da parte della Imso, di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto.

Anche in questo caso la Corte d’appello ha congruamente motivato la propria decisione, addebitando a Imso la colpa di non aver neppure presentato il progetto di costruzione dal giorno del rogito (26 luglio 1991) al giorno di inizio della causa (13 marzo 1996).

Tale statuizione non è inficiata dalle critiche svolte in ricorso.

Secondo parte ricorrente la Corte non avrebbe ben interpretato la consulenza tecnica con riguardo al tempo necessario per definire la pratica. La consulenza a suo dire mirava a stabilire il tempo necessario a far data dallo stato attuale della pratica per conseguire i permessi. La Corte non avrebbe motivato circa “l’imponente attività propedeutica compiuta” e circa il travisamento dei dati della consulenza.

La censura è inammissibilmente formulata. Non emerge infatti quali sarebbero stati gli argomenti della consulenza – peraltro non riportati testualmente – sulla base dei quali sarebbe stata compromessa la validità del ragionamento condotto dai giudici circa la gravità dell’omessa presentazione del progetto.

Nè si può sottovalutare che altro è il tempo necessario per l’elaborazione, e la conseguente presentazione del progetto, altro il tempo che serve alla approvazione dello stesso, previe eventuali modifiche.

L’indagine tecnica disposta sulla concordanza tra progetto e strumenti urbanistici, sullo stato della pratica e il tempo per definirla non vincolava in alcun modo la decisione.

La ctu mirava a una piena conoscenza della vicenda e ad acquisire valutazioni su tutto il comportamento della società, restando libero il giudice di trame, come ha fatto, le conseguenze del caso e di attribuire quindi peso alla insufficiente attività tra il 1992 e il 1994 e alla lentezza nella fase successiva alla variante concordata nel 1994.

3.1) Non coglie nel segno neppure il profilo di doglianza rivolto alla valutazione della sentenza in ordine al ritardo nella predisposizione del progetto di variante.

Secondo i ricorrenti sarebbe illogico rimproverare alla Imso di aver predisposto un primo progetto di massima del 1991, senza tener conto di una modifica urbanistica approvata successivamente cioè nell’estate del 1992.

La risposta a questo rilievo è però contenuta nello stesso motivo di ricorso: alla Corte d’appello non è sfuggito che il piano urbanistico era stato già adottato l’11 gennaio 1990, sicchè alla data della sua formale definitiva approvazione e pubblicazione – tra giugno e agosto 1992 si legge in sentenza – l’ I. era già da tempo a conoscenza dei nuovi parametri costruttivi. Eppure si era fatta trovare impreparata “sia per l’altezza dell’edificio, sia per l’insufficiente distanza dai confini”.

E’ inutile censurare questa puntuale osservazione con l’affermazione (pag. 27 del ricorso) che “è notorio che il piano adottato dal Comune può subire anche profonde trasformazioni in sede di approvazione regionale”.

Per scalfire il rilievo di colpevole inerzia, la società avrebbe dovuto dimostrare che in causa risultava che vi erano effettivamente state queste inattese “profonde trasformazioni”, che toccava ad essa dimostrare per giustificare la condotta tenuta.

Avrebbe potuto facilmente dimostrare di aver a suo tempo predisposto un progetto conforme alla variante adottata ed evidenziare le novità modificative.

Avrebbe anche potuto dimostrare di aver concordato una pausa progettuale con i B., ma neanche questo consta in atti.

3.2) Su quest’ultimo punto si concentra la parte del secondo motivo riservata alla valutazione della firma apposta dal B. al progetto del 1994.

La Corte d’appello ha ritenuto che tale firma, in difetto di espressa dichiarazione volta a sanare il ritardo della Imso, non valeva come accettazione del ritardo stesso.

A questa conclusione, che la Corte successivamente motiva con la superfluità burocratica della firma richiesta dalla società al B., dal quale quindi avrebbe cercato di ottenerla perchè, sapendosi in difetto, avrebbe così sperato di trovare approvazione del suo operato, parte ricorrente contrappone una diversa lettura. Il B. avrebbe manifestato in tal modo la propria tolleranza, manifestata anche dall’assenza di precedenti diffide e di un termine per la progettazione, poichè unico termine pattuito era quello, decorrente dal rilascio della concessione, di 24 mesi per la ultimazione dei lavori di costruzione.

La tesi, pur se argutamente sviluppata, non vale a dimostrare la illogicità della diversa opinione dei giudici di merito, nè, soprattutto sì rivela decisiva.

Sotto il primo aspetto può dirsi che è ben ardito evincere da una delle firme di presentazione di variante, che sono normalmente percepite come mero adempimento burocratico, la piena rinuncia a far valere, in un successivo contenzioso, la rilevanza della condotta contrattuale inadempiente fino a quel momento tenuta. La tollerante disponibilità a un ultimo tentativo di favorire la presentazione e approvazione del progetto non inibisce al proprietario-venditore di dolersi in seguito della complessiva condotta del costruttore- progettista. Nè si può negare che è coerente con tale vigile tolleranza la assenza di precedenti diffide. Il comportamento contrattuale va riletto nella fase del contenzioso in relazione anche al cattivo uso dì tale tolleranza fatto dall’obbligato che risulti in ritardo nella prestazione. Ineccepibile logicamente è dunque la lettura della Corte d’appello, che si ritiene sufficientemente motivata.

Ma v’è di più: la Corte ha rimproverato alla ricorrente – e il controricorso corrobora l’argomento con precisi riferimenti alle manchevolezze di Imso – di aver tardato ulteriormente per quasi due anni (17 marzo 1994 firma degli attori, cfr pag. 26 ricorso, – 13 marzo 1996 notifica della citazione) nel presentare il progetto. Due anni di tempo, dopo quelli già trascorsi, sono stati ritenuti un lasso di tempo intollerabile.

Questa assorbente, insindacabile, valutazione non è incisa dai rilievi attinenti la pretesa approvazione del ritardo negli anni tra il 1991-1994.

4) Il rigetto del ricorso principale non rende superfluo l’esame del ricorso incidentale, che punta, con il quarto motivo, al risarcimento del danno subito dai signori B..

I primi tre motivi mirano a far emergere, anche a questo fine, un ancor più grave inadempimento, volendo ricollegare la responsabilità Imso per i contratti del 1991 anche al contratto preliminare del 1990.

Infondatamente il primo motivo lamenta violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. con riferimento alla questione concernente la forma dell’electio amici, che sarebbe stata oggetto di eccezione tardivamente sollevata da Imso in sede di appello.

La Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere ammissibile siffatta eccezione, ritenuta fondata limitatamente alla mancanza di accettazione scritta dell’electio da parte della Imso, che non aveva neppure dato procura scritta al D.F..

La tesi è smentita dagli atti.

La sentenza dì primo grado riferisce infatti (pag. 8) che era stato eccepito che la convenzione del 1990 non poteva essere riferita alla Imso, perchè “non vi era stata dichiarazione di nomina dì essa convenuta nella forma scritta prevista a pena di nullità”.

Ancor più esplicitamente la comparsa di risposta Imso in tribunale (pag. 3) rilevava che era richiesta la forma scritta per gli atti giuridici relativi agli immobili e che la dichiarazione di nomina Imso da parte del D.F. non era mai stata resa con tale forma.

Se ne desume quindi che era stato tempestivamente contestato il perfezionarsi della electio amici proprio con riferimento alla forma dell’atto e che dunque era tempestivamente sorto il corrispondente onere probatorio degli attori, che intendevano valersi dell’electio amici, di dimostrare che la relativa fattispecie si era formalmente perfezionata.

5) Insussistente è anche la denunciata violazione dell’art. 1403 c.c., oggetto del secondo motivo di ricorso incidentale. Per fondare la decisione relativa alla mancanza di forma della electio amici, la Corte di appello ha esattamente invocato Cass la sentenza dì questa Corte n. 15164 del 2001, a mente della quale “nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile) la dichiarazione di nomina e l’accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto, ma ciò non va inteso nel senso che debbano necessariamente essere consacrate in una formale dichiarazione diretta all’altro contraente, essendo sufficiente che a costui pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione; quanto, poi, a quest’ultima dichiarazione, la stessa può risultare anche dall’atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell’altro contraente.” Secondo gli odierni ricorrenti, che guardano alla parte finale della massima, Imso avrebbe accettato per iscritto la designazione perchè oltre a sottoscrivere i due rogiti, si era “costituita nei diversi gradi di giudizio, così come richiesto da Codesta Corte nella sentenza precitata”.

L’equivoco è evidente. Nel caso di Cass. 15164/01 si ha accettazione scritta implicita se con citazione si agisce per far valere un contratto per il quale si è stati designati dal contraente come terzo subentrante. Imso non ha agito per far valere l’electio amici.

E’ stata convenuta in giudizio sul presupposto che tale electio vi fosse, ma sì è costituita per contestare ciò, come prima si è rilevato dall’esame della comparsa di risposta e della sentenza dì primo grado.

6) La manifesta infondatezza dei primi due motivi svuota di pregio il terzo motivo, sempre attinente il coinvolgimento nel collegamento negoziale del contratto preliminare nel quale Imso sarebbe subentrata in forza della electio amici. La censura trae spunto (v. ricorso incidentale pag. 20) da questo presupposto, che non sussiste, cosicchè la motivazione sul punto controverso risulta congrua e logica.

7) Risulta invece parzialmente fondato il quarto motivo, che denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione sul danno subito dai signori B..

La Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello incidentale B. – Z., che era teso a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione dei tre contratti (sentenza pag.

5), ma ha motivato solo con riferimento al danno da risoluzione del contratto preliminare. Avendo escluso la validità dell’electio amici e il subentro nel preliminare, ha negato che spettasse agli appellanti incidentali il risarcimento previsto nella clausola Q) del suddetto contratto.

Nell’odierno ricorso incidentale i B. insistono ancora su questa voce di danno, che non spetta loro, atteso che la pronuncia che nega la risoluzione di quel contratto viene confermata.

Insistono però anche sulle voci di danno richieste in primo grado e in appello quale conseguenza della risoluzione dei due contratti del 1991.

Su questi aspetti della domanda il vizio di motivazione è sussistente, giacchè la Corte d’appello ha apoditticamente respinto la domanda risarcitoria. Il ricorso riassume gli estremi della formulazione della domanda, le fasi processuali in cui è stata ribadita, l’elenco dettagliato (pag. 23 e 24) delle pretese risarcitorie e le prove offerte, così dimostrando la decisività della censura.

Ne consegue che su questo punto la sentenza va cassata e la Corte d’appello di Venezia in sede di rinvio dovrà nuovamente decidere sulla sussistenza e l’eventuale liquidazione del danno subito dai B. per inadempimento e risoluzione dei due contratti del 1991.

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale. Accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, che respinge nel resto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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