Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19211 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 07/07/2021), n.19211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12788/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.C. rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Tarricone

elettivamente domiciliata in Roma, via Emilio Dè Cavalieri n. 11

presso lo studio dell’avv. Anton Giulio Lana per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 502/15/13, depositata il 17.12.2013;

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 25.3.2021 dal

Consigliere Castorina Rosaria Maria.

 

Fatto

OSSERVA

L’Agenzia delle Entrate emetteva, per l’anno di imposta 2007, un avviso di accertamento nei confronti di S.C., esercente una attività di bar e caffè oltre alla vendita di tabacchi e lotterie varie, con cui veniva contestato il conseguimento di maggiori ricavi a fronte dell’applicazione di una percentuale di ricarico negativa del tutto incongruente anche rispetto alla media del settore; recuperava a tassazione maggiori ricavi oltre ammortamenti non deducibili.

La contribuente impugnava l’avviso e la CTP di Benevento accoglieva il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione regionale della Campania, con sentenza n. 502/15/2013, depositata il 17.12.2013 lo rigettava sul presupposto che la contribuente avesse fornito adeguata giustificazione della contestata antieconomicità della attività di bar che aveva subito una forte limitazione per effetto di lavori di ristrutturazione eseguiti tra il mese di luglio dell’anno 2006 e il mese di maggio 2007.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidandosi ad un unico motivo.

S.C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la difesa erariale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, nonchè dell’art. 2697 c.c..

Lamenta che la CTR aveva ritenuto adeguata la giustificazione offerta sulla contestata antieconomicità nonostante la contribuente non avesse dimostrato le ragioni per le quali aveva conseguito ricavi inferiori al costo delle merci.

La censura non è fondata.

Va premesso che l’accertamento fiscale da cui muove la presente controversia, è un accertamento di tipo analitico- induttivo, accertamento che origina dall’analisi dei costi sostenuti ed esposti in contabilità dall’impresa, per giungere a ritenere insufficienti i ricavi dichiarati (nella specie relativi all’anno 2007) e ciò anche sulla base dei ricavi e delle spese applicati in esercizi consimili relativi a diverse annualità.

La giurisprudenza costante di questa Corte ritiene che, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, i ricavi possano essere ritenuti falsi anche in base alla loro sproporzione, per difetto, rispetto ai costi e che, in tale contesto, sia possibile un accertamento analitico-induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20422 del 21/10/2005, Rv. 585383-01, secondo cui l’accertamento analitico- induttivo, è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica la gestione).

In particolare è stato da tempo chiarito che “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 24/09/2014, Rv. 632351-01); egualmente, in materia di IVA, è stato soggiunto che “l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (cfr., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638202-01; eadem, Sez. 5. Ordinanza n. 25217 del 11/101/2018).

Nella specie, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha fondato il suo ragionamento sulla prova logica afferente al tipo di accertamento analitico-induttivo, ritenendo, in base agli elementi acquisiti, che la contribuente avesse fornito la prova contraria alla tesi dell’Ufficio, così dimostrando la veridicità della dichiarazione.

In particolare la CTR ha osservato che “l’attività commerciale di rivendita di caffè ed altri prodotti da Bar, ebbe a subire una forte limitazione per effetto dei lavori di ristrutturazione eseguiti tra il mese di luglio dell’anno 2006 ed il mese di maggio 2007. Siffatta circostanza, a parere di questo Giudice, appare ampiamente giustificativa della presunta condotta apparentemente antieconomica serbata dalla contribuente nella gestione dell’attività di Bar nel corso del suddetto periodo oggetto dell’accertamento in questione. Nessun dubbio, pertanto, che tale attività sia stata gestita in maniera residuale soprattutto a fronte del notevole incasso derivante dalla contestuale attività di rivendita di tabacchi sulla quale si era concentrata l’attività della S.”…

Nè, in questa sede è ammissibile introdurre una nuova valutazione dei fatti oggetto del giudizio di merito, come sembra voler proporre, surrettiziamente, la ricorrente Amministrazione, nella parte in cui assume che una corretta valutazione degli elementi circostanziali emergenti nella fattispecie avrebbe dovuto portare la Commissione a concludere per l’antieconomicità della gestione d’impresa. Ed invero, il giudizio di merito non può essere ulteriormente revisionato in questa sede, tenuto conto del principio di diritto secondo cui: “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (così, Sez. 6- 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792-01; cfr. altresì, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01).

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.100,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali ed Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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