Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19211 del 02/08/2017

Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17647-2012 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE

CUBONI 12, presso lo studio dell’avvocato DI CELLERE GANGEMI, STUDIO

LEGALE MACCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO GANGEMI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 01/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

il dott. P.G., medico convenzionato col s.s.n., ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte che, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha negato il rimborso dell’Irap versata negli anni 2006 e 2007, stante la sussistenza, in questi due anni, di spese relative al lavoro dipendente di una segreteria coadiuvante il P. nella sua attività professionale; spese a dire della commissione tributaria sintomatiche di una struttura organizzata di modeste dimensioni;

l’amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, denunciando errata applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e violazione degli artt. 23 e 53 Cost., il ricorrente censura la sentenza perchè il requisito per l’applicazione dell’Irap è l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata, insuscettibile di venire in considerazione dinanzi a quanto accertato in fatto dalla commissione tributaria a fronte dell’attività dei medici di famiglia convenzionati col s.s.n.;

col secondo motivo, il ricorrente denunzia la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione con riferimento al punto decisivo concernente l’effettiva individuazione dell’autonoma organizzazione;

i motivi, unitariamente esaminabili per connessione, sono fondati;

la commissione tributaria ha ritenuto esistente, per le sole annualità 2006 e 2007, il presupposto dell’Irap in base ai quadri RE delle dichiarazioni annuali, poichè era emersa una struttura organizzativa “di modeste dimensioni” con “costi per spese di lavoro dipendente (…) “relativi ad una segreteria coadiuvante il P. nella sua attività professionale”;

in forza di tale fatto la commissione ha ritenuto inesistente il “requisito dell’assenza di collaboratori, condizione necessaria per l’esenzione dal tributo”;

la conclusione alla quale è giunta la commissione tributaria non può esser condivisa;

a fronte di quanto in un primo momento ritenuto da alcune decisioni di questa Corte, secondo le quali l’utilizzo di una segretaria i cui costi sono stati indicati nel quadro RE della dichiarazione fiscale è condizione per l’applicazione dell’Irap al medico convenzionato con il s.s.n. (v. Cass. n. 25910-11), l’orientamento giurisprudenziale si è da ultimo consolidato sull’affermazione contraria;

le Sezioni unite della Corte hanno invero precisato che in linea generale sussiste l’autonoma organizzazione, quale presupposto dell’Irap, qualora un esercente attività libero-professionale si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; il quale lavoro, però, “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive” (v. Cass. Sez. U n. 9451-16);

l’assunto trova fondamento nella constatazione che una necessariamente diversa incidenza viene ad assumere l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico;

consegue che, a fronte della riscontrata esistenza di un unico simile fattore organizzativo, l’Irap non è dovuta e la domanda di rimborso va accolta;

tanto può fare direttamente questa Corte, decidendo altresì il merito della controversia ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

la sopravvenienza del citato arresto delle Sezioni unite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria impugnazione del contribuente anche in relazione alle annualità 2006 e 2007; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, su relazione del cons. Terrusi (est.), il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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