Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19210 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 28/09/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 28/09/2016), n.19210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.R. e C.F., rappresentati e difesi, per

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Fabio Favero

e Sabina Ciccotti, elettivamente domiciliati presso lo studio della

seconda in Roma, via Lucrezio Caro n. 62;

– ricorrenti –

contro

M.G., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato Francesco Santini, e

successivamente dall’avv. PADOVAN Giuseppe elettivamente domiciliata

in Roma, via Città di Cascia n. 8, presso lo studio dell’Avvocato

Enrico Bracco;

– controricorrente –

e

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1233/2010,

depositata il 3 giugno 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per i ricorrenti, l’Avvocato Sabina Ciccotti e, per la

controricorrente, l’Avvocato Enrico Bracco con delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

De Renzis Luisa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 maggio 1999, P.R. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, L.M., lamentando la realizzazione, da parte di quest’ultimo, di un’autorimessa in violazione della normativa sulle distanze, in quanto edificata a distanza di soli 50-80 centimetri dal confine con la sua proprietà, costituita da un muro di contenimento, avente le caratteristiche di una costruzione. Chiedeva, quindi, la condanna del L. all’arretramento del manufatto e al risarcimento dei danni.

Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda, sul rilievo che il manufatto era stato realizzato sulla base di un progetto in relazione al quale i precedenti proprietari della particella n. (OMISSIS) avevano prestato il proprio consenso alla costruzione a distanza inferiore a quella legale, mentre l’attore aveva acquistato la detta particella solo nel (OMISSIS). Il L. proponeva a sua volta domanda riconvenzionale, chiedendo, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di C.F., la condanna del P. e della C. all’arretramento dell’autorimessa dai medesimi edificata a distanza inferiore rispetto a quella legale.

L’adito Tribunale, espletata una consulenza tecnica d’ufficio ed acquisita la documentazione prodotta, con sentenza del 6 agosto 2003, accoglieva la domanda principale, limitatamente all’arretramento dell’autorimessa realizzata dal L. sino alla distanza legale di cinque metri dal confine; rigettava la domanda di danni e la riconvenzionale; poneva le spese di lite a carico del L..

Avverso questa sentenza proponeva appello L.M.; si costituiva il P. resistendo al gravame, mentre non svolgeva attività difensiva la C.. Con atto di intervento di terzo in data 3 febbraio 2009 interveniva in giudizio M.G., moglie del L., la quale, assumendo di essere comproprietaria con il marito del compendio immobiliare oggetto di causa e come tale litisconsorte necessaria pretermessa, chiedeva la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata.

L’adita Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1233 depositata il 3 giugno 2010, riteneva fondata l’eccezione formulata dalla interveniente, avendo ella dimostrato la propria qualità di coniuge in comunione legale dei beni e quindi di comproprietaria del compendio immobiliare, sicchè la domanda volta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e quindi alla demolizione del manufatto avrebbe dovuto essere proposta anche nei suoi confronti.

Per la cassazione di questa decisione P.R. e C.F. hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, M.G.. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia dichiarato la nullità dell’intera sentenza di primo grado, e quindi anche dei capi della stessa relativa al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal L. nei loro confronti. Il vizio della mancata integrazione concerneva, infatti, solo il capo relativo alla domanda proposta nei confronti del L. e non anche della litisconsorte necessaria M., ma non quello relativo alla reiezione della domanda riconvenzionale proposta dal L.; domanda in relazione alla quale il contraddittorio risultava correttamente instaurato, atteso che la stessa era stata preceduta dalla richiesta di chiamata in causa della C..

2. – Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione dell’art. 354 cod. proc. civ., deducendo che la Corte d’appello avrebbe errato a disporre il rinvio al primo giudice anche in relazione alla causa correttamente introdotta con la riconvenzionale nei confronti di entrambi i legittimati passivi; nè la domanda principale e quella riconvenzionale potevano ritenersi inscindibili o dipendenti l’una dall’altra.

3. – Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il mancato esame dell’appello proposto dal L. relativamente alla domanda riconvenzionale nei confronti di essi ricorrenti si risolverebbe nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

4. – Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la Corte d’appello illustrato le ragioni per le quali, in presenza di due domande autonome e ravvisandosi la necessità di rimessione al primo giudice di una sola delle due, fosse invece necessaria la remissione della intera causa al primo giudice.

5. – Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato.

5.1. – Il ricorso è innanzitutto ammissibile, avendo questa Corte affermato il principio, condiviso dal Collegio, per cui “la sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice” ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate” (Cass., S.U., n. 25774 del 2015).

5.2. – Nel merito, il ricorso è, come detto, fondato.

Nel giudizio di primo grado sono state proposte due domande, una principale e l’altra riconvenzionale, entrambe volte ad ottenere la demolizione di un fabbricato perchè edificato a distanza inferiore a quella legale.

La domanda principale è stata introdotta dal P., nei confronti di L.M., del quale ha anche chiesto la condanna al risarcimento dei danni; la domanda riconvenzionale è stata proposta da quest’ultimo nei confronti del P. e della moglie C.F., chiamata in causa su istanza del L..

Il Tribunale di Bassano del Grappa ha accolto la domanda principale, limitatamente alla denunciata violazione delle distanze, e ha rigettato quella riconvenzionale, oltre alla domanda di danni proposta dal P..

Il L. ha quindi proposto appello, cui ha resistito il solo P., mentre la C. non ha svolto attività difensiva.

In sede di appello è intervenuta, ai sensi degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ., M.G., coniuge di L.M. in comunione dei beni, deducendo di essere anche lei proprietaria della autorimessa della quale era stata ordinato l’arretramento, e dolendosi della mancata integrazione nei suoi confronti del contraddittorio nel giudizio di primo grado.

La Corte d’appello ha accolto il rilievo della M., litisconsorte pretermessa (Cass. n. 8441 del 2008; Cass. n. 17532 del 2010), e ha riformato la sentenza rimettendo l’intera causa al giudice di primo grado.

Orbene, se il primo capo della decisione appare corretto, trovando applicazione il principio per cui “la domanda di demolizione del muro di confine illegittimamente costruito dal confinante, ove proposta nei confronti del proprietario del fondo contiguo a quello attoreo, ha natura reale; qualora il confinante sia coniugato in regime di comunione legale sussiste il litisconsorzio necessario con il coniuge, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda inciderebbe sul contenuto del diritto di proprietà dell’immobile e sulle facoltà di godimento e di disposizione di esso, di cui sono titolari entrambi i comproprietari del bene, a prescindere dall’autore dell’opera illegittimamente realizzata” (Cass. n. 8441 del 2008; Cass. n. 17532 del 2010), altrettanto non può dirsi del capo della decisione impugnata con il quale è stata disposta la rimessione al primo giudice di tutta la causa e non solo della domanda in relazione alla quale è stata accertata la violazione del contraddittorio.

Deve infatti ritenersi che, in presenza di due domande autonome tra loro, una delle quali soltanto esaminata in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, non essendo la domanda principale stata proposta anche nei confronti del coniuge in comunione legale dei beni, la Corte d’appello avrebbe dovuto limitare la propria decisione alla sola domanda in relazione alla quale si era verificata la violazione del contraddittorio ed avrebbe, invece, dovuto decidere sull’appello del L., atteso che la domanda riconvenzionale di arretramento da quest’ultimo proposta nei confronti del P. e della C., era stata esaminata dal Tribunale nei confronti dei legittimi contraddittori.

Nè potrebbe ipotizzarsi che inerendo le due domande di demolizione ad autorimesse realizzate dalle parti su particelle confinanti, la determinazione della violazione o no delle distanze postulasse il contemporaneo esame di entrambe le domande, atteso che dalla sentenza impugnata non emerge – nè una simile circostanza è dedotta dalla controricorrente – che i due immobili della cui distanza dal confine si discute in questo giudizio fossero in relazione l’uno con l’altro, nel senso che le rispettive distanze fossero reciprocamente condizionate.

La Corte d’appello avrebbe, quindi, dovuto separare la domanda volta all’accertamento della violazione delle distanze legali denunciata originariamente dal P. nei confronti del solo L., per la quale era sussistente la denunciata violazione del contraddittorio, e quella proposta dal L. nei confronti del P. e della C., atteso che il contraddittorio in relazione a questa domanda era sin dall’inizio integro, non rilevando la mancata partecipazione al giudizio di primo grado della coniuge del L., in quanto “il principio, secondo cui in tema di azioni a tutela delle distanze legali sono contraddittori necessari, dal lato passivo, tutti i comproprietari pro indiviso dell’immobile confinante, quando ne venga chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza inutiliter data”, non si applica nel caso in cui plurimi soggetti siano, in ipotesi, interessati ad ottenere la demolizione dell’opera eseguita in violazione delle predette distanze, potendo costoro agire individualmente, con la conseguenza che la sentenza emessa in favore anche di uno solo di essi è suscettibile di esecuzione e, perciò, utilmente data” (Cass. n. 8949 del 2009; Cass. n. 2035 del 1980).

Del resto, questa Corte ha avuto modo di affermare che “disposta dal giudice di appello la rimessione al giudice di primo grado, per difetto d’integrità di contraddittorio (art. 354 c.p.c., comma 1), della causa concernente la domanda riconvenzionale, con la conseguente separazione di tale causa da quella relativa alla domanda principale, gli effetti della successiva estinzione di uno dei due processi – essendo questi autonomi e distinti, anche se eventualmente legati da un rapporto di pregiudizialità – non si estendono all’altro (Cass. n. 2302 del 1981); da ciò dovendosi desumere la piena ammissibilità della separazione delle domande nel caso in cui le stesse non diano luogo ad una ipotesi di dipendenza.

6. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia perchè proceda all’esame dell’appello proposto dal L. in relazione alla reiezione della sua domanda riconvenzionale.

Al giudice del rinvio è rimessa altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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