Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19210 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19210 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 5057-2016 proposto da:
ZUCCONI GALLI

FONSECA FERDINANDO,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA MAllINI 27, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
2018
1603

BERTI CHIARA, BERTI MATTEO, VANNUCCHI GIUSEPPINA
ANNA,

POLIGRAFICI EDITORIALI SPA

Procuratore

Dott.

LUCA

CERONI,

in persona del
elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso
lo studio dell’avvocato

NICOLA LAURENTI,

1

che li

Data pubblicazione: 19/07/2018

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANTE
GAZZARRI giusta procura speciale in atti;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 66/2015 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 15/01/2015;

consiglio del

28/05/2018

dal

ANTONELLA DI FLORIO;

2

Consigliere

Dott.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

Ritenuto che

1. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca ricorre, affidandosi a quattro motivi, per
la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, in parziale
riforma della pronuncia del Tribunale, aveva dimezzato la somma liquidata a

ai suoi danni da Riccardo Berti, in qualità di direttore responsabile del
quotidiano “La Nazione” e di estensore dell’articolo pubblicato il 14.10.1996 del
quale era stata accertata la potenzialità lesiva.
2. Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Il Collegio ha deliberato che la motivazione sia resa in forma semplificata, ai
sensi del decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 136 del 14
settembre 2016.
Considerato che

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex artt. 360 n° 4 , 112 e 342 cpc,
la nullità della sentenza.
In primo luogo, censura il contrasto fra la statuizione della pronuncia di
primo grado, non impugnata, secondo cui l’articolo era “apparso in prima
pagina ” e quella della Corte territoriale che aveva affermato che “pur non
collocato in prima pagina” l’articolo era inserito in un “riquadro” che era volto
ad attirare l’attenzione del lettore: deduce, al riguardo la violazione dell’art.
112 cpc assumendo che la statuizione sul punto era andata oltre il devolutum
ed aveva concorso a determinare impropriamente la riduzione della somma
liquidata a titolo di risarcimento.
Lamenta lo stesso vizio di ultrapetizione in relazione alla censure mosse
dall’appellante sul quantum che erano circoscritte all’assenza, nell’articolo,
della indicazione delle generalità e della carica rivestita dalla persona
diffamata, mentre la Corte aveva esteso le sue argomentazioni ad una
rivalutazione generale della misura del risarcimento .
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titolo di risarcimento del danno per la diffamazione a mezzo stampa commessa

1.1. La censura è, sotto il primo profilo, inammissibile per mancanza di
interesse e di coerenza fra le premesse del rilievo e l’assenza di una critica
specifica : il ricorrente, infatti, non ha colto la ratio decidendi della statuizione
volta a dare rilievo, comunque, alla collocazione dell’articolo, “inserito dentro
un riquadro” , circostanza che costituisce, come affermato dalla stessa Corte,
“una modalità espositiva maggiormente idonea ad attirare l’attenzione del

ricorrente che ha esordito affermando che “la Corte fiorentina pare non aver
dato all’argomento particolare rilevanza esplicita” ( cfr. pag. 8 del ricorso),
sostenendo poi, in termini di mera probabilità che tale statuizione possa aver
influito nella decisione di dimezzare il risarcimento liquidato dal Tribunale.
1.2. In relazione al secondo rilievo, inoltre, il motivo è infondato.
L’appello, infatti, è stato proposto nell’ottobre 2009, e cioè nella vigenza della
precedente formulazione dell’art. 342 cpc: il regime dell’appello civile non
conteneva ancora gli stringenti vincoli poi introdotti dalla L. 134/ 2012 per i
motivi di gravame.
La censura allora proposta sul quantum, anche se sintetizzata dalla Corte con
il riferimento a due principali circostanze (e cioè, l’assenza di elementi di
immediata percezione per l’identificazione del destinatario dell’articolo
diffamatorio ed il fatto che il Berti fosse stato condannato in sede penale ex
art. 444 cpp: cfr. pag. II della sentenza impugnata), riguardava
espressamente il complessivo “tenore” dell’ articolo: gli elementi di censura
poi trascritti dalla Corte come sintesi del motivo sono stati oggetto di
sussunzione esemplificativa ma la censura intendeva investire l’intera
statuizione sotto i vari profili che poi, in motivazione, sono stati affrontati e
sviluppati.
Il vizio di ultrapetizione della pronuncia è, quindi, infondato, in quanto la Corte
si è mantenuta all’interno dei limiti del devolutum.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 n° 3, la falsa
applicazione dell’art. 185 co II cp e dell’art. 12 L. 8 febbraio 1948 n° 47 ed, ex
art. 360 n° 4 cpc , la violazione dell’art. 111 Cost , 132 n° 4 cpc , 118 Disp Att.
cpc per mancanza di motivazione.
4

lettore”: e la contraddizione della critica sembra essere colta dallo stesso

Lamenta che la Corte , pur avendo affermato che la sanzione pecuniaria di cui
all’art.12 L. 47/1948 aveva natura aggiuntiva rispetto al risarcimento del
danno, era giunta ad una quantificazione equitativa omnicomprensiva che
ricomprendeva, senza alcuna distinzione, entrambe le fattispecie.
Assume che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato la necessità di una
autonoma liquidazione della sanzione e che la Corte territoriale, cumulando

di pronunciarsi su entrambe le poste: attraverso il vizio violazione di legge,
dunque, il ricorrente deduce la nullità della sentenza.
Il motivo è prospettato in modo alternativo ed è inammissibile per mancanza di
specificità, dovendosi comunque precisare che “l’autonomia” della posta
risarcitoria non preclude che la somma dovuta possa essere complessivamente
indicata, purché si dia conto della inclusione delle due voci, con ciò facendo
risultare che si è ricompreso sia il risarcimento del danno che la peculiare
sanzione privata prevista dalla legge (cfr. al riguardo, Cass. 14761/2007;
Cass. 29640/2017).
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 111 Cost , 132 n° 4 cpc , 118 Disp Att cpc e la nullità della sentenza
per motivazione apparente ex 360 n° 4 cpc : assume che la Corte aveva
confermato la pronuncia in ordine all’an debeatur indicando sei argomenti dai
quali doveva evincersi la perfetta riconoscibilità della persona diffamata ed
aveva poi, sul quantum, contraddittoriamente diminuito la valenza degli stessi
elementi, rendendo con ciò una motivazione apparente ed, in quanto tale,
inesistente.
Il motivo è inammissibile.
La censura proposta di traduce in una critica della motivazione che non è
affatto illogica visto che la mancata indicazione del nome e delle generalità,
pur non escludendo il carattere diffamatorio della notizia determina
certamente una minore potenzialità offensiva di essa; e ciò, rispetto al
quantum, ben può accompagnarsi ad una valutazione diversa e riduttiva della
misura del risarcimento.

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l’importo del risarcimento e della sanzione in un’unica somma aveva omesso

E, tanto premesso, si osserva che con gli argomenti prospettati, il ricorrente
chiede nella sostanza una rivalutazione di merito della controversia e delle
emergenze istruttorie, in presenza di una motivazione congrua e logica ( cfr.
pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata): la censura, pertanto non può trovare
ingresso in sede di legittimità.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 n° 3 e 4 cpc la

e 2059 c.c. nonché la nullità della sentenza per mancanza di motivazione:
critica la pronuncia con riferimento ai sei argomenti sui quali era stata fondata
la riduzione del quantum e deduce l’illogicità della affermazione che non
c’erano state “ulteriori” conseguenze a carico del diffamato.
Il motivo è inammissibile, sia in quanto la doppia rubrica viola il principio della
critica vincolata che informa il giudizio di legittimità sia in ragione del fatto
che, comunque, anche tale censura chiede una rivalutazione del merito della
controversia in presenza di una motivazione che è sicuramente al di sopra del
“minimo costituzionale” ( cfr. Cass. SU 8053/2014; Cass. 16502/2017; Cass.
23940/2017) e che è connotata da logicità rispetto ai sei argomenti oggetto
di rilievo.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C
5400,00 per compensi, oltre accessori e rimborso spese generali nella misura
di legge.
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violazione e f.a. dell’art. 595 primo e secondo co c.p. e degli artt. 1226, 2056

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del

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