Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19210 del 08/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 08/09/2010), n.19210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS MARCELLO – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2897/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.F., UNIRISCOSSIONI SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA

PROVINCIA DI TORINO, GRUPPO RISCOSSIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 60/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO dell’11.12.07, depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La decisione impugnata ha ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti i termini dettati dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, conv.

con L. n. 156 del 2005 e su tale premessa in diritto ha ritenuto “consolidata” la posizione del contribuente in relazione alla dichiarazione del 1999, essendo stata la cartella notificata oltre il termine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Sotto il profilo delle asserite violazioni dell’art. 360, n. 5, l’Agenzia lamenta che sarebbe mancata la valutazione della data di notifica della cartella di pagamento, la cui essenzialità apparirebbe in re ipsa, vertendosi proprio in ordine alla tempestività della stessa e che, comunque, la decisione sarebbe contraddittoria, in quanto ove si volesse ritenere valutata la questione della data di notifica, questa sarebbe stata contraddittoriamente ritenuta intempestiva pur essendo stata indicata, nella parte in fatto, avvenuta il 31.05.2005 e, quindi, entro il predetto termine (scadente il 31 dicembre 2005).

Il ricorso si rivela manifestamente inammissibile. Dato che la stessa parte ricorrente ritiene corretta la motivazione in diritto dell’impugnata sentenza, è indubbio che la questione della tempestività, o meno, della notifica della cartella di pagamento è di mero fatto, sicchè l’asserita erronea percezione dell’epoca della stessa, quale si assume risultare dagli atti (si noti che, al riguardo, s’invoca la data di notifica della cartella risultante dalla parte in fatto della sentenza impugnata, la quale poi indica nella precedente data del 23.03.05 quella di presentazione del ricorso avverso cartella notificata il 31.05.05), integra un motivo di revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non già motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, lamentandosi un errore meramente percettivo, cadente sul contenuto testuale di un atto processuale, di per sè insuscettibile di apprezzamento, nè, comunque, oggetto della benchè minima attività di giudizio o di interpretazione ad opera della C.T.R. (Cass. n. 2428/06; 15672/05).

Si propone la trattazione in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notifica agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte; vi è memoria della parte erariale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non inficiati da quanto osservato nella memoria, e, pertanto, riaffermato il principio sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, in assenza di svolgimento di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010

 

 

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