Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1921 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1921 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 4270-2010 proposto da:
CHIARUCCI

ROBERTO

CHRRRT49P02F572Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato GENTILE GIAN MICHELE,
rappresentato e difeso dagli avvocati MEREU MASSIMO,
FRATONI ROBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3007

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),
in persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 29/01/2014

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
LUIGI e FABBI RAFFAELA, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;

controri corrente

di FIRENZE, depositata il 05/08/2009 R.G.N. 1233/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1039/2009 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 luglio 2009 la Corte d’appello di Firenze ha
confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 21 maggio 2008 con la
quale era stata rigettata la domanda di Chiarucci Roberto intesa ad ottenere
il ripristino della rendita da malattia professionale. La Corte territoriale ha

decorso del termine di tre anni e 150 giorni di cui agli artt. 111 e 112 d.P.R.
1124 del 1965 dalla data della visita collegiale eseguita in data 19 aprile
2000 a seguito del ricorso amministrativo del Chiarucci, fino al 21 luglio
2005 data di deposito del ricorso giudiziale.
Il Chiarucci propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato
ad un unico motivo.
Resiste con controricorso l’INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con
riferimento all’erronea affermazione della Corte territoriale secondo cui
non vi sarebbero stati ulteriori atti interruttivi della prescrizione dopo la
visita collegiale del 19 aprile 2000, senza considerare l’ulteriore evento
intemittivo della prescrizione costituito dalla comunicazione dell’esito
della visita stessa, comunicazione avvenuta in data 20 novembre 2002. Su
tale presupposto il giudice di merito avrebbe dovuto accogliere la domanda
di ripristino della rendita dalla data della sua revisione, in quanto, nel corso
del giudizio, la disposta consulenza medico legale d’ufficio aveva accertato
una percentuale di invalidità del 28,7%.
Va premesso che il ricorso si presenta inammissibile anche perché proposto
ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., denunzia in concreto, una …

A

motivato tale pronuncia ritenendo prescritto il diritto del ricorrente per il

violazione di legge e quindi un vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando il
ricorrente che la_Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il termine
di prescrizione era stato sospeso durante tutto il periodo in cui si era svolto
il procedimento amministrativo. Né può sottacersi che altro profilo di
inammissibilità è costituito dalla mancata indicazione, nel ricorso, della
durata del suddetto procedimento amministrativo, e dalla mancata
necessari per il relativo accertamento (presentazione della domanda in sede
amministrativa, visita collegiale), e infine, per non avere — pur versandosi
in presenza di un’eccezione in senso lato – indicato, in violazione del
principio dell’autosufficienza del ricorso, di avere ritualmente e
tempestivamente sollevato, nel rispetto del principio della ragionevole
durata del processo, l’eccezione di interruzione della prescrizione.
Il ricorso è comunque infondato in quanto deve ritenersi che il termine
prescrizionale inizi in ogni caso a decorrere dal momento della
presentazione della domanda di rendita in sede amministrativa e che tale
termine decorra indipendentemente dalla conclusione del procedimento
amministrativo, atteso che la previsione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, in
base alla quale l’assicurato conserva il diritto ad attendere una formale
risposta da parte dell’amministrazione, è intesa a consentire il rapido
espletamento del procedimento amministrativo, ma non incide sulla diversa
questione del termine prescrizionale per la proposizione della domanda
giudiziale (Cass. 6 marzo 2001, n. 3220; Cass. 11 giugno 2007 n. 13638).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;

allegazione, ai sensi dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ., dei documenti

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

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